Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12776 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12776 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
Oggetto : IRPEF – Avviso di accertamento – Collaboratore di associazione sportiva dilettantistica – Motivazione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 252/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 638/03/2023, depositata in data 5 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate emetteva l’avviso di accertamento n. T8H01F601740/2017, con cui riqualificava ex art. 67 d.P.R. 22 dicembre 1986, riprendendoli a tassazione come redditi diversi, i compensi e i rimborsi spese percepiti da NOME in qualità di collaboratore della società sportiva dilettantistica RAGIONE_SOCIALE
L’avviso impugnato trae va origine dalla verifica fiscale eseguita nei confronti della menzionata società, all’esito della quale veniva revocato il regime agevolato ex L. 398/91 previsto per i redditi prodotti dalla società.
In particolare, venivano riscontrate una serie di irregolarità in relazione ai rapporti tra la società sportiva ed i soci/collaboratori.
Tra queste spiccava la sistematica erogazione di rimborsi spesa chilometrici per alcune trasferte di cui non veniva indicata la ragione giustificatrice, in modo da occultare -secondo le prospettazioni dell’Ufficio ulteriori compensi erogati al personale, sì da consentire ai percipienti di aggirare la tassazione di tali proventi.
Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Livorno, che accoglieva il motivo di ricorso attinente al vizio di motivazione dell’atto accertativo.
Interposto gravame dal l’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello , ritenendo che la ricostruzione dell’Agenzia, adeguatamente motivata con riguardo alle violazioni della società sportiva, non potesse essere condivisa quanto alle ragioni e al metodo di calcolo adoperati per la rideterminazione del reddito del contribuente.
Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a due motivi ed instando per la riunione del presente giudizio a quello pendente innanzi alla Corte, rubricato al n.r.g. 313/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento nei confronti dell’associazione .
Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 14/04/2025.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 42 DPR 600/1973 e dell’art. 7 L. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», avendo la CTR ritenuto non compiutamente motivato l’avviso di accertamento con
riguardo alle ragioni e ai criteri di calcolo seguiti per giungere alla rideterminazione del reddito del contribuente.
Censura, in particolare, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha statuito che la rettifica disposta dall’Ufficio a carico della società, motivata e provata, non può dirsi tale rispetto al contribuente, al quale i giudici di seconde cure ritengono che il reddito sia stato imputato genericamente, per il sol fatto di essere un collaboratore della società e in assenza di rilievi puntuali, tali da consentire la rideterminazione del reddito in conformità al principio di capacità contributiva.
Con il secondo motivo l’Ufficio deduce la «nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.», atteso che la CTR non avrebbe adeguatamente valutato tutti gli elementi motivazionali e argomentativi evidenziati nell’avviso di accertamento e nel PVC, violando i principi statuiti dalla Suprema Corte in tema di motivazione e assolvimento dell’onere della prova.
In via preliminare la Corte rileva l’opportunità della trattazione congiunta del presente giudizio con quello rubricato al n.r.g. 313/2021, avente ad oggetto l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell’associazione, nonché la necessità, ai fini della decisione, di acquisire i fascicoli dei pregressi gradi di merito.
Va, per tali motivi, disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il fascicolo rubricato al n.r.g. 313/2021, onerando la cancelleria dell’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei pregressi gradi del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.