Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 812 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 812 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
Cart. Pag. IRPEF -altro, IVA -altro, IRAP 2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18740/2014 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatur a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
– resistente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 223/31/2013, depositata in data 27 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 15 aprile 2009 al ricorrente veniva notificata la cartella di pagamento n. 07120090035425089, relativa all’anno d’imposta 2005, per un d ebito fiscale complessivo di € 218.459,57, imputato allo stesso quale sommatoria della maggiore IRPEF e addizionali, IRAP e IVA dovute per la detta annualità. La somma derivava da una verifica automatizzata, ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Avverso detta cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, chiedendone l’annullamento. Si costituivano anche RAGIONE_SOCIALE, eccependo in via principale il proprio difetto di legittimazione passiva per le contestazioni riportate nel ricorso e l’RAGIONE_SOCIALE, deducendo la piena legittimità del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 544/03/2011, accoglieva il ricorso del contribuente e annul lava l’atto impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r della Campania, nella cui sede si costituivano anche il contribuente con controdeduzioni e l’RAGIONE_SOCIALE con ricorso incidentale; tale Commissione, con sentenza n. 223/31/2013, depositata in data 27 maggio 2013, accoglieva il gravame di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, riformando le statuizioni del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
RAGIONE_SOCIALE non si è costituita, rimanendo intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la quale non sono state depositate memorie.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma quinto, l. 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha disatteso immotivatamente la doglianza afferente al mancato avviso di cui all’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, atteso di non aver mai ricevuto il preventivo invio dell’invito in questione.
2. Il motivo è infondato.
Invero, costituisce principio pacifico quello secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione dell’avviso bonario ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000 n. 212, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36-bis, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. « In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di
omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997.» (Cass. 06/07/2016, n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni). Quindi, in tema di riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, l’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000 non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poiché in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante aspetti rilevanti della dichiarazione. (Cass. 27/04/2022, n. 13219).
Vieppiù che, nel caso di specie, il contribuente non ha chiarito in concreto le ragioni che abbia potuto far valere e che non abbia proposto.
2.1. In linea RAGIONE_SOCIALE, sulla problematica le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno enunciato il fondamentale principio in virtù del quale, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’oppos izione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi «armonizzati», mentre, per quelli «non armonizzati», non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo
generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito (Cass. Sez. U, 09/12/2015, n. 24823; Cass. 09/12/2015, n. 6219).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE che sono rimaste intimate e non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022