Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18750 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 18750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 754/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonchè contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9331/2019 depositata il 10/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Campania, con la sentenza in epigrafe indicata (decidendo in sede di rinvio per annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale), ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con conferma RAGIONE_SOCIALEa (precedente) decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Campania n. 388/5/1994 che aveva accolto l’appello dei co ntribuenti e annullato l’avviso di liquidazione (relativo a quanto accertato con l’avviso di accertamento mai impugnato, con il quale erano stati rideterminati i valori dei cespiti caduti in successione per la morte di NOME del 27 aprile 1984);
ricorre in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso (1- violazione e falsa applicazione degli art. 34, 42 e 45 d.P.R. 633 del 1972 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, terzo comma, d. lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, l. n. 880 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.);
resistono con controricorso NOME NOME e COGNOME NOME (integrato anche da successiva memoria), e – con altro controricorso –NOME (si rappresentano
congiuntamente i controricorsi in quanto di contenuto sovrapponibile, almeno in parte); preliminarmente i controricorrenti eccepiscono la tardività del ricorso in cassazione in quanto proposto oltre i sei mesi dal deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ.); l’ inammissibilità del ricorso in cassazione per inesatta identificazione RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente (nessun riferimento all’articolazione territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e nessuna indicazione dei dati anagrafici del direttore pro tempore); inammissibilità del ricorso in cassazione per violazione degli art. 10, d. lgs. 546 del 1992 e 100 cod. proc. civ., la legittimazione spettava all’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALE Caserta; l’ inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza; l’ inammissibilità del ricorso per mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di trattazione prevista dall’art. 75, d.P.R. 546 del 1992, con il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR Campania impugnata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale; nel merito eccepivano l’infondatezza dei due motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE rilevando l’applicazione automatica RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, l. n. 880 del 1986 e, comunque, nell’aver tacitamente aderito (adesione spontanea) ai presupposti RAGIONE_SOCIALEa riduzione prevista dalla norma, come emergerebbe dai pagamenti effettuati (con la causale di imposta di successione dilazionabile, con versamento di lire 475.091.820; versamenti di gran lunga superiori al dovuto in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 l. n. 880 del 1986);
4. la Procura generale RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con richiesta di accoglimento del ricorso e decisione nel merito (di rigetto del ricorso originario dei contribuenti); richiesta ribadita, anche, in udienza pubblica.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e deve accogliersi con cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti ( rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso dei contribuenti ) e condanna alle spese del giudizio di legittimità da parte dei controricorrenti in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente. Spese dei gradi di merito compensate interamente in considerazione RAGIONE_SOCIALEa valutazione complessiva del giudizio.
Devono analizzarsi logicamente le eccezioni pregiudiziali proposte nei controricorsi.
Manifestamente infondata l’eccezione di tardività del ricorso in quanto deve applicarsi la normativa precedente alla riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ. (un anno per il termine lungo di impugnazione). Infatti, l’art. 58, l. 18 giugno 2009, n. 69 (entrata in vigore il 4 luglio 2009) prevede che le disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge, che modificano il cod. proc. civ., si applicano ai giudizi instaurati dopo la data RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore, tranne le eccezioni, tra le q uali non rientra l’art. 327 cod. proc. civ.
Il presente giudizio è stato instaurato prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ. (unitarietà del giudizio di rinvio dopo la cassazione -vedi Sez. L, Sentenza n. 16387 del 30/10/2003, Rv. 567828 -01 e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23758 del 29/07/2022, Rv. 665448 -01 -).
Generica e infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per inesatta specificazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in cassazione e quella RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d. lgs. 546 del 1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc. civ.; per i controricorrenti avrebbe dovuto ricorrere la RAGIONE_SOCIALE provinciale di Caserta. Le direzioni provinciali hanno legittimazione solo nei gradi di merito, mentre in Cassazione la legittimazione compete all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: « In tema di processo tributario, il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE è insanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo di soggettività a rilevanza esterna, la cui
legittimazione è limitata ai gradi di merito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 33798 del 04/12/2023, Rv. 669839 – 01).
L’RAGIONE_SOCIALE, poi, per legge risulta rappresentata dall’RAGIONE_SOCIALE, senza bisogno, quindi, di delega : «In tema di contenzioso tributario, l’RAGIONE_SOCIALE, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l’art. 366, n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso «l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa procura, se conferita con atto separato», fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo RAGIONE_SOCIALEo ius postulandi , peraltro non necessario quando il patrocinio sia assunto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e non invece al negozio sostanziale attributivo RAGIONE_SOCIALE‘incarico professionale al difensore» (Sez. 5, Ordinanza n. 23865 del 29/10/2020, Rv. 659619 – 01).
4. Il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE risulta specifico ed autosufficiente in quanto rappresenta completamente la vicenda sostanziale e processuale e prospetta due violazioni di legge ben chiare. I controricorrenti non indicano il perché e dove il ricorso sarebbe non autosufficiente, limitandosi ad un discorso generico e teorico.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia
specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
5. Del tutto generica e proposta per la prima volta in Cassazione l’eccezione di omessa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di trattazione prevista dall’art. 75, d.P.R. n. 546 del 1992.
Il controricorso non specifica se fosse stato inviato l’avviso RAGIONE_SOCIALE‘onere di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza (« In tema di contenzioso tributario, l’art. 75, secondo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – il quale prevede che relativamente alle controversie pendenti dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Centrale il ricorrente e qualsivoglia altra parte sono tenuti, entro sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo d.lgs., a proporre alla segreteria RAGIONE_SOCIALEa commissione RAGIONE_SOCIALE centrale apposita istanza di trattazione e che “in difetto il giudizio davanti alla commissione RAGIONE_SOCIALE centrale si estingue” – va letto alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 111 del 1988, che ha dichiarato la norma incostituzionale nella parte in cui non prevede che il termine per la istanza di trattazione decorra dalla data RAGIONE_SOCIALEa ricezione RAGIONE_SOCIALE‘avviso RAGIONE_SOCIALE‘onere di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza stessa. Ne consegue che, dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale (Gazz. Uff. 22 aprile 1988, n. 16 – serie speciale), in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘avviso RAGIONE_SOCIALE‘onere di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di trattazione, il relativo termine non iniziava a decorrere» Sez. 5, Sentenza n. 14676 del 12/07/2005, Rv. 583015 – 01).
Non specifica neanche se fosse stata fissata udienza autonomamente da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE centrale (vedi Sez. 5 – , Ordinanza n. 4166 del 21/02/2018, Rv. 647462 -02). Comunque, l’eventuale fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine di sei mesi non comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione («In tema di contenzioso tributario e con riferimento al regime transitorio previsto dall’art. 75 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui,
per i giudizi pendenti dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Centrale, sanziona con l’estinzione la mancata proposizione di apposita istanza di trattazione nel termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. cit., nessuna nullità si verifica nel caso in cui, prima che sia decorso il predetto termine, il giudice abbia fissato la discussione in assenza RAGIONE_SOCIALEa citata istanza, essendo il giudizio tributario regolato dal principio RAGIONE_SOCIALE‘impulso d’ufficio, con la conseguenza che la previsione di una causa eccezionale e transitoria di estinzione per l’inattività RAGIONE_SOCIALE parti non preclude al giudice, in difetto di un’espressa previsione, di dar corso agli adempimenti processuali quando la presunzione di disinteresse al giudizio non possa ritenersi sussistente per non essere ancora decorso il termine che la determina» Sez. 5, Sentenza n. 274 del 12/01/2010, Rv. 611261 – 01).
6. Risulta fondato il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , che assorbe logicamente il secondo motivo. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha mal applicato la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, l. n. 880 del 1986 e, prima ancora, non ha considerato che l’avviso di accertamento (notificato a gli eredi il 12 ottobre 1987), che aveva preceduto l’avviso di liquidazione impugnato, era diventato definitivo per assenza di contestazioni; conseguentemente l’avviso di liquidazione era impugnabile solo per vizi propri (violazione di cui all’art. 19, ter zo comma, d. lgs. 546 de 1992).
Per la sentenza impugnata, invece, al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge (l. 880 del 1986) i contribuenti non avevano ricevuto l’avviso di accertamento e in conseguenza il valore dei beni caduti in successione doveva essere rideterminato, con la riduzione del 30 %, prevista dall’art. 11, citato, per adesione dei contribuenti.
Tuttavia, non risulta documentata nessuna adesione e neanche presentata la relativa domanda. I contribuenti nelle controdeduzioni sostengono una adesione tacita in considerazione, peraltro, dei pagamenti effettuati. L’adesione necessita, logicamente RAGIONE_SOCIALE‘a ccordo RAGIONE_SOCIALE‘ufficio (su domanda dei contribuenti); nel caso in giudizio non
sussiste sia la domanda sia l’assenso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Conseguentemente l’avviso di accertamento risultava definitivo, non più contestabile.
Per completezza si osserva, comunque, che gli stessi controricorrenti evidenziano pagamento superiori a quelli dovuti nell’ipotesi di adesione ex art. 11, l. 880 del 1986.
…
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso dei contribuenti;
Condanna i controricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Compensa interamente le spese dei giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.