Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34728 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16748/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso Sentenza delle Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7418/2016 depositata il 30/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe della CTR della Lombardia che, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato l’appello proposto dalla società contribuente, in giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di diniego di autotutela avente ad oggetto l’avviso di accertamento
per Ires e Irap, con contestuale irrogazione delle sanzioni, relativo all’anno di imposta 2004.
L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2-quater del D.L. n. 564/1994 e 2 del D.M. n. 37/1997.
Deduce, la ricorrente che la Commissione regionale abbia errato nel ritenere preclusiva, ai fini dell’autotutela, la pendenza di un processo in relazione al provvedimento di cui si chiede il riesame.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’espressa domanda volta all’accertamento della illegittimità del provvedimento di diniego impugnato.
Con il terzo strumento di impugnazione, la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la «Nullità della sentenza per vizio di motivazione, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost.».
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione, sotto un ulteriore profilo, delle norme in materia di autotutela tributaria, di cui agli artt. 2-quater del D.Lgs. n. 564/1994 e 2 del D.M. n. 37/1997, in relazione ai principi costituzionali di cui agli artt. 25, 42, 53 e 97 Cost., e con riferimento alla dedotta violazione, da parte del provvedimento di diniego opposto, del principio di irretroattività dello ius superveniens sfavorevole, di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, e dell’esimente di cui agli artt. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 e 8 del D.Lgs. n. 546/1992».
Il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsi in via preventiva, in quanto con essi si prospetta la nullità integrale della sentenza impugnata, sono infondati.
5.1. Per quanto attiene al profilo dedotto con il secondo motivo, deve richiamarsi, in proposito, l’orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, «ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936).
Nel caso di specie, peraltro, la CTR ha offerto ampia e nitida motivazione del rigetto delle eccezioni di illegittimità del diniego di autotutela, in particolare evidenziando come il sindacato giudiziale
nelle forme ammesse sugli atti discrezionali -possa esercitarsi soltanto sulla legittimità del rifiuto, e non sulla fondatezza della pretesa tributaria (v. sentenza, p. 2).
5.2. Tanto basta per ritenere infondata anche la censura formulata con il terzo motivo di ricorso.
Per costante affermazione di questa Corte, l’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo , la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione delle norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U. sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della sentenza.
Va ancora rammentato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto
di “sufficienza” della motivazione.» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
Anche il primo e quarto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, stante la stretta connessione, per essere entrambi intesi a denunciare la violazione della disciplina normativa che governa l’istituto dell’autotutela, sono infondati.
6.1. La Commissione regionale si è conformata al principio affermato questa Corte, ed al quale non vi sono ragioni per non dare continuità, secondo cui il contribuente che richiede all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell’atto, ma è tenuto a prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dello stesso; ne consegue che, contro il diniego opposto dall’Amministrazione all’esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria ( ex multis Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 161 del 03/01/2024, Rv. 670207 – 01), come vorrebbe fare la società ricorrente.
6.2. Va inoltre rilevato che, nel caso di specie, come osservato dalla CTR, all’epoca del giudizio di appello era pendente, avanti a questa Corte di cassazione, il giudizio proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento oggetto della richiesta di autotutela, che si è poi concluso con il rigetto del ricorso della società con sentenza n. 23155 del 2017.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 27/11/2024.