Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32253 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24122/2021 R.G. proposto da:
MACERA NOME , elettivamente domiciliata in SAN GIORGIO A INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 1027/2021 depositata il 17/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato con unico ricorso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Agenzia delle
entrate revocava l’aliquota Iva agevolata al 4% prevista per l’acquisto di case di abitazione non di lusso, e l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale revocava l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, entrambi notificati il 27.7.2017.
La ricorrente ha dedotto , tra l’altro, l’illegittimità degli atti perché sottoscritti digitalmente, carenti di motivazione e privi dell’attestazione di conformità e di sottoscrizione in ogni pagina.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.
La CTR del Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente.
Sui motivi di gravame la CTR ha osservato che il ricorso alla firma digitale sostituisce tutti gli adempimenti previsti per asseverare la conformità degli atti trasmessi ad un asserito documento originale. In ogni caso, un’eventuale contestazione di conformità doveva essere specifica, indicando i singoli passi del documento e i motivi di una asserita non conformità, Inoltre, non sussisteva il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento indicava espressamente che la residenza della contribuente non risultava trasferita nell’immobile acquistato nei tempi previsti, con conseguente perdita del beneficio dell’aliquota agevolata.
COGNOME ha proposto per ricorso per la cassazione di questa sentenza affidandosi a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce «Violazione degli art. 42 del dpr.600/73, art. 56 del dpr 633/72, art. 20 del dpr. 601/73, art. 21 septies della L. 241/90, artt. 23 e 2 del D.Lgv. 82/2005 (CAD) in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: inapplicabilità della firma digitale ad avvisi di accertamento cartacei ».
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. L’avviso di accertamento firmato digitalmente nel regime di cui all’art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82 del 2005 (vigente, ratione temporis , dal 14 settembre 2016 fino al 26 gennaio 2018), non è nullo per difetto di sottoscrizione, posto che l’esclusione dell’utilizzo di strumenti informatici, prevista per l’esercizio delle attività e funzioni ispettive fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 217 del 2017, riguarda la sola attività di controllo fiscale e non può estendersi agli avvisi di accertamento ed in genere agli atti impositivi (Cass. n. 32692 del 2021; Cass. n. 1556 del 2021; Cass. n.10829 del 2024).
Con il secondo motivo si deduce « Violazione degli art. 56 del dpr. 633/1972, dell’art. 20 del dpr 601/73 dell’art. 7 della L.212/2000, dell’art. 3 della L. 241/90, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. Difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati », perché gli atti impugnati facevano riferimento alla fattispecie astratta prevista dalla normativa vigente senza evidenziare alcuna circostanza relativa al caso di specie.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Va chiarito che, come rilevato in sentenza con riferimento al l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’aliquota agevolata IVA per l’acquisto di casa di abitazione non di lusso, « il provvedimento indica espressamente che la residenza della contribuente non risulta trasferita nell’immobile acquistato nei tempi previsti, con conseguente perdita del beneficio dell’aliquota agevolata »; l’altro avviso , riguardante l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva sul contratto di finanziamento relativo alla compravendita dell’immo bile ad uso abitativo, afferma che non ricorrono « le condizioni di cui alla nota II bis dell’art. 1 della Tariffa
parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 sulla compravendita cui si riferisce detto finanziamento»; si noti che la norma citata, alla lett. a), richiede « che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza ».
2.3. In base alla previsione generale di cui all’articolo 7 legge 212/00, l’atto dell’amministrazione finanziaria deve essere motivato alla stregua dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3 legge 241/90, indicando « i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama ». La motivazione dell’avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell’atto impositivo, idoneo a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale fase contenziosa e a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020). L’obbligo di motivazione non può essere inteso in senso formalistico e va reso coerente con il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente (art.10, comma 1 l. n. 212/2000); ne segue che, allorquando il contribuente deduca il mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione finanziaria, la valutazione di fondatezza di questa deduzione richiede una globale valutazione di sufficienza circa l’indicazione degli elementi essenziali (sia normativi sia applicativi, v. Cass.n.13402 del 2020; Cass. n. 26340 del 2021).
2.4. In tema di registro, poi, la C orte ha statuito che l’obbligo in questione deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, laddove (solo) nella eventuale fase contenziosa viene in considerazione l’onere dell’Amministrazione di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l’applicazione del criterio prescelto, fase, questa, nella quale il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v. già Cass., sez, un., n. 5783 del 1988, cui adde, ex plurimis , Cass. n. 24449 del 2022; Cass., n. 1961 del 2018; Cass., n. 11560 del 2016; Cass., n. 6914 dl 2011; Cass., n. 25624 del 2006; Cass., n. 7231 del 2003; Cass., n. 12774 del 2001; Cass., n. 3419 del 2001).
2.5. La CTR ha fatto buon governo di questi principi: trattandosi di atti distinti ma relativi alla medesima vicenda contrattuale, ha svolto una ‘ globale valutazione’ e correttamente ha escluso che l’e nunciazione astratta del fatto imputato alla contribuente implichi il mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione finanziaria, in assenza di specifici elementi di dubbio e di non comprensibilità della pretesa.
Con il terzo motivo si deduce « Violazione degli artt. 23 e 24 del D.Lgv. 82/2005 e art. 18 del Dpr 445/2000, art. 42 del Dpr. 600/73, art. 56 del Dpr 633/72, art. 20 del Dpr. 601/73, art. 21 septies della L. 241/90 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: illegittimità degli avvisi impugnati per omessa attestazione di conformità e per difetto di sottoscrizione in ogni loro pagina ». In particolare, si deduce violazione dell”art. 23 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), secondo cui « Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato» , posto che in questo caso tale attestazione era mancante.
3.1. Il motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza ed è comunque infondato.
3.2. La CTR ha osservato che « In ogni caso, un’eventuale contestazione di conformità deve essere specifica, indicando i singoli passi del documento e i motivi di una asserita non conformità. La Corte di Cassazione ha più volte statuito che la contestazione di conformità deve espressamente indicare specifiche differenze legate ad evidenti alterazioni del documento, salvo che non si neghi la stessa esistenza di quest’ultimo». In altri termini, secondo i Giudici d’appello, il difetto di attestazione di conformità di per sé non inficia l’atto, richiedendosi la contestazione della conformità che deve essere resa in termini specifici e puntuali.
3.3. Tale motivazione è in linea con i principi in materia, venendo in evidenza il successivo comma 2 dell’art. 23, del CAD, nella versione applicabile ratione temporis, secondo cui « Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico ». La differenza tra le due fattispecie, quella al primo e quella al secondo comma dell’art. 23 cit., consiste nel fatto che, in presenza di una attestazione di conformità, per inficiare il documento sarà necessaria la querela di falso (Cass. n. 11306 del 2021; Cass. n. 15074 del 2017) mentre, in mancanza, è sufficiente il disconoscimento della conformità, per il quale, però, si richiedono particolari modalità.
3.4. Infatti, deve farsi riferimento all’art. 2712 c.c. (Cass. n. 2607 del 2024 in motivazione, par. 5.9.1.; Cass. n.11606 del 2018) che, secondo consolidata giurisprudenza, richiede un disconoscimento
c hiaro, circostanziato ed esplicito, che deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra l ‘originale e la riproduzione (Cass. 12794 del 2021; Cass. n.17526 del 2016).
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.