Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4027/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all’AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 3977/2016 depositata il 6 luglio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
All’esito di attività di verifica fiscale condotta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, la Direzione Provinciale di Varese dell’RAGIONE_SOCIALE rettificava in aumento il reddito d’impresa dichiarato
dalla predetta società in relazione all’anno d’imposta 2009.
In sèguito, con avviso di accertamento notificato in data 13 novembre 2013, l’Ufficio recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF il maggior reddito da partecipazione asseritamente conseguito nel medesimo periodo dal socio NOME COGNOME, applicando nei suoi confronti la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati da una società di capitali a ristretta base partecipativa.
Il COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, con sentenza n. 3977/2016 del 6 luglio 2016, accoglieva l’appello del contribuente, annullando l’atto impositivo.
La pronuncia resa dal collegio regionale si fondava su due distinte rationes decidendi :
(1)l’avviso di accertamento relativo alla società avrebbe dovuto essere notificato anche ai soci, nella loro veste di litisconsorti necessari ex art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992;
(2)l’avviso di accertamento riguardante il socio COGNOME richiedeva un’autonoma e specifica motivazione; né, all’uopo, poteva reputarsi sufficiente il rinvio per relationem ivi contenuto all’atto impositivo emesso nei confronti della società, essendone stata omessa l’allegazione imposta dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, della L. n. 212 del 2000.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nell’affermare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società avrebbe dovuto essere notificato anche ai soci.
Viene, al riguardo, obiettato che alle società di capitali a ristretta base partecipativa non possono essere applicati i medesimi princìpi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle società di persone, il cui reddito è imputato per trasparenza ai soci.
Con il secondo motivo, pure proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000.
2.1 Si rimprovera al collegio d’appello di aver a torto ritenuto carente la motivazione dell’avviso di accertamento notificato al COGNOME, in ragione della mancata allegazione dell’atto impositivo emesso in capo alla società, ivi richiamato «per relationem» .
2.2. Viene, in proposito, dedotto che il giudizio di impugnazione di tale ultimo atto, rimasto interrotto a sèguito della sopravvenuta cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, era stato riassunto nei confronti del COGNOME e di tale NOME COGNOME, nell’allegata veste di ex soci: da ciò era lecito inferire che l’odierno ricorrente fosse a conoscenza dell’accertamento riguardante la società.
2.3 Il collegio regionale avrebbe, altresì, tralasciato di considerare che, essendo il socio in condizione di consultare direttamente gli atti impositivi notificati alla società, l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti deve ritenersi correttamente motivato mediante il rinvio a quello societario.
Il primo motivo è fondato, alla stregua del consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte, al quale si intende dare ulteriore continuità, secondo cui «nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di socio di società di capitali, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, sussistendo unicamente il nesso di pregiudizialitàdipendenza tra l’accertamento sociale e quello dei soci» , sicchè «il mancato intervento (in astratto) di uno dei soci della società di cui è stata predicata la ristretta base non comporta violazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 546 del 1992» (cfr. Cass. n. 94/2022, Cass. n. 12500/2018, Cass. n. 5208/2018, Cass. n. 20507/2017).
Il secondo motivo è parimenti fondato.
4.1 È stato, infatti, ripetutamente affermato che, «in tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii ‘per relationem’ a quello riguardante i redditi della società a RAGIONE_SOCIALE limitata, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio non partecipante all’amministrazione, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c., ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi, incluso il processo verbale di costatazione redatto nei confronti della società» (cfr. Cass. n. 24095/2020; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 21126/2020, Cass. n. 30996/2021).
4.1 Dal surriferito insegnamento di legittimità si è erroneamente discostata la CTR, la cui decisione incorre, anche «in parte qua» , nel vizio denunciato dall’Amministrazione ricorrente.
Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.
5.1 Deve, pertanto, disporsi, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
5.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione