Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3512 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18001/2017 proposto da:
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA ed ivi residente al INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del foro di Santa Maria Capua Vetere, con il quale elettivamente domicilia in Roma (00193), alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Frosinone (P_IVA: P_IVA) in persona del Vice Sindaco p.t., Assessore NOME COGNOME, che agisce in forza di espressa delega sostitutoria generale rilasciata dal Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO (presso la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME),
Avvisi accertamento Ici – Terreni agricoli qualificati come aree edificabili
presso l’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore e resa in forza di Deliberazione di Giunta Comunale n. 378/2022 del 29.12.2022;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 78/19/2017 emessa dalla CTR Lazio in data 19/01/2017 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone avverso due avvisi di accertamento emessi dal Comune di Frosinone per l’anno 2010 mediante i quali quest’ultimo aveva richiesto il pagamento dell’ICI con riferimento agli immobili di cui il contribuente era proprietario.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che, essendosi al cospetto di un documento prodotto con sistema automatizzato, il nominativo del funzionario responsabile e la fonte dei dati dovessero essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Sull’appello del Comune, la Commissione Tributaria Regionale Lazio accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 1, comma 187, l. n. 549/1995 espressamente prevede la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile e che gli accertamenti contenevano tutti gli elementi necessari, essendo stato il contribuente messo nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria e di contestare la debenza del tributo.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di tre motivi. Il Comune di Frosinone ha resistito con controricorso illustrato da memoria difensiva.
Ritenuto in diritto
Con il primo motivo il ricorrente deduce l”errore di fatto’ e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che i giudici di primo grado avessero reputato non documentalmente provata la sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante sostituzione della firma autografa con l’indicazione a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile e del provvedimento dirigenziale legittimante tale sostituzione, laddove i giudici di prime cure avevano sostenuto che, a fronte della specifica eccezione da lui sollevata, non fosse stata documentalmente provata l’esistenza del suddetto provvedimento dirigenziale mediante il suo deposito nel fascicolo processuale.
Con tale motivo il ricorrente sostiene, pertanto, che la CTP non sarebbe incorsa nell’errore di fatto rilevato dalla CTR, essendosi limitata a porre in evidenza che il detto provvedimento dirigenziale non fosse stato prodotto in primo grado dal Comune di Frosinone.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nonché l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c .p.c., per aver la CTR ritenuto legittimi gli accertamenti opposti pur in assenza di un documento ritenuto indispensabile (vale a dire, del provvedimento dirigenziale autorizzativo della sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile).
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono infondati.
Come è noto, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali.
Orbene, premesso che la questione in oggetto rappresentava all’evidenza un punto controverso tra le parti e che l’errore nel quale sarebbe incorsa la
CTR non si sostanzierebbe nella supposizione dell’esistenza di un fatto la cui verità risultava incontestabilmente esclusa dagli atti, ma, a tutto concedere, nell’erronea valutazione dell’eccezione sollevata dal contribuente odierno ricorrente (che avrebbe indotto la CTR a ritenere sufficiente l’indicazione a stampa sugli avvisi del nominativo del soggetto responsabile e della delibera comunale autorizzativa), risulta ex actis che il Comune ha, comunque, prodotto nel giudizio di secondo grado la predetta determinazione dirigenziale autorizzativa (determina del Settore Entrate DET n. NUMERO_DOCUMENTO/2013 del 15.7.2013). Ragion per cui la doglianza si rivelerebbe in ogni caso infondata, alla luce del principio per cui, in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 c.p.c., sebbene tale attività processuale debba essere esercitata – stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20362 del 24/08/2017).
Senza tralasciare che nel controricorso ha trascritto l’avviso di accertamento sottoscritto a stampa dal AVV_NOTAIO nella parte in cui riportava il numero e la data della determina Settore Entrate del Comune di Frosinone.
Può dirsi, quindi, ormai consolidato l’orientamento secondo cui, in tema di tributi regionali e locali, qualora l’atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l’art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia (cfr., fra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 12756 del 14/05/2019 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20628 del 31/08/2017).
4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 2, comma 1, e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR illegittimamente, a suo dire, qualificato i terreni agricoli come aree edificabili ed erroneamente, a suo dire, determinato l’ICI dovuta sulla base del loro valore venale, senza procedere ad alcuna ‘verifica di fatto’ in ordine alla correttezza della valutazione dell’area effettuata dal Com une di Frosinone.
4.1. Il motivo è infondato.
Invero, anche a voler prescindere dal rilievo per cui il ricorrente, vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto dedurre e documentare di aver riproposto tempestivamente l’eccezione in secondo grado, in tema d’im posta comunale sugli immobili (ICI), l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, ma non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile ex art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile (Sez. 5, Sentenza n. 14763 del 15/07/2015; Sez. 5, Sentenza n. 23814 del 23/11/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17764 del 06/07/2018).
Nel caso di specie, il Comune ha adeguatamente rappresentato (cfr. pagg. 9-10 del controricorso) che per entrambi i terreni in esame il valore di mercato di aree aventi la medesima destinazione urbanistica era stato ridotto del 50% tenuto conto dell’assenz a di piani attuativi. Da ciò si desume che l’ente pubblico ha debitamente preso in considerazione, negli avvisi di accertamento qui impugnati, la circostanza che l’effettiva edificabilità fosse subordinata all’emanazione di un pianto attuativo, per quanto le Sezioni Unite di questa Corte abbia statuito che ‘In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio’ (Sez. U, Sentenza n. 25506 del 30/11/2006; conf. Sez. 5, Sentenza n. 6702 del 10/03/2020).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 350,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;
-ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della