Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1385 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1385 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30281/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 185/2019 depositata il 08/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI di CAUSA
La ricorrente assumeva di aver effettuato investimenti in beni strumentali nel corso del 2001, di cui rileva la deducibilità ai fini della determinazione del reddito imponibile ex artt. 4 e 5 della l. 383/2001 (c.d. Tremonti bis). La ricorrente deduceva, più in particolare, di essere incorsa in un errore materiale di compilazione del quadro RJ e di conseguenza TARGA_VEICOLO in quanto non avrebbe dovuto indicare l’importo di euro 173.374 bensì la somma più elevata pari ad euro 192.281, comprensiva del 50% del costo di acquisto del terreno su cui doveva essere realizzato l’investimento industriale oggetto di agevolazione (Unico 2002). Solo nella dichiarazione relativa al 2004 la contribuente si sarebbe resa conto dell’errore e nel 2008 presentava dichiarazioni integrative riferite agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, per poi dare continuità alle maggiori perdite per tutte le dichiarazioni successive.
La contribuente dichiarava di aver impugnato tutte le comunicazioni di irregolarità e le cartelle di pagamento emesse ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e, quanto al presente giudizio, in particolare, proponeva ricorso avverso la comunicazione di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO, riferita all’anno d’imposta 2014.
La CTP di Pesaro, con sentenza n. 1362/2017 accoglieva il ricorso della contribuente.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, con la successiva pronuncia n. 185 dell’8 marzo 2019, ha invece accolto l’appello nel frattempo proposto dall’ufficio, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto concernente un atto diverso da quelli previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, sulla scorta di sei motivi di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
8. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 8 ottobre 2025, in vista della quale la contribuente ha depositato una propria memoria con la quale ha dato atto, fra l’altro, di alcune ulteriori decisioni favorevoli di questa Corte, relative ad altre annualità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono così indicati dalla ricorrente:
Omessa pronuncia circa una eccezione decisiva in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.pc.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Nullità della sentenza ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 161 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
Giudicato esterno derivante da altre pronunce di merito passate in giudicato, con conseguente violazione dell’art. 2909 c.c.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 8 e 8 bis del dpr 322/1998 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Ultrapetizione, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. 383/2001 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 4 cpc.
Il primo motivo di ricorso appare infondato. Lo stesso, peraltro, neppure si confronta con il contenuto della decisione della CTR RAGIONE_SOCIALE Marche che, al di là della sua correttezza, ha riportato in modo succinto i motivi di gravame formulati dall’ufficio e li ha affrontati ritenendoli sostanzialmente fondati. L’ufficio non aveva proposto, da quanto risulta da detta sentenza, una impugnazione di mero rito, ma aveva altresì affrontato il merito della controversia, relativa alla emendabilità o meno della dichiarazione dei redditi, cosicché su tale profilo non poteva dirsi che si fosse formato alcun giudicato ‘interno’. Peraltro, neppure può parlarsi al riguardo di una omessa pronuncia sull’eccezione svolta dalla parte
appellata, considerato che il ragionamento svolto dalla decisione di merito costituisce un implicito rigetto della stessa.
Risulta pertanto pienamente applicabile alla fattispecie in esame quell’orientamento costante del S.C., secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, fr. Sez. 2, ord. n. 25710 del 26/09/2024; in precedenza v. anche Sez. 2, n. 20718 del 13/08/2018; Sez. 5, n. 29191 del 06/12/2017; Sez. 1, n. 24155 del 13/10/2017).
3. Fondato appare, invece, il secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la decisione della CTR RAGIONE_SOCIALE Marche nella parte in cui ha ritenuto che l’impugnazione diretta della comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario) non fosse consentita.
Al riguardo, occorre invece osservare che tale atto era da ritenersi facoltativamente impugnabile dalla contribuente, in base al consolidato orientamento secondo cui in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PRAGIONE_SOCIALE., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, cd.
avviso bonario (Sez. 6, ord. n. 3315 del 19/02/2016, conformemente a Cass. civ., sez. 5, n. 25297 del 2014; più recentemente cfr. anche Sez. 6, ord. n. 13963 del 05/06/2017 e Sez. 5, ord. n. 10667 del 23/04/2025, la quale ha infatti precisato che In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione RAGIONE_SOCIALE concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l’avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973).
4. Tale conclusione ha natura assorbente rispetto alle altre censure, considerato che tutte le ulteriori argomentazioni pure svolte nel merito dalla CTR vanno considerati come meri obiter dicta , in quanto una volta (infondatamente) dichiarato che l’impugnazione era rivolta avverso un atto non impugnabile e quindi che la stessa era inammissibile, il giudicante avrebbe dovuto astenersi dall’entrare nel merito, per essersi già spogliato della relativa potestas decidendi .
Si consideri, infatti, quanto affermato da Cass. n. 29529 del 11/10/2022, secondo cui in tema di impugnazione, allorché il giudice di appello, dopo aver rilevato l’inammissibilità del gravame, così privandosi della ” potestas iudicandi “, abbia comunque esaminato il merito dell’impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restano puramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso in cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazione di merito svolta ” ad abundantiam “, senza censurare la statuizione di inammissibilità, atteso che su questa unica ” ratio decidendi ” giuridicamente rilevante della sentenza impugnata
si è formato il giudicato. Peraltro, qui la decisione di inammissibilità risulta correttamente investita del ricorso.
Ancora, sotto tale profilo, può rinviarsi a Cass. Sez. 1, sent. n. 10240 del 18/04/2025, per la quale l’erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un’eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua ” potestas iudicandi “, con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam , come tale non rilevante ai fini decisori. (cfr. altresì Sez. 3, ord. n. 27388 del 19/09/2022, la quale ha affermato che ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della ” potestas iudicandi “, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione).
Occorre peraltro rilevare, per mera completezza, che tali argomentazioni sono comunque infondate rispetto all’orientamento di questa S.C. secondo cui la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 Cost., l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 sia circoscritto ai fini dell’utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 9 luglio 1997 n. 241, dell’eventuale credito risultante dalla rettifica (Cass., Sez. 5, 17 settembre 2014, n. 19537; successivamente; Cass., Sez. 6, 26 ottobre 2015, n. 21740; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13378; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11507; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27583;
Cass., Sez. 5, 28 novembre 2018, n. 30796; Cass., Sez. 5, 28 gennaio 2020, n. 1862; Cass., Sez. 5, 28 ottobre 2020, n. 23669; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20684; Cass., Sez. 5, 24 agosto 2021, n. 23382).
Non senza rilevare, peraltro, che in questo giudizio non si discute neppure di una dichiarazione integrativa asseritamente tardiva ma, una volta che questa sia stata presentata relativamente ad altre annualità precedenti, dell’effetto di ‘ trascinamento ‘ che ne deriva sulla dichiarazione a valere per l’anno d’imposta 2014, non potendo certo ritenersi che il contribuente (ammesso e non concesso che lo stesso anni prima abbia commesso un errore materiale nella propria dichiarazione) resti vincolato da una pretesa non emendabilità anche in tutti gli anni a seguire, nei quali abbia tempestivamente redatto la propria dichiarazione fiscale senza ripetere il medesimo errore.
In definitiva, va dichiarata l’infondatezza del primo motivo, mentre deve essere accolto il secondo motivo, con conseguente assorbimento di tutti gli ulteriori mezzi proposti.
4. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR RAGIONE_SOCIALE Marche, nel frattempo divenuta Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche-Ancona affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso;
cassa la decisione impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla
regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME