Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6990 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6990 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6133/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO,
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio Sezione distaccata di Latina n. 5121/2016 depositata il 08/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:
NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il sig. NOME COGNOME era attinto da accertamento sintetico per disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva sull’anno di imposta 2005 che avversava vittoriosamente in entrambi i gradi di merito.
Ritenendo risolta la questione, non avversava l’avviso di accertamento fondato sui medesimi presupposti, ma per il diverso anno di imposta 2006, di cui chiedeva annullamento in autotutela, cui seguiva cartella esattoriale. Il contribuente avversava tanto il diniego di autotutela, quanto la cartella esattoriale, con distinti ricorsi non riuniti in primo grado, né in appello, per tutti risultando soccombente.
Avverso la sentenza d’appello che ha confermato il rigetto dell’annullamento della cartella e del presupposto avviso di accertamento, propone ricorso per cassazione il contribuente, agitando tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 del codice di procedura civile, per omessa pronuncia su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 112 e 132 c.p.c., nel concreto lamentando che la sentenza non abbia motivato sul perché il ricorso in appello non abbia i requisiti di chiarezza di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, per aver unito in unica impugnativa atti eterogenei come la cartella esattoriale ed il presupposto atto impositivo.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura da intendersi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, l’art. 2 quater , primo comma, d.l. 564/1994, convertito in l. n. 656/1994, dell’art. 2 d.m. 37 dell’11 febbraio 1997. Nella sostanza si lamenta non sia stata ritenuta impugnabile l’istanza di autotutela.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura da intendersi ancora ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile, per violazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, nel concreto lamentando che il diniego di azione sull’a utotutela siasi tradotto in violazione dei principi di eguaglianza, capacità contributiva, buon andamento e legalità dell’azione amministrativa.
Il primo motivo è inammissibile, non intercettando alcuna reale ratio decidendi .
Se è vero, infatti, che a pag.4, secondo capoverso, la sentenza in scrutinio rileva l’incertezza sugli elementi essenziali del ricorso ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 546/1992, non di meno pronuncia sui tutti i capi di domanda, motivando in ordine alla def initività tanto dell’avviso di accertamento quanto dell’assenza di doglianze proprie della cartella di pagamento, sicché l’appello è stato ritenuto ammissibile e meritevole di motivazione articolata sui profili tanto della pretesa tributaria sottostante, q uanto dell’atto riscossivo conseguente.
Donde il primo motivo non può trovare accoglimento.
Il secondo e terzo motivo, strettamente legati, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE inammissibilità del ricorso avverso il diniego di autotutela tributaria è stata progressivamente superata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità con un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 d.lgs. n . 546/1992, ritenendo che l’elencazione degli atti tributari impugnabili ivi contenuta non costituisca un numerus clausus , bensì possa essere integrata anche con altri atti che denotino una pretesa impositiva. Tale non è direttamente- il diniego di autotutela, poiché un tanto si tradurrebbe nella possibilità di recuperare i termini decadenziali irrimediabilmente decorsi. Per l’impugnazione del diniego -espresso o tacito- di autotutela occorre rappresentare motivi nuovi e diversi rispetto a quelli che si sarebbero potuti
far valere esperendo tempestivo ricorso avverso il provvedimento della cui mancata autotutela ci si duole.
Anche di recente è stato affermato che il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell’atto, ma è tenuto a prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione alla rimozione RAGIONE_SOCIALE stesso; ne consegue che, contro il diniego opposto dall’Amministrazione all’esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (cfr. Cass. T., n. 161/2024).
Più precisamente, nel processo tributario, il sindacato sull’atto di diniego dell’Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse RAGIONE_SOCIALE che giustificano l’esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (cfr. Cass. V, n. 21146/2018, n. 24032/2019).
Per cui, rispetto ad un atto – nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 – formatosi nell’ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un’ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudice tributario sul diniego dell’Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutela all’annullamento della cartella di pagamento sottesa all’iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse RAGIONE_SOCIALE alla sua rimozione, che giustificano l’esercizio del potere (cfr. Cass. T., n. 21590/2024).
Ora, proprio nel caso di specie, è la rilevanza RAGIONE_SOCIALE ed ulteriore che viene a mancare, rappresentandosi l’interesse al rispetto della legalità e della capacità tributaria, profili non dissimili da quanto fosse proponibile avverso l’atto impositivo del cui mancato annullamento si controverte.
3.2. Peraltro, per quanto attiene specificamente al terzo motivo di ricorso, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. S.U. n. 25573/2020).
In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME