Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2579 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2579 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
Avv. Acc. IRPEF 2009
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15303/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 11224/2016 depositata in data 14 dicembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La sig.ra NOME COGNOME, proprietaria di più di 30 immobili nel Comune di RAGIONE_SOCIALE, presentava regolarmente il modello NUMERO_DOCUMENTO (relativo all’anno d’imposta 2009) ed indicava i canoni di affitto percepiti, così come risultanti dai vari contratti di locazione. In data 16.06.2014, veniva notificato alla contribuente l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, redatto dal Centro RAGIONE_SOCIALE Pescara, con il quale l’Ufficio riscontrava, per 16 contratti, un maggior reddito di euro 19.110,00 e conseguenti imposte per euro 8.580.00. In data 07.07.2014, la contribuente inoltrava istanza di autotutela per l’annullamento dell’accertamento, sostenendo che i contratti che si ritenevano non rispondenti a quanto dichiarato fossero, in realtà, tutti conformi a quanto dichiarato. In data 12.09.2014, l’RAGIONE_SOCIALE inviava alla contribuente un provvedimento di diniego dell’autotutela e, dunque, confermava l’avviso di accertamento. A seguito di presentazione di ricorso in data 25.09.2014 con istanza di mediazione tributaria ex art. 17 -bis D. Lgs. n. 546/1992, la contribuente riceveva la comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di mediazione con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento. Senonché, in data 18.12.2014, alla contribuente veniva notificato, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo (sempre) all’anno d’imposta 2009 e avente ad oggetto (sempre) la pretesa impositiva per gli stessi contratti già esaminati nel precedente avviso di accertamento annullato in mediazione, con cui si riscontravano un maggior reddito per euro 86.377,00 e conseguenti imposte per euro 38.783,00.
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1882/2016, accoglieva il ricorso della contribuente, rilevando l’identità tra l’oggetto dell’atto gravato e quello del primo avviso di accertamento che, a seguito dell’istanza di mediazione ex art. 17 -bis del D. Lgs. n. 546/1992, era stato annullato dall’Ufficio.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania; la contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della decisione di primo grado.
La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 11224/2016, depositata in data 14 dicembre 2016, accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 17 -bis D. Lgs. n. 546/1992, degli artt. 1321 e 1374 c.c. e dell’art. 12, settimo comma, L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., non affermando che un atto modificato o annullato in sede di mediazione con esito positivo non possa poi essere riemesso sulla base degli stessi elementi, ha confuso la mediazione raggiunta ed accettata tra le parti (avente valore vincolante di scrittura privata riconosciuta) con il potere di autotutela esercitabile dall’Ufficio; più in generale, l’ iter logico -giuridico seguito dai giudici di secondo grado nella motivazione apparirebbe del tutto errato, in quanto non interpreta come
violazione di un accordo inter partes la riproposizione di un atto basato sugli stessi fatti, atti e presupposti.
Il motivo è infondato.
1.2. Sul punto, questa Corte (Cass. 17 novembre 2021, n. 34939) ha avuto occasione di ribadire che, in materia tributaria, il potere della Pubblica Amministrazione di provvedere in via di autotutela all’annullamento di Ufficio o alla revoca, anche in pendenza di giudizio o di non impugnabilità, degli atti illegittimi od infondati è espressamente riconosciuto dal d.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2 -quater , comma 1, convertito, con modifiche, in legge 30 novembre 1994, n. 656; nell’ambito di tale potere va ricompreso anche il potere di rinuncia all’imposizione illegittima o infondata in caso di auto accertamento (d.m. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 1, recante il regolamento di attuazione emanato ai sensi del predetto d.l. n. 564 del 1994, art. 2 quater). Né la norma speciale, né il correlato decreto ministeriale (d.m. n. 3 del 1997 cit.), nel sancire e disciplinare il potere d’ufficio di annullamento da parte dell’Amministrazione finanziaria di atti impositivi, prevedono la particolare ipotesi dell’annullamento d’ufficio di un precedente atto di annullamento, adottato sempre in autotutela, di un atto impositivo; ma, alla luce dei principi generali in materia, non sussistono ragioni ostative per non ritenere che, anche l’atto di annullamento in autotutela, alla pari di ogni altro atto amministrativo, possa, nella sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di legge, essere posto nel nulla dalla stessa Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere, riconosciutole dall’ordinamento, di ripristino dell’assetto provvedimentale violato dall’atto illegittimo (cfr. Cass. 08/10/2013, n. 22827).
1.3. Come affermato da questa Corte (Cass. 20/03/2019, n. 7751; Cass. 17/10/2014, n. 22019), nell’ambito del potere di autotutela amministrativa tributaria, il ritiro di un precedente atto può avvenire in due diverse forme, quella del ‘contro -atto’ (l’atto di secondo grado che
assume l’identica struttura di quello precedente, salvo che per il suo dispositivo di segno contrario con cui si dispone l’annullamento, la revoca o l’abrogazione del primo) o quella della ‘riforma’ (l’atto di secondo grado che non nega il contenuto di quello precedente, ma lo sostituisce con un contenuto diverso). Entrambi sono caratterizzati dal fatto che l’oggetto del rapporto giuridico controverso resta identico, ma, fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Perciò, i principi secondo cui, fino alla scadenza del termine per l’accertamento, questo può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio RAGIONE_SOCIALE imposte, disciplinano soltanto l’integrazione o la modificazione in aumento, rispetto all’accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione. Soltanto le prime integrano una pretesa tributaria ‘nuova’ rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso. Ne deriva che -mentre l’integrazione o la modificazione in aumento dell’accertamento originario deve necessariamente formalizzarsi nell’adozione di un nuovo avviso di accertamento specificamente motivato a garanzia del contribuente che ne è destinatario, il quale si aggiunge ovvero si sostituisce a quello originario – l’integrazione solo documentale o la modificazione in diminuzione, non integrando una pretesa tributaria ‘nuova’, ma soltanto una pretesa ‘uguale o minore’, non necessita neppure di una forma o di una motivazione particolari.
1.4. Quindi, soltanto l’integrazione o la modificazione in aumento concretano una pretesa tributaria ‘nuova’ rispetto a quella originaria,
mentre l’avviso che si limita a riformulare l’importo in senso migliorativo per il contribuente si sostanzia in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso.
1.5. Nel caso in esame, la C.t.r. ha correttamente qualificato l’atto con cui l’Ufficio ha rimosso il primo avviso di accertamento, trattandosi, per come risulta in atti, di un provvedimento esplicitamente emesso ‘ai sensi dell’art. 2 -quater del D.L. 564/94’, configurandosi, dunque, come un atto di annullamento in autotutela. La circostanza che tale provvedimento sia intervenuto a seguito della presentazione di un’istanza di mediazione non ne muta la natura giuridica, non essendosi perfezionato alcun accordo di mediazione sul merito della pretesa.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo. Rimosso con effetti ex tunc l’atto di accertamento illegittimo, l’Amministrazione finanziaria non solo conserva, ma è tenuta a esercitare la potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti. Tale potere incontra i soli limiti dell’avvenuta formazione del giudicato e del decorso del termine decadenziale fissato per l’accertamento (Cass. n. 27706 del 21.09.2022; Cass. n. 9538 del 07.04.2023). L’avviso di accertamento emesso in sostituzione di un altro precedentemente annullato in autotutela costituisce esercizio dell’ordinario potere di accertamento e non è soggetto alla disciplina dell’accertamento integrativo di cui all’art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/73; pertanto, la sua emissione non presuppone la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ma può aver luogo anche sulla base di una diversa e più approfondita valutazione di quelli già in possesso dell’Ufficio.
1.6. Come statuito da questa Corte (Cass. 05/05/2023, n. 11849), l’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui consente modificazioni dell’avviso di accertamento soltanto in caso di sopravvenienza di nuovi elementi di conoscenza da parte dell’Ufficio, non opera con riguardo ad un
avviso annullato in sede di autotutela, alla cui rinnovazione l’Amministrazione è legittimata in virtù del potere, che le compete, di correggere gli errori dei propri provvedimenti nei termini di legge, salvo che l’atto rinnovato non costituisca elusione o violazione dell’eventuale giudicato formatosi sull’atto nullo.
1.7. Nel caso di specie, l’Ufficio, dopo aver annullato in autotutela il primo atto, ha legittimamente emesso un nuovo avviso di accertamento, immune dai vizi del precedente, nel pieno rispetto dei termini decadenziali; la decisione della C.t.r. è, pertanto, conforme a diritto.
Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 41 -bis e 38 del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato che il potere dell’Amministrazione finanziaria si limita ai dati e alle notizie che risultano da elementi certi già in possesso dell’anagrafe tributaria e dell’Amministrazione stessa, non estendendosi, in alcun modo, né alle presunzioni gravi, precise e concordanti né, tantomeno, a quelle semplici. In particolare, nel caso di specie, il voler presumere un maggior reddito per la nullità di un patto o di un accordo contrattuale accettato dalle parti unicamente perché potrebbe essere in futuro sanzionato dall’articolo 79 L. n. 392/1978 (il cui richiamo non è previsto né richiesto dalla normativa fiscale in materia di accertamento quale presunzione di legge) si concreta in una mera ipotesi di un accadimento eventuale, non consentita dall’art. 41 -bis del D.P.R. n. 600/1973.
Il motivo è infondato.
2.1. La ricorrente sostiene che l’accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE sia illegittimo in quanto fondato su una metodologia non consentita dall’art. 41 -bis del D.P.R. n. 600/1973; tale norma, che disciplina l’accertamento parziale, limiterebbe il potere dell’Amministrazione finanziaria all’utilizzo di dati e notizie certi già in suo
possesso, provenienti dall’anagrafe tributaria o da altre fonti qualificate, per cui non sarebbe, invece, consentito, nell’ambito di tale tipologia di accertamento, il ricorso a presunzioni, né a quelle gravi, precise e concordanti previste dall’art. 38, comma 3, né tantomeno a quelle semplici. L’Ufficio avrebbe illegittimamente presunto la nullità di una clausola contrattuale (la rinuncia all’indennità di avviamento in cambio di una riduzione del canone), basandosi sull’art. 79 della L. n. 392/1978 e tale operazione, secondo la ricorrente, si sarebbe concretata in una ‘mera ipotesi di un accadimento futuro ed eventuale’, non consentita dalla disciplina dell’accertamento parziale.
2.2. Sul precipuo punto (cfr. fra tante Cass. 08/10/2025, n. 27039), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la natura e l’ambito applicativo dell’accertamento parziale di cui all’art. 41 -bis del D.P.R. n. 600/1973: secondo un orientamento consolidato, tale strumento non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quelli ordinari (analitico, analitico -induttivo, induttivo), ma rappresenta una modalità procedurale che ne segue le stesse regole. La giurisprudenza della Corte è ferma nel ritenere che l’accertamento parziale costituisce uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, può fondarsi su qualsiasi elemento, anche induttivo, e non esige il possesso di ‘elementi certi’ ma semplicemente di presunzioni gravi, precise e concordanti: il recupero a tassazione può avvenire anche con una sola verifica di qualsiasi natura, senza limitazioni dettate dall’esigenza di completezza dell’accertamento.
2.3. Quanto al merito della questione, l’art. 79 della L. n. 392/78 sancisce la nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa. L’orientamento consolidato e prevalente di questa Corte è nel senso che i diritti del conduttore, quale quello all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, non possono essere oggetto di rinuncia preventiva, ovvero prima che il diritto
stesso sia sorto e sia entrato nel patrimonio del conduttore: una siffatta rinuncia è nulla, in quanto volta a eludere preventivamente la tutela apprestata da norme imperative. Invero, i diritti del conduttore (di locazione commerciale) possono essere sì negoziati (per lo più a mezzo di conciliazioni o transazioni), ma solo dopo che il rapporto di locazione sia sorto, mentre non si può rinunciare ad essi preventivamente; i diritti vantati dal conduttore sono disponibili solo una volta sorti e possono essere oggetto di rinuncia, con o senza corrispettivo, a favore del locatore come di un terzo, non ostandovi la tutela di cui all’art. 79, L. n. 392/1978, che è volta ad impedire che i diritti vantati dal conduttore siano oggetto di un’elusione di tipo preventivo (Cass. n. 06/08/2010, n. 18359; Cass. 30/01/2009, n. 2494; Cass. 24/11/2007, n. 24458; Cass. 10/06/2005, n. 12320).
2.4. La clausola contrattuale in esame, che prevedeva una riduzione del canone a fronte della rinuncia preventiva all’indennità di avviamento, è pertanto nulla con conseguente inopponibilità, ai fini fiscali, della riduzione del canone, in quanto costituente il corrispettivo di una pattuizione illecita; il reddito da locazione deve essere quindi determinato sulla base del canone pattuito al lordo della riduzione illegittima.
La giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno della validità di tali patti, pur esistente, si pone come orientamento minoritario e non idoneo a scalfire la consolidata interpretazione sopra richiamata. La sentenza impugnata, avendo fatto corretta applicazione di tali principi, è esente dai vizi denunciati.
Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione apparente o contenente contrasto insanabile fra affermazioni inconciliabili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Violazione dell’art. 79, L. n. 392/1978, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la
C.t.r. ha reso una motivazione contraddittoria e viziata sul piano logico (perché caratterizzata da un contrasto tra il motivato e il disposto), in quanto, da un lato, ha condiviso le tesi difensive della contribuente e le conclusioni della giurisprudenza di legittimità, ma poi, dall’altro, ha accolto la tesi dell’Ufficio che si poneva in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza e poi recepiti successivamente anche dal Legislatore con la modifica dell’art. 79 L. n. 392/1978.
Il motivo è infondato.
3.1. Con tale censura la ricorrente ha dedotto un duplice vizio, ossia la motivazione apparente della sentenza impugnata, per contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), e la violazione dell’art. 79 della L. n. 392/1978 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), asserendo come la giurisprudenza di legittimità abbia da tempo riconosciuto la validità RAGIONE_SOCIALE rinunce del conduttore a diritti patrimoniali (come l’indennità di avviamento), a condizione che tale rinuncia sia inserita in un accordo transattivo più ampio che ristabilisca l’equilibrio sinallagmatico del contratto, ad esempio attraverso la concessione di un canone di locazione inferiore a quello di mercato – è infondato.
3.2. La questione della validità della rinuncia preventiva all’indennità di avviamento commerciale è stata ampiamente dibattuta sub 3. della presente ordinanza e l’orientamento maggioritario e più recente della Corte di Cassazione interpreta tale norma in senso rigoroso, a tutela del conduttore considerato parte debole del rapporto al momento della stipula del contratto, per cui i diritti del conduttore (di locazione commerciale) possono essere sì negoziati (per lo più a mezzo di conciliazioni o transazioni), ma solo dopo che il rapporto di locazione sia sorto.
Si è ribadito che la norma non impedisce al conduttore di rinunciare all’indennità, purché ciò avvenga successivamente alla conclusione del contratto, quando può escludersi che il conduttore si trovi in quella
posizione di debolezza alla cui tutela la richiamata disciplina è preordinata (Cass. 13/06/2018, n. 15373; Cass. 30/09/2019, n. 24221), essendo considerata nulla per mancanza di causa la rinuncia a un diritto non ancora entrato nel patrimonio del disponente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME