Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2933/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè
contro
EQUITALIA ETR (CONCESSIONARIO PER LA PROVINCIA DI BARI)
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 291/2013 depositata il 13/12/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso proposto avanti alla CTP di Catanzaro, NOME COGNOME impugnava la cartella di pagamento, emessa nei confronti del coniuge deceduto NOME COGNOME e finalizzata al recupero coattivo di imposte dichiarate e non versate in relazione all’anno 2004.
La contribuente eccepiva, in particolare, la nullità RAGIONE_SOCIALE cartella per mancato invio al suo indirizzo, in quanto erede, RAGIONE_SOCIALE preventiva comunicazione di irregolarità; contestava poi la non debenza, sia RAGIONE_SOCIALE imposte richieste (per via RAGIONE_SOCIALE causa di giustificazione rappresentata dalla tutela del diritto alla salute), sia RAGIONE_SOCIALE sanzioni (in ragione RAGIONE_SOCIALE ricorrenza di una causa di forza maggiore), sia, infine, degli interessi (considerata la mancanza di consapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria relativa all’anno 2004).
La CTP di Catanzaro accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, dichiarando la cartella di pagamento inefficace nei suoi confronti.
La CTR RAGIONE_SOCIALE Calabria rigettava il successivo appello erariale, valorizzando la circostanza dell’omessa preventiva comunicazione di irregolarità, prescritta dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE L. n. 212 del 2000, nonché dall’art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973; il giudice regionale escludeva che l’Ufficio potesse procedere direttamente alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartella senza adempiere all’obbligo di comunicazione e senza emettere un avviso di accertamento nei confronti dell’erede al fine
di contestare debiti certi, liquidi ed esigibili, scaturenti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal de cuius .
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la contribuente. L’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 36bis , co. 3, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 6, co. 5, L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., dal momento che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla CTR, l’obbligo RAGIONE_SOCIALE preventiva comunicazione dell’esito del controllo sulla dichiarazione dei redditi di cui al citato art. 36bis , co. 3, sussiste unicamente qualora il controllo automatico riveli un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, ossia faccia emergere un errore nella compilazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazione dei redditi, dovendosi detto obbligo viceversa escludere, ancorché ad invocarlo sia un erede, quando l’imposta sia stata correttamente dichiarata, ma non versata o tardivamente liquidata. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha espresso in tema -reiteratamente -principi cui va dato condivisibilmente seguito.
La notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. “avviso bonario” ex art. 36bis , comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; né il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dall’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti al citato art. 36bis , che implica un controllo di tipo
documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo (Cass. n. 33344 del 2019; Cass. n. 8342 del 2012).
In materia di riscossione, ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l’invio al contribuente RAGIONE_SOCIALE comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti; in ogni caso, la relativa omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzione (Cass. n. 17479 del 2019).
L’emissione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento con le modalità previste dall’art. 36bis , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall’art. 54bis , comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non richiede di regola la preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata non si limiti a rilevare meri errori materiali e richieda rettifiche preventive dei dati contenuti nella dichiarazione, nel qual caso la sua omissione, a seconda che sussistano o meno incertezze su aspetti rilevanti RAGIONE_SOCIALE dichiarazione, può costituire mera irregolarità, non incidente sulla validità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, oppure può comportarne la nullità ex art. 6, comma 5, RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000 (Cass. n. 1711 del 2018).
L’emissione RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36bis , co. 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all’anno di imposta 2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non emerga
l’esistenza di errori poiché il riscontro di irregolarità nella dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi (Cass. n. 3154 del 2015).
Con riferimento alla posizione dell’erede né l’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973, né l’art. 6, co. 5, L. n. 212 del 2000, prevedono deroghe in ordine all’esposto quadro di regole, né contemplano avvertimenti specifici. Viene, piuttosto, in apice il principio generale in ragione del quale l’ erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al de cuius non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell’estinto, ma, altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. In forza degli artt. 752 e ss c.c. e per espressa previsione dell’art. 65, co. 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’erede risponde in solido col dante RAGIONE_SOCIALE obbligazion i tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte di quest’ultimo .
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. Ne consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, con il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla CTR RAGIONE_SOCIALE Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla CTR RAGIONE_SOCIALE Calabria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione