Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9597 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5701/2022 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME , COGNOME NOME e COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso (PEC: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 134/16/2022, depositata il 10.01.2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
RILEVATO CHE
Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sicilia rigettava l’appello proposto da ll’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Messina che aveva accolto il ricorso proposto dalla COGNOME
Oggetto:
Tributi
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, per il recupero dell’IVA, in relazione all’anno d’imposta 2012;
nel richiamare e condividere la motivazione della sentenza di primo grado, la CTR si è concentrata su due aspetti considerati decisivi ai fini della definizione della controversia, osservando, per quanto ancora qui rileva, che:
-andava confermato il rigetto dell’eccezione proposta dall’Agenzia delle entrate in ordine alla asserita improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione, in quanto agli atti era presente il provvedimento di diniego del reclamo -mediazione dell’ 1.10.2018, che confermava la corretta instaurazione del giudizio;
la preveniva notifica del cd. avviso bonario era, invece, necessaria nel caso in esame, in quanto la pretesa fiscale derivava dalla ammissibilità o meno del calcolo di un credito e, dunque, non si verteva su un mero errore in dichiarazione, ma si discuteva sulla ammissibilità di una determinata posta;
la mancata notificazione di detto avviso aveva reso irregolare la procedura di riscossione, sicchè era corretta la decisione di annullare la cartella di pagamento;
-l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la società contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l ‘Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’ artt. 112 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’intervento volontario previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, conseguentemente,
in ordine alla efficacia probatoria della documentazione depositata dall’Agenzia ; aggiunge che il vizio di omessa pronuncia sarebbe riscontrabile nel caso in esame, in quanto manca ogni decisione sulla legittimità dell’intervento volontario, sul la ritualità della notifica della comunicazione di irregolarità e sulla efficacia della relativa documentazione probatoria nuovamente depositata nel giudizio di appello;
il motivo è inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza;
come ha ripetutamente affermato questa Corte, ‘Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi’ (Cass. ex multis , n. 28072 del 14 ottobre 2021; n. 16899 del 13 giugno 2023);
la ricorrente non ha riportato nel testo del ricorso per cassazione il motivo di appello di cui lamenta l’omessa pronuncia, con l’indicazione dell’atto difensivo dal quale risulti che il motivo è stato proposto.
– con il secondo motivo, deduce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 14, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 , sostenendo che la CTR ha acriticamente recepito la tesi del primo giudice sulla fondatezza dell’eccezione di inammissibilità della costituzione volontaria dell’Agenzia delle entrate , senza considerare che l’Ente impositore aveva notificato l’intervento volontario alla società contribuente e, come preci sato nell’atto di appello, in allegato alle controdeduzioni depositate nel giudizio di primo grado vi era la copia della email dell’invio a mezzo PEC del citato atto di intervento volontario al difensore domiciliatario della contribuente, dott. NOME COGNOME
anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità e di chiarezza, essendosi la ricorrente limitata a riportare nel testo del ricorso per cassazione lo stralcio di una ricevuta di una mail, spedita all’indirizzo PEC ‘ EMAIL, dalla quale non è possibile evincere la asserita regolarità della notifica dell ‘atto di intervento ;
con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c od. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere necessaria la previa notifica dell’avviso bonario, sebbene nel caso in esame sia stata verificata solo la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto non versato evincibile dalla cartella impugnata, ov vero l’IVA dovuta e non versata (quadri VL e VX della dichiarazione IVA, depositati dall’Ufficio e agli atti del fascicolo processuale); precisa che comunque l’Ufficio aveva provato l’avvenuto invio della comunicazione di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO (cod. atto NUMERO_DOCUMENTO), che era stata consegnata il 24.11.2017 a mani di COGNOME
NOME (qualificatasi dipendente della società), come si evinceva dal documento allegato n. 3 all’intervento volontario, ritualmente notificato;
-il motivo è inammissibile per mancanza di specificità ed autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel testo del ricorso per cassazione il contenuto dell’atto impugnato, al fine di comprendere le modalità della ripresa fiscale e l’ampiezza del controllo eff ettuato dall’Ufficio ;
i n conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2025.