Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28660 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2829/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME GENEROSO rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 6084/2016 depositata il 21/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente COGNOME NOME è socia della soc. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE compagine sociale, che era stata accertata definitivamente per l’anno d’imposta 2008, donde veniva attribuito ai soci il maggior reddito di capitale in proporzione alla percentuale di partecipazione, con ripresa tassazione per maggiori imposte ai fini Irpef, Irap e addizionali, oltre a sanzioni ed interessi.
Avverso l’atto impositivo individuale, la contribuente esperiva azione avanti giudice di prossimità che non ne apprezzava le ragioni, riferendosi ai principi enucleati da questa Suprema Corte di legittimità in materia di RAGIONE_SOCIALE di capitali a RAGIONE_SOCIALE base azionaria. Spiccava appello la contribuente, insistendo sulla doglianza di mancata allegazione del presupposto avviso di accertamento societario, in spregio alle disposizioni che vogliono trasmessi con il provvedimento impositivo anche gli atti sui quali esso riposa. Aggiungeva altresì la doglianza di nullità dell’avviso perché sottoscritta da soggetto privo della qualifica di dirigente in quanto nominato senza concorso pubblico, in forza della medio tempore sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale numero 37 del 2015.
Sulla scorta della prima doglianza, il collegio di secondo grado riformava la sentenza ed annullava la ripresa a tassazione, donde ricorre per Cassazione il Patrono erariale affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica la parte contribuente con al tempestivo contro ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due mezzi di ricorso.
In via preliminare di rito dev’essere esaminata l’eccezione di parte contribuente in ordine alla tardività di notifica del ricorso per cassazione. Il ricorso risulta essere portato alla notificazione il 23
gennaio 2017 (e ricevuto dalla contribuente il giorno successivo), ovverosia il primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine lungo per la proposizione del ricorso. L’eccezione è dunque infondata ed il ricorso può essere esaminato.
Ancora in via preliminare, debbono essere esaminate e rigettate le eccezioni di parte contro ricorrente in ordine all’ammissibilità e completezza dei motivi di ricorso. I due motivi si presentano conformi al paradigma del codice diritto civile, assistiti dalla riproduzione nel corpo del ricorso degli stralci dei documenti ed atti processuali necessari al loro scrutinio.
Peraltro, anche di recente questa Corte ha statuito che il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Si può quindi procedere all’esame del ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000 dell’articolo 2261 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio laddove non ha seguito la giurisprudenza dominante nel ritenere che il presupposto accertamento societario, ancorché non allegato all’avviso di accertamento individuale, debba ritenersi conosciuto dalla parte contribuente in ragione dell’afflato societario che impone una diligenza nel mantenersi informato alle vicende societarie.
Il motivo è fondato e merita accoglimento. Ed infatti se per un verso è vero che l’articolo 7 richiede l’allegazione o la comunicazione degli atti presupposti all’avviso di accertamento, non è ben vero che un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma esclude la nullità dell’atto impositivo ove non siano stati allegati o comunicati quegli atti che il contribuente conosceva o doveva conoscere in base alla propria dirigenza. Fra questi, nel caso di RAGIONE_SOCIALE base, vi sono gli atti impositivi di cui la RAGIONE_SOCIALE è destinataria, spettando in capo ai soci un dovere di diligenza nel mantenersi informati sulle vicende societarie a prescindere dalle cariche svolte soprattutto ove la compagine RAGIONE_SOCIALE comporta un’usuale partecipazione alla vita della RAGIONE_SOCIALE. Tale è il caso in esame, ove la RAGIONE_SOCIALE è costituita da solo tre soci, tutti i familiari, tutti collegati all’attività sociale. Ne deriva un facile accesso a tutti i documenti inerenti alla RAGIONE_SOCIALE, oltre al diritto di visionarli che spetta comunque a tutti i soci non amministratori in forza l’articolo 2261 del codice civile.
Sul punto è intervenuta più volte questa Suprema Corte di legittimità, con orientamento consolidato tra cui non si intravedono motivi per discostarsi.
Ed infatti, in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della RAGIONE_SOCIALE, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. (In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva annullato l’atto impositivo nei confronti del socio per l’omessa allegazione del processo verbale di costatazione reso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE) (cfr.
Cass. VI -5, n. 25296/2014; altresì n. 14275/2018; n. 17463/2019; V, n. 21126/2020).
Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numeri tre e quattro del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 115 dello stesso codice di rito e dell’articolo 2700 del codice civile.
Nella sostanza viene criticata l’affermazione della sentenza in scrutinio laddove ritiene che l’accertamento societario, ancorché noto al socio, avrebbe dovuto essere allegato per consentire al giudice di valutarne il presupposto e la consistenza.
Il motivo è fondato, laddove gli elementi necessari al giudizio di annullamento merito, tipico della giurisdizione tributaria, sono comunque contenuti nell’avviso di accertamento individuale, dove sono riportate le somme accertate in capo alla RAGIONE_SOCIALE, con valenza probatoria qualificata restando salvi i poteri di produzione delle parti, secondo il principio misto acquisitivo dispositivo proprio dell’istruttoria del giudizio tributario.
La sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopra esposti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/09/2024.