Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12537 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/05/2025
SRAGIONE_SOCIALE ristretta base-Avviso nei confronti del socio Motivazione per relationem
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24021/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t ., domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 655/2021 depositata in data 18/02/2021, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME era destinatario di tre avvisi di accertamento a fini Irpef per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, con cui gli erano attribuiti, pro quota , i maggiori redditi accertati nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, di cui egli era socio al 45 per cento, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ristretta base sociale.
La Commissione tributaria provinciale (CTP) di Pavia accoglieva il ricorso e annullava gli avvisi.
La Commissione tributaria regionale (CTR) RAGIONE_SOCIALEa Lombardia accoglieva l’appello erariale; in particolare evidenziava che gli avvisi erano stati notificati alla società, cancellata in data 20/09/2016, nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 28 d.lgs. n. 175/2014 , che prevede l’efficacia degli atti nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società cancellata per cinque anni dopo l ‘ estinzione; in particolare gli avvisi erano stati notificati al liquidatore, non essendo stato rinvenuto nel domicilio originariamente eletto, presso la casa comunale; evidenziava ancora che gli avvisi erano sufficientemente motivati, che la mancata allegazione degli avvisi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società non violava l’art. 7 , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 212 del 2000, che non prevede una sanzione di nullità, e che l’obbligo non sussiste ove l’atto prodromico sia conosciuto o conoscibile dal contribuente come verosimile nel contenzioso in esame; in caso di ristretta base opera la presunzione RAGIONE_SOCIALEa distribuzione degli utili accertati nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società, fatta salva la prova contraria che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti, il che non viola il divieto di presunzione di secondo grado.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, RAGIONE_SOCIALE‘art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 137, 139, 140 e 145 c.p.c., deducendo il ricorrente che non possa considerarsi valida la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società , effettuata, due anni dopo la sua cancellazione e cinque dopo la sua messa in liquidazione, con il rito degli irreperibili al liquidatore ma presso la ormai inesistente sede sociale.
Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. , censurando l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione con cui la CTR ha ritenuto congruamente motivato l’avviso di accertamento.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla nullità degli avvisi per omessa allegazione di atti richiamati in motivazione di cui non sia riprodotto il contenuto essenziale e che non siano conosciuti né conoscibili dal socio, alla luce RAGIONE_SOCIALEa cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.3 60, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 38 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973, 44, comma 1, lett. c) e 47 t.u.i.r., e l’errata applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova , in quanto il contribuente avrebbe potuto liberarsi anche dimostrando l’avvenuta estraneità alla gestione societaria, poichè nel caso di specie, negli anni oggetto di accertamento, la società era in liquidazione.
Deve preliminarmente rigettarsi il secondo motivo, con cui la sentenza è censurata in termini di nullità per motivazione apparente.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe coordinate ermeneutiche di Cass. Sez. U. n. 8053/2014 tale vizio sussiste solo ove la motivazione manchi del tutto o si caratterizzi per la mera parvenza, non garantendo il cd. minimo costituzionale, il che nel caso di specie non sussiste in quanto la motivazione esiste graficamente e ne risulta pienamente evincibile la ratio decidendi .
Il primo e il terzo motivo devono essere esaminati congiuntamente e sono invece fondati.
In tema di cancellazione RAGIONE_SOCIALEa società dal registro RAGIONE_SOCIALEe imprese, il differimento quinquennale degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, secondo comma, c.c. sono posticipati anche ai fini RAGIONE_SOCIALE‘efficacia e validità degli atti del contenzioso (Cass. n. 36892/2022; Cass. n. 18310/2023).
Cass. n. 21126/2020 ha altresì statuito che in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma RAGIONE_SOCIALEa società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento riguardante i
maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Si è precisato che tale presunzione di conoscenza venga meno ove, tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento RAGIONE_SOCIALEa notificazione alla società RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo, il socio sia receduto dalla compagine sociale, e che quindi sia nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento notificato alla società, manchi RAGIONE_SOCIALE‘allegazione RAGIONE_SOCIALEa documentazione citata o RAGIONE_SOCIALEa riproduzione dei suoi contenuti essenziali (Cass. n. 4239/2022; Cass. n. 16968/2024).
In questo caso è oltremodo evidente che di per sé la notifica alla sola società non renda l’avviso allo stesso opponibile, potendo egli quindi contestare, allorché gli venga notificato l’ulteriore avviso contenente l’imputazione RAGIONE_SOCIALEa quota di utili extracontabili, anche la stessa base imponibile determinata dall’RAGIONE_SOCIALE, senz’essere vincolato dall’eventuale definitività RAGIONE_SOCIALE‘atto, che allora riguarda solo la società stessa o i destinatari RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto primigenio. Per poter procedere alla contestazione in parola, il socio deve ricevere un atto che contenga di necessità tutti quegli elementi che riguardano la ricostruzione tanto RAGIONE_SOCIALE‘ an che del quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria, in difetto essendo leso il suo diritto alla difesa e quindi nullo l’avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti. In particolare, il mero rinvio per relationem o l’incompletezza RAGIONE_SOCIALEa documentazione o dei dati riportati nell’avviso societario non possono essere rimediati attraverso l’esercizio dei poteri di cui all’art . 2476 c.c., che infatti non spettano più al cessato socio.
Tale principio appare applicabile anche al caso di specie non potendo operare la presunzione di conoscenza (declinata dalla CTR in termini di «verosimiglianza») RAGIONE_SOCIALE‘avviso societario da parte del socio dopo la cessazione RAGIONE_SOCIALEa società e sulla base di una notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento effettuata al liquidatore RAGIONE_SOCIALEa stessa col rito degli irreperibili in quanto effettuata non nel domicilio del medesimo ma presso la ormai cessata sede societaria.
Ciò comporta l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso.
Il quarto motivo, relativo al merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa, con cui il ricorrente assume che egli avrebbe potuto liberarsi anche dimostrando l’avvenuta estraneità alla gestione societaria , è assorbito dall’accoglimento dei motivi relativi al vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso , aventi natura preliminare.
L’accoglimento del primo e terzo motivo, laddove censurano una non corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem RAGIONE_SOCIALE‘avviso opposto, determina la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘originaria sentenza ; non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso del contribuente.
A tale decisione segue la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei giudizi di merito e la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE a pagare le spese di lite del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso, rigettato il secondo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio
di legittimità, spese che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% sui compensi. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025.