Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7301 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7301 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1139/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dell’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE; -ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2179/2019 depositata il 21 maggio 2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 marzo 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per la declaratoria di estinzione del processo per cessata materia del contendere;
uditi per la ricorrente l’AVV_NOTAIO dello RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO e per le controricorrenti/ricorrenti in via incidentale condizionata l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 2013 la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conduceva una verifica fiscale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di vendita e installazione di apparecchiature medicali diagnostiche, nonché di fornitura di servizi di assistenza tecnica e manutenzione prevalentemente in favore di ospedali e cliniche private aventi sede in RAGIONE_SOCIALE.
La prefata società, fiscalmente residente in Francia e appartenente al gruppo multinazionale RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), era interamente controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, a sua volta controllata dalla RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE
All’esito di tale verifica l’Ufficio emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aderenti al regime fiscale del consolidato nazionale nella rispettiva veste di consolidata e di consolidante, due distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2009 con i quali, previa rideterminazione del reddito complessivo globale risultante dalle dichiarazioni presentate dalla società controllante ai sensi dell’art. 122 del t.u.i.r., venivano operate le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES e irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.
2.1 Con gli atti impositivi in questione, prospettanti la violazione dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r., veniva disconosciuta la deducibilità RAGIONE_SOCIALE quota di ammortamento del maggior valore di avviamento che GE
RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale nel bilancio d’esercizio 2003.
2.2 Per meglio comprendere la portata del rilievo fiscale mosso dai verificatori si rendono necessarie alcune precisazioni.
Nell’anno 2001 la francese RAGIONE_SOCIALE aveva costituito la RAGIONE_SOCIALE, conferendo ad essa la propria partecipazione rappresentativa del 100 per cento del capitale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale partecipazione di controllo era stata iscritta in bilancio dalla conferitaria, nell’attivo dello stato patrimoniale, fra le immobilizzazioni finanziarie.
Nel 2003 RAGIONE_SOCIALE aveva incorporato per fusione RAGIONE_SOCIALE, assumendone la relativa denominazione.
Poichè per effetto RAGIONE_SOCIALE fusione si era venuto a determinare un disavanzo derivante dall’annullamento RAGIONE_SOCIALE partecipazione di controllo detenuta dalla società incorporante in quella incorporata, la nuova RAGIONE_SOCIALE aveva integralmente utilizzato detto disavanzo per iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale un maggior valore di avviamento di pari importo, prevedendone l’ammortamento in dieci anni, con imputazione al conto economico RAGIONE_SOCIALE quota di un decimo per ogni esercizio dal 2003 al 2012.
Inoltre, dal momento che RAGIONE_SOCIALE aveva precedentemente assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota del 19 per cento, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 358 del 1997, la plusvalenza realizzata per effetto RAGIONE_SOCIALE cessione RAGIONE_SOCIALE suindicata partecipazione di controllo, la società risultante dalla fusione innanzi descritta aveva ritenuto di poter affrancare gratuitamente il valore di avviamento iscritto in bilancio mediante l’utilizzo del disavanzo di fusione fino a concorrenza dell’importo di tale plusvalenza, giusta quanto disposto dall’art. 6, comma
2, lett. a) , dello stesso decreto legislativo.
L’Ufficio sosteneva, invece, che la cedente RAGIONE_SOCIALE, quale società avente sede in Francia e priva di stabile organizzazione nel territorio dello RAGIONE_SOCIALE italiano, avrebbe dovuto tassare la plusvalenza come reddito diverso, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. f) , del t.u.i.r., vecchio testo, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, essendo il diverso regime di cui agli artt. 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 358 del 1997 riservato ai soli conferimenti di partecipazioni di controllo effettuati fra soggetti residenti in RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio di imprese commerciali.
Entrambe le società accertate contestavano le pretese erariali proponendo due ricorsi congiunti dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale (CTP) di Milano, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dalle contribuenti, annullava gli atti impositivi.
La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTR) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 2179/2019 del 21 maggio 2019 rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
Contro tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, così rubricati:
(1°) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a) , del d.lgs. n. 358 del 1997, dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 342 del 2000, nonché degli artt. 7, comma 1, 23, comma 1, lett. f) , e 81, comma 1, lett. c) , nel testo originario (ora art. 67, comma 1, lett. c] ), del d.P.R. n. 917 del 1986 (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.);
(2°) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);
(3°) violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del
d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.).
5.1 Queste, in sintesi, le critiche rivolte alla CTR:
non aver correttamente inteso il senso RAGIONE_SOCIALE contestazioni poste a base degli atti impositivi, i quali si fondavano sull’assunto che la francese RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto conseguire l’affrancamento fiscale RAGIONE_SOCIALE plusvalenza da cessione di partecipazioni di controllo solo mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota del 27 per cento prevista dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 461 del 1997, vigente ratione temporis , essendo la minor aliquota del 19 per cento riservata dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 358 del 1997 ai soli soggetti residenti in RAGIONE_SOCIALE;
-aver violato il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, attribuendo all’RAGIONE_SOCIALE la proposizione di tesi in fatto e in diritto in realtà mai sostenute nell’atto di appello;
aver fondato la propria decisione su affermazioni apodittiche.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi, così rubricati:
(1°) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.);
(2°) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.).
6.1 Con i suesposti mezzi di gravame la decisione resa dalla RAGIONE_SOCIALE regionale è stata contestata per aver ritenuto inammissibile:
(a) il motivo di appello RAGIONE_SOCIALE contribuenti incentrato sulla dedotta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE disciplina sul raddoppio del termine ordinario per l’accertamento con riguardo all’atto impositivo emesso nei loro confronti in relazione all’anno d’imposta 2007;
(b) l’eccezione di giudicato esterno sollevata nel giudizio d’appello dalle stesse contribuenti.
La causa è stata chiamata all’odierna pubblica udienza per la discussione.
7.1 Nel termine di cui all’art. 378, secondo comma, c.p.c. le controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa, concludendo per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere in ragione dell’intervenuto annullamento in via di autotutela degli atti impositivi oggetto di causa, documentato mediante l’allegazione dei relativi provvedimenti emessi dall’Ufficio competente.
7.2 Successivamente anche la ricorrente ha depositato copia dei suddetti provvedimenti di autotutela.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce degli allegati provvedimenti di annullamento totale in via di autotutela emessi nelle more del giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE -il cui deposito è consentito dall’art. 372, secondo comma, c.p.c., in quanto volto a evidenziare la sopravvenienza di una causa di inammissibilità dell’esperita impugnazione (cfr., ex ceteris , Cass. n. 5408/2022, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 17955/2025-, va dichiarata, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Invero, la rimozione da parte dell’Amministrazione Finanziaria degli atti impositivi impugnati ha fatto venir meno l’interesse a una pronuncia sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese tributarie (cfr. Cass. n. 4372/2011, Cass. n. 15432/2022, Cass. n. 20407/2024, Cass. n. 3306/2025).
Le spese processuali vanno interamente compensate fra i contendenti, avuto riguardo al comportamento conforme al principio di lealtà tenuto dall’Amministrazione Finanziaria, la quale ha annullato d’ufficio l’avviso di accertamento oggetto di causa a sèguito dell’ordinanza di questa Corte n. 18239/2021 del 24 giugno 2021, sopravvenuta nelle
more del giudizio e resa nei confronti di entrambe le società contribuenti (diversamente dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1719/8/2018 del 17 aprile 2018, pronunciata nell’àmbito di una controversia di cui era parte la sola RAGIONE_SOCIALE), che ha definitivamente riconosciuto la deducibilità ai sensi dell’art. 103, comma 3, del t.u.i.r. RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento oggetto del rilievo fiscale.
Non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formula definitoria del giudizio non corrisponde ad alcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione) sia perchè la ricorrente principale risulta ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in base al combinato disposto degli artt. 158, comma 1, lett. a) , dello stesso d.P.R. e 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, in data 3 marzo 2026.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME