Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21418 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5818/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
-intimati- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 4007/2021 depositata il 04/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 4007/25/2021, depositata in data 4 novembre 2021 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado in forza della quale era stata disattesa la istanza di annullamento, proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento del 11 febbraio 2019 emesso da RAGIONE_SOCIALE, su incarico del Comune di Brembate di RAGIONE_SOCIALE, quale preavviso di iscrizione di ipoteca ai sensi e effetti dell’art. 77 comma 2 bis del D.P.R. 19 73/602, in assenza del versamento della somma di euro 55.037,89 per (IMU) relativa agli anni 2013, 2014 e 2015;
avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con successiva memoria;
la RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Brembate di RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., vizio di motivazione in punto di omessa applicazione del principio sancito a livello giurisprudenziale secondo cui quando il giudice che rileva l’inesistenza del credito deve emettere un provvedimento di improcedibilità. Assume che il giudice di secondo grado, nel rigettare la impugnazione, aveva, di fatto, confermato la debenza dell’imposta in contestazione in merito agli immobili di che trattasi esenti da IMU in quanto alloggi sociali;
con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione della legge Regione Lombardia n. 27 del 4 dicembre 2009, del d.m. 22 aprile 2008 nonchè dell’art. 33 del regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 11.05.2016, rilevando che nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva erroneamente ritenuto che gli immobili
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non fossero compresi nella Convenzione con il Comune n. 15865/2011 mentre erano comprese le particelle nn. 6208 e 6146, per le quali non era stata presentata la dichiarazione di variazione condizione essenziale per usufruire dei benefici di legge senza considerare che trentuno immobili sui trentotto oggetto dell’accertamento erano ricompresi nella Convenzione del 2.11.2011 sottoscritta con la Regione Lombardia ed il Comune di Brembate di RAGIONE_SOCIALE. Precisa che era evidente la violazione di legge in cui erano incorsi i giudici di merito in quanto gli immobili in questione e le loro pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero RAGIONE_SOCIALE richiamato dalla Convenzione del 22.11.2011, risultavano certamente esenti dal pagamento dell’IMU;
i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono da ritenere privi di fondamento, se non manifestamente infondati;
va, in primo luogo, osservato che parte contribuente non si confronta con la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui gli avvisi di accertamento -atti prodromici rispetto al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata – non sono stati impugnati, con conseguente definitività degli stessi ed irretrattabilità del credito tributario posto a fondamento della iscrizione ipotecaria de qua ;
4.1. ne discende che la tesi relativa alla ‘inesistenza’ del credito tributario in esame costituisce una mera asserzione di parte contribuente che contrasta con l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito;
per altro verso va rilevato che parte contribuente assume che gli immobili in questione erano da ritenere alloggi sociali esenti da IMU alla luce della normativa della Regione Lombardia sul presupposto che gli stessi, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, erano ricompresi nella Convenzione del 2.11.2011 sottoscritta con la Regione Lombardia ed il Comune di Brembate di RAGIONE_SOCIALE. Ma, a parte
la definitività dei menzionati avvisi, dato questo che rende, di per sé, ininfluente un tale aspetto, il ricorso appare carente anche sotto il profilo dell’autosufficienza in quanto non risulta in alcun modo chiarito, a fronte dell’accertamento in fatto co mpiuto dalla C.T.R., da quali elementi era dato desumere che gli immobili oggetto di accertamento erano qualificabili come alloggi sociali alla luce del D.M. 22/04/2008 del Ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per essere ricompresi nella detta convenzione;
6. alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, in ragione della infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato; 7. nulla va disposto in ordine alle spese stante la mancata costituzione della RAGIONE_SOCIALE e del Comune RAGIONE_SOCIALE Brembate di RAGIONE_SOCIALE che sono rimasti intimati;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione