Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 27/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/05/2025
TARI MAGGIORE SUPERFICIE SOPRALLUOGO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21191/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI NAPOLI (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 812/13/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 26 gennaio 2021. Numero sezionale 3984/2025 Numero di raccolta generale 21580/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui il Comune di Napoli accertò, ai fini TARI per l’anno d’imposta 2017, la maggiore superficie pari a 231 mq, rispetto a quella dichiarata dal contribuente nella misura di 174 mq.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania reputava l’appello proposto dal Comune di Napoli fondato (come evidenziato dal ricorrente deve ascriversi ad un mero refuso la formula del rigetto del gravame di cui al dispositivo della sentenza impugnata), assumendo che la documentazione ammissibilmente riprodotta dall’ente territoriale, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, in sede di gravame, confermava l’eseguito sopralluogo dal quale era risultata la riscontrata difformità di superficie tassabile.
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 13 luglio 2021, formulando tre motivi d’impugnazione.
Il Comune di Napoli resisteva con controricorso notificato il 15 settembre 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c., ritenendo la
pronuncia carente dell’esposizione della vicenda processuale e delle richieste delle parti, nonchè dei motivi in fatto e diritto della decisione. Numero di raccolta generale 21580/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
1.1. La censura non ha alcun fondamento.
La Commissione regionale ha, difatti, dato conto dei motivi di impugnazione proposti dall’istante con l’originario ricorso, delle difese ivi svolte dal Comune, dei contenuti della sentenza di primo grado, nonché delle ragioni del gravame avanzate dall’ente impositore, così rappresentando, in sintesi, ma compiutamente, l’intera vicenda processuale, basando la decisione sul valore probatorio assegnato al sopralluogo, da cui era emersa la diversa superficie tassabile, sulla scorta del relativo documento riprodotto dal Comune in sede di appello.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 73 d.lgs. n. 507/1993 per avere il Giudice regionale fondato la decisione su di una mera scheda di sopralluogo tecnico, priva di ogni dato significativo e senza aver notificato al contribuente il relativo preavviso.
2.1. Il motivo non può ricevere seguito.
La sentenza impugnata non dà conto della proposizione di tale motivo nel ricorso originario, nel quale -secondo il resoconto della sentenza in esame -l’istante aveva eccepito il difetto di motivazione dell’atto e l’erronea rettifica della superficie nella misura di 231 mq, rispetto a quella dichiarata di 174 mq.
Nella pronuncia in commento il Giudice regionale aveva dato atto che il Comune, sia pure tardivamente costituitosi in primo grado, aveva dedotto che la maggiore superficie era stata accertata
tramite sopralluogo, proponendo tale ragione come motivo di gravame. Numero sezionale 3984/2025 Numero di raccolta generale 21580/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
Nel ricorso il contribuente ha rappresentato di aver chiesto in sede di gravame la nullità dell’avviso impugnato perchè emesso in violazione dell’obbligo di motivazione ed in assenza di contraddittorio, rinviando sul punto alla pagina n. 5 delle controdeduzioni, che non risultano depositate agli atti del presente grado di giudizio.
Ebbene, il motivo si mostra, da un lato, inammissibile per difetto di autosufficienza e per l’inappropriato canone censorio utilizzato e, per altro verso, infondato.
2.2. Sotto il primo profilo, infatti, l’istante non ha illustrato nel ricorso il contenuto rilevante dell’eccezione del difetto della «assenza di contraddittorio» (v. pagina n. 5 del ricorso in esame) che avrebbe reso illegittimo l’avviso impugnato, non essendo tale laconica e generica censura capace di rappresentare i contenuti specifici della contestazione, vale a dire se l’omesso contraddittorio sia stato riferito al fatto che non era stato operato alcun sopralluogo oppure al fatto che detto sopralluogo doveva ritenersi illegittimo perchè svolto senza preavviso e senza la partecipazione del contribuente.
La censura risulta poi articolata in termini contraddittori ed inconciliabili, avendo inammissibilmente utilizzato il parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c. per dedurre una violazione di legge sostanziale (art. 73 d.lgs. n. 507/1993), senza, peraltro, accorgersi la difesa del contribuente che nessuna pronuncia era stata resa dal Giudice regionale su tale assiomatica eccezione, per cui non può ricorrere, a monte, l’eccepita violazione della citata disposizione, ma, semmai, un’omissione di pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che non è stata avanzata.
2.3. Peraltro, come avvertito, il motivo si presenta anche infondato, in quanto -a tutto voler concedere – il mancato preavviso al contribuente «almeno cinque giorni prima della verifica», previsto dal cit. art. 73, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 costituisce vizio procedurale non sanzionato a pena di nullità dell’accertamento perché l’eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità o cortesia, sicchè la sua mancanza non determina l’invalidità della procedura (cfr. Cass. n. 21062/2019, che richiama Cass. 4568/2010; Cass. 131230/09; Cass. n. 15713/2009 e Cass. n. 5093/2005). Numero di raccolta generale 21580/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
Con la terza doglianza, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., il contribuente ha eccepito la violazione dell’art. 48 -bis d.lgs. n. 546/1992, evidenziando che la sentenza impugnata non ha operato alcun riferimento all’istanza di conciliazione ed alle condizioni di ammissibilità della stessa.
3.1. Si tratta di motivo inammissibile, poiché incapace di incidere sulla validità della pronuncia.
Conta piuttosto rilevare sul punto che l’istanza conciliativa da quanto emerge dalla sentenza impugnata – non risulta essere stata richiamata in sede di trattazione pubblica dell’udienza e la decisione nel merito della controversia da parte del Giudice regionale rende evidente che abbia ritenuto non sussistenti le relative condizioni di ammissibilità, come peraltro dedotto dal Comune.
Alla stregua delle riflessioni sopra svolte il ricorso va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del
Numero sezionale 3984/2025
Numero di raccolta generale 21580/2025
ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Data pubblicazione 27/07/2025
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del Comune di Napoli nella misura di 536,00 € per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME