Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15793 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15793 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24204/2021 proposti da:
Comune di Pollica (SA) C.F. e P. IVA P_IVA, in persona del legale rappresentante il Sindaco p.t. dr. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di deliberazione di G.C. n. 136 del 30.07.2021 e procura speciale su atto separato, dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.MRNFN CODICE_FISCALE) elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, INDIRIZZO -00192 Roma, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni al numero di fax NUMERO_TELEFONO e al seguente indirizzo: Pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Caleo;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 1510/2021 emessa dalla CTR Campania in data
Avviso accertamento Tari -Mancata indicazione estremi catastali immobili
19/02/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza n. 5235/2017 con la quale la CTP di Salerno aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. 9799/2016 emesso a suo carico dal Comune di Pollica al fine di procedere al recupero della Tari dovuta per l’anno di imposta 2013 per il complessivo importo di euro 1.522,29.
La CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando, da un lato, che il ricorso di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza appellata, risultava regolarmente e tempestivamente notificato al Comune di Pollica e, dall’altro, per quanto qui ancora rileva, che l’avviso impugnato non indicava in alcun modo gli estremi catastali ovvero topografici degli immobili sottoposti a tassazione, non consentendo, dunque, alla contribuente la loro individuazione (avuto particolare riguardo agli estremi catastali degli stessi) e, di conseguenza, impedendo la verifica della corretta applicazione dei parametri del tributo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pollica sulla base di due motivi. La RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7, comma 1, l. n. 212/2000, in relazione all’art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., l’omessa o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., nonché la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e 24 e 58 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, per non aver la CTR considerato che l’art. 71, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 è stato abrogato dall’art. 1, comma 172, l n. 296/2006 e che però, la disciplina della motivazione introdotta dall’art. 1, comma 162, l. n.
296/2006, oltre a non prevedere l’obbligo di indicare nell’avviso gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, medesimo, prevede che, se l’atto cui l’avviso si riferisce ai fini motivazionali è stato notificato o comunque è stato conosciuto dal contribuente, non vi è nessuna necessità di allegarlo.
1. Il motivo è fondato.
L’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, abrogato dall’art. 1, comma 172, l n. 296/2006 (e, quindi, ratione temporis non applicabile alla fattispecie in esame, riferentesi alla Tarsu dovuta per l’anno 2013) obbligava il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24267 del 18/11/2011; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019).
In tema di TARSU, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento in rettifica va ora condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20620 del 31/07/2019).
Orbene, l’avviso di accertamento in esame (debitamente trascritto a pagina 20 del ricorso per cassazione) riporta il prospetto delle somme da pagare con l’indicazione della bolletta n. 6, debitamente notificata alla società
(circostanza, quest’ultima, non contestata dalla società cooperativa, nonostante il suo deposito in sede di appello). Ebbene tale bollettazione conteneva tutti gli elementi necessari per comprendere i presupposti di fatto e di diritto dell’imposizione (vale a dire, l’indirizzo, le superfici, le tariffe e l’importo).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione agli artt. 1, comma 162, l. n. 296/2006, 24 e 58 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, sulla base dell’atto notarile (Rep. n. 14287; Racc . n. 7110) del 12 luglio 2011 di assegnazione di alcuni immobili da parte della RAGIONE_SOCIALE ai rispettivi soci e della scheda di visura catastale (necessariamente conosciuti dalla contribuente), la società era rimasta titolare degli immobili individuati catastalmente al fol. 22, part.lla 326 sub 25, 26, 33 e 41 per mq. 340, relativamente ai quali non aveva prodotto alcuna dichiarazione ovvero operato pagamenti a titolo di TARSU.
2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente, pur dovendosi qui segnalare che in nessun passaggio logico della sentenza impugnata viene disconosciuta la titolarità in capo alla società cooperativa degli immobili indicati nella rubrica de llo stesso e, quanto all’invocato giudicato esterno, che la circostanza che per analoghi avvisi di accertamento concernenti pregresse annualità sia stato osservato l’obbligo motivazionale non comporta di per sé che lo stesso obbligo sia stato assolto anche con riferimento agli avvisi relativi, come nel caso di specie, a successivi anni d’imposta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, la sentenza cassata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare l’originario ricorso della contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo , laddove l’essersi l’orientamento di questa Corte sulla questione principale formata solo nel 2019 giustifica la compensazione delle spese relative ai gradi di merito.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimata al rimborso delle spese concernenti il presente giudizio, che si liquidano in € 2.12 7,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 30.5.2025.