Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29234 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
Cart. Pag. IRPEF e ALTRO 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2922/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6391/15/2016, depositata in data 4 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 settembre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 26 febbraio 2014 NOME COGNOME riceveva notifica della cartella di pagamento n. 02820130032414360, pari a € 17.671,39, emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi
dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e/o dell’art. 54 bis del d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633 e relativa ad omesso o carente versamento IRAP, LRPEF, IVA per il periodo d’imposta 2009.
Avverso tale cartella proponeva ricorso (con istanza di reclamo/mediazione) la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Caserta; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALEt.p., con sentenza n. 3859/02/2015, rigettava integralmente il ricorso della contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 6391/15/2016, depositata in data 4 luglio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello della contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 19 settembre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, della Costituzione per carenza assoluta e difetto di motivazioni della impugnala sentenza; sentenza erronea nei presupposti di fatto e di diritto, priva di fondamento giurisprudenziale e normativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando, l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui,
nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato l’inammissibilità dell’eccezione solo in secondo grado (da parte dell’ufficio) circa l’invio di una comunicazione di irregolarità alla contribuente.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, della Costituzione per carenza assoluta e difetto di motivazioni della impugnala sentenza; sentenza erronea nei presupposti di fatto e di diritto, priva di fondamento giurisprudenziale e normativo; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, Legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 36 bis del. d.P.R. n. 600/1973 e/o dell’art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972» la contribuente lamenta l’ error in iudicando, l’ error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto la necessità da parte dell’ufficio dell’invito al contraddittorio preventivo, nonostante la contribuente avesse presentato dichiarazione per l’anno 2009 e provveduto al pagamento.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione sono inammissibili ed infondati.
2.1. Innanzitutto, infatti, non è proponibile censura tramite il n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. in quanto il caso di specie ha riguardo ad una situazione di c.d. doppia conforme ex art. 348 ter , quarto e quinto comma, cod. proc. civ.: il Giudice di appello ha respinto il gravame della contribuente per le stesse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado appellata e, pertanto, la società contribuente avrebbe potuto impugnare la sentenza della C.t.r. solo per i motivi da 1 a 4 di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (da ultimo, Cass. n. 2701/2024).
2.2. Proseguendo nell’analisi del motivo, va ribadito che, nella giurisprudenza di questa Corte, è consolidato il principio secondo
cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (cfr. Cass. n. 33344/2019, Cass. n. 376/2019, Cass. n. 3154/2015, Cass. n. 42/2014 e Cass. n. 17396/2010).
2.3. Più in particolare, è stato precisato che, nel primo caso, di comunicazione dell’esito della liquidazione (c.d. comunicazione di irregolarità) prevista dal terzo comma dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, «quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2bis , emerge un’imposta o una maggiore imposta», il relativo obbligo imposto all’amministrazione non è sanzionato da alcuna nullità; si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità RAGIONE_SOCIALE irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei
tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità RAGIONE_SOCIALE irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo (Cass. n. 19893/2016).
2.4. Con riferimento poi al contraddittorio endoprocedimentale imposto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, obbligo bensì sanzionato, a differenza del primo, con la nullità in caso di inadempimento, è utile ribadire che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, esso non è imposto «in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis , ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso» (Cass. n. 33344/2019, in motivazione; Cass. n. 12023/2015; Cass. n. 15584/2014 e Cass. n. 8342/2012).
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi corretta la decisione della C.t.r. laddove, dopo aver richiamato giurisprudenza conforme ai principi suesposti, ha sostanzialmente accertato come non sussistesse alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo stati iscritti a ruolo, per mezzo di attività
meramente esecutiva, i soli tributi che la stessa contribuente aveva riconosciuto come dovuti (pagandone anche tre rate) e di cui aveva omesso il completo pagamento; dunque, proseguiva il Giudice di merito, veniva in rilievo il recupero di imposta derivante da omessi versamenti, con la conseguenza che, ai fini della validità della cartella, non era necessaria la preventiva comunicazione del c.d. avviso bonario.
2.5. Di poi, non è possibile ravvisare nella sentenza impugnata la censurata motivazione apparente.
Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, dalle norme di cui agli artt. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. stesso codice, è desumibile il principio secondo il quale la mancata esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto, determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 03/01/2022, n. 6758) ). Questo principio, in forza del RAGIONE_SOCIALE rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (comprese le sue disposizioni di attuazione) contenuto nell’art. 1, comma secondo, del d.lgs. 546/1992, è applicabile anche al rito tributario (Cass. n. 13990 del 2003; Cass. n. 9745 del 2017). Va osservato, inoltre, che a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di
‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
La sentenza in esame, non solo presenta le indicazioni richieste, contenendo lo svolgimento del processo e i fatti essenziali di causa, ma ha comunque una ratio decidendi chiaramente intellegibile, sicché la sua motivazione si colloca ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111 cost. comma 6.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 19 settembre 2024.