Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32675 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32675 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24162/2022 R.G. proposto da :
COGNOME avv. SILVIO, difeso da se stesso ex art. 86 cod. proc. civ., oltre che dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COMUNE DI ISCHIA, rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE di GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II grado della CAMPANIA n. 3678/2022 depositata il 27/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3678/2022, depositata il 27/04/2022, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Ischia, ha respinto il ricorso di NOME COGNOME avverso l’avviso di accertamento n. 2456 del 13/07/2020 (€584,00)
emesso dal Comune medesimo per omesso pagamento della TARI relativa all’anno 2019.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, di cui il Comune di Ischia ha chiesto il rigetto, costituendosi mediante controricorso, cui è seguito il deposito di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art.7, comma 1, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la C.G.T. di II grado respinto l’eccezione di nullità – per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato.
1.1. Critica, anzitutto, il ricorrente che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto l’atto di accertamento adeguatamente motivato sotto il profilo dell’indicazione dell’immobile cui l’imposta era riferita.
Più in dettaglio, la questione attiene alla necessità che l’atto di accertamento indichi i dati catastali dell’immobile, nel caso di specie incompleti, recando l’indicazione di foglio e subalterno, ma non anche della particella catastale.
Il motivo è infondato.
1.2. In tema di TARI, questa Corte ha, anche di recente, stabilito che l’omessa indicazione degli estremi catastali dell’immobile non invalida il relativo avviso di accertamento, se l’immobile resta comunque identificabile attraverso altri elementi (come, ad es., l’indirizzo) e, dunque, se non rende incerto o equivoco l’oggetto della tassazione (Cass. 15793/2025).
1.3. Il che avviene nel caso di specie, in cui l’indicazione topografica, peraltro integrata dalla specificazione di alcuni dati catastali (foglio e subalterno), era sufficiente ad individuare esattamente l’oggetto del tributo, non essendo in contestazione la detenzione, da parte del contribuente, dell’immobile situato nel Comune di Ischia, alla traversa
INDIRIZZO, né tanto meno che lo stesso detenesse altri immobili situati al medesimo indirizzo, a parte quello di cui all’avviso di accertamento.
Il motivo va, dunque, respinto.
Col secondo motivo il ricorrente critica la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., degli artt. 23 e 53 Cost. e dell’art. 1, comma 657, legge 147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 e 5, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello omesso di pronunciare su taluni motivi di ricorso che – in primo grado – erano stati ritenuti assorbiti (per effetto dell’accoglimento del motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione), ma che sono stati dall’appellato riproposti in secondo grado, ovvero: indeterminatezza del d.P.R. n. 158/1999 per inesistenza di un limite alle tariffe individuali, in violazione dei principi ex artt. 23 e 53 Cost., e conseguente annullamento dell’avviso, per illegittima quantificazione della pretesa tributaria, previa disapplicazione dell’atto amministrativo; diritto alla riduzione della tassa ai sensi dell’art. 1, comma 657, legge n. 147/2013 per effetto dell’inadeguatezza del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Ischia.
2.1. Il giudice di secondo grado, accolto l’appello del Comune e conseguentemente respinto il motivo di ricorso del contribuente relativo alla carenza di motivazione dell’atto impugnato, avrebbe, in effetti, dovuto pronunciarsi sugli altri motivi di ricorso (quali innanzi riepilogati), non decisi dal giudice di primo grado per effetto di assorbimento e pacificamente riproposti dall’appellato all’atto della sua costituzione.
2.2. Ebbene, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., ed in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., questa Corte, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, può decidere la causa nel merito, ove si tratti di questione di diritto che
non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 21968 del 2015 ed innumerevoli altre), come nel caso di specie.
2.3. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, la prima questione attiene all’illegittimità del d.P.R. n. 158/1999 per violazione dei princìpi ex artt. 23 e 53 Cost..
La doglianza è infondata.
2.3.1. L’art. 1, commi 651 e 652, legge n. 147/2013, dispone che ‘ Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158’; ‘Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo’ commisurare la tariffa alle quantita’ e qualita’ medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita’ di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita’ svolte nonche’ al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita’ di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu’ coefficienti di produttivita’ quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo’ prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1′ .
I criteri di determinazione della tariffa di cui al d.P.R. n. 158/1999 sono, quindi, stati recepiti dal legislatore, che ad essi fa espresso
richiamo, con conseguente rispetto della riserva di legge di cui al citato precetto costituzionale.
2.3.2. Né può ritenersi che le norme del d.P.R. n. 158/1099 violino l’art. 53 Cost. .
Ed invero, i criteri di determinazione della tariffa, come stabiliti dal citato d.P.R., rimandano ai principi del “chi inquina paga” di cui alla Direttiva 2008/98/CEE (art. 14) e si basano sulla commisurazione della tariffa ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che la tassa TARI è destinata a finanziare, ovvero su un criterio di tariffazione di evidente ragionevolezza, che non lede il principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost..
2.4. Infondata è anche la questione relativa alla riduzione della tassa ex art. 1, comma 657, legge 147/2013 per effetto della limitatezza degli orari di conferimento.
2.4.1. La riduzione in parola spetta, infatti, solo se il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga concretamente svolto in una determinata ‘ zona ‘ del territorio comunale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi (v. Cass. n. 17334/20).
Si è, cioè, in presenza di una riduzione cd. tecnica, chiamata a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi e relativi ad una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge.
2.4.2. Non rileva, invece, la sussistenza di una ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale, e quindi di un elemento soggettivo (di colpa contrattuale o extracontrattuale) che renda la mancata erogazione soggettivamente imputabile all’amministrazione comunale. La riduzione tariffaria non opera, infatti, quale risarcimento del
danno da mancata raccolta dei rifiuti, né quale sanzione per l’amministrazione comunale inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio (così Cass. 29252/2025, cui adde, ex plurimis , Cass. 2146/2024; 8858/2023; 29011/2022; 5940/2022; 3355/2022; 34272/2021).
2.4.3. Ebbene, non di riduzione tecnica, nel senso predicato dalla norma, si può parlare nel caso di specie, in cui la contestazione non attiene all’omesso servizio, ma alle modalità di svolgimento dello stesso, con riguardo ai tempi di conferimento (asseritamente ristretti) ed al trasporto degli ‘ingombranti’ ad opera del contribuente (anziché con la raccolta a domicilio).
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €500,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Cos ì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 27 novembre 2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME