Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 531 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 531 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1998/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME , nel domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, INDIRIZZO, nonché indirizzo pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla INDIRIZZO,
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -SEZIONE STACCATA DI LATINA n. 4654/2016 depositata il 19/07/2016.
nonché
sul ricorso iscritto al n. 16208/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME, nel domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, INDIRIZZO, nonché indirizzo pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE -legale rappresentante pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla INDIRIZZO,
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DEL LAZIO -SEZIONE STACCATA DI LATINA n. 281/2024 depositata il 10/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Quanto al ricorso rgn. 1998/2017.
Il contribuente AVV_NOTAIO era attinto da diversi avvisi di accertamento, alcuni conclusi per adesione, sull’anno di imposta 2005, presentando altresì istanze di rimborso per tributi già versati. Gli atti amministrativi diventavano definitivi ed il contribuente interponeva istanza di annullamento in autotutela, solo per il qual profilo è qui controversia. Ed infatti, egli contribuente impugnava il diniego di autotutela, risultando soccombente in entrambi i gradi di giudizio, donde ricorre per cassazione difeso da sé stesso, agitando due articolati motivi di ricorso, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza la parte ricorrente ha chiesto la riunione con il ricorso rgn. 16208/2024, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Successivamente ha altresì depositato memoria ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
Quanto al ricorso rgn. 16208/2024.
Il contribuente AVV_NOTAIO impugnava il provvedimento del 18 dicembre 2020 con cui l’RAGIONE_SOCIALE rigettava l’istanza di autotutela sugli avvisi di accertamento presentata il 10 dicembre 2020, istanza relativa altresì al diniego di rimborso formatosi per silenzio di cui all’istanza del 7 febbraio 2020, in conseguenza di dichiarato interpello proposto all’RAGIONE_SOCIALE.
Il collegio di prossimità respingeva il ricorso, dopo aver atteso il collegamento da remoto del contribuente che ha poi comunicato difficoltà telematiche nel partecipare all’udienza da remoto, tramite computer.
La sentenza d’appello confermava il primo grado, riconoscendo la validità del contraddittorio e insussistenti i pregiudizi di difesa del contribuente che non aveva partecipato all’udienza telematica del primo grado, nonché rilevando la violazione del ne bis in idem , poiché le domande di parte contribuente intercettavano profili fiscali già oggetto di precedente contenzioso di cui, nella sostanza, veniva richiesto ulteriore esercizio di autotutela, già respinto.
Avverso questa sentenza il contribuente AVV_NOTAIO ricorre difeso da sé stesso, avanzando cinque motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, spiegando tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato istanza di riunione con il ricorso rgn. 1998/2017, per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Successivamente ha altresì depositato memoria ad ulteriore illustrazione RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Quanto al ricorso rgn. 1998/2017.
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nonché in materia di autotutela, con riferimento all’art. 2 quater d.l. n. 564/1994, nonché degli articoli 2 e 5 d.m. 37/97, ed ancora l’art. 68 d.P.R. n. 287/1992, nonché degli articoli 23 e 53 della Costituzione. Nella sostanza si critica la gravata sentenza per aver ritenuto inammissibile il ricorso avverso il diniego di autotutela tributaria, la cui impugnabilità sarebbe invece ammessa per pacifico orientamento giurisprudenziale.
1.2. Con il secondo motivo, proposto dichiaratamente in via subordinata all’accoglimento del primo, si svolgono diverse censure in ordine al sotteso merito della vicenda, chiedendone la decisione ai sensi dell’art. 384 del codice di rito civile.
1.2.1. Applicabilità dell’autotutela anche agli accertamenti definiti con adesione, donde falsa applicazione del d.lgs. n. 218/1997, del d.lgs. n. 565/1994, nonché del d.m. n. 37/1997, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile.
1.2.2. Violazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 che vietano il potere di autotutela integrativa sugli avvisi di accertamento già notificati, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile.
1.2.3. Violazione dell’art. 12, comma settimo, l. n. 212/2000, per violazione del termine dilatorio e del principio del contraddittorio, in parametro all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di rito civile.
Quanto al ricorso rgn. 16208/2024.
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 101 del medesimo codice di rito, nonché per violazione dei principi del
contraddittorio processuale, nel concreto lamentando sia stato compulsato il diritto di difesa, per non aver potuto il contribuente partecipare all’udienza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 39 del medesimo codice di rito, nonché violazione del principio del ne bis in idem , lamentando che sia stata ritenuta duplicazione l’ulteriore istanza di autotutela.
2.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 11, terzo comma, della l. n. 212/2000, dell’art. 7, comma quinto, d.lgs. n. 546/1992, nonché della normativa in tema di interpello, laddove la sentenza in scrutinio ha ritenuto non meritevole di risposta l’interpello avanzato dal contribuente, perché irritualmente proposto.
2.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2, terzo comma, d.lgs. n. 218/1997, nonché della normativa in materia di accertamento con adesione, della normativa in tema di autotutela, nonché per palese ingiustizia della sentenza che ritiene non impugnabile il diniego di autotutela tributaria.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 91 del medesimo codice di rito, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, nello specifico lamentando la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado di merito sotto due profili: perché sono state riconosciute all’RAGIONE_SOCIALE, pur difesa da suo funzionario, senza ministero di avvocato; e perché errata ne sarebbe la liquidazione.
In via preliminare di rito va disposta la riunione del ricorso rgn. 16208/2024 al precedente rgn. 1998/2017 per evidenti connessioni soggettiva e, parzialmente, oggettiva, vertendosi del medesimo rapporto
tributario nel suo sviluppo attraverso gli atti amministrativi di volta in volta qui impugnati.
Deve essere esaminato con priorità il primo motivo del ricorso rgn. 16208/2024, con cui si lamenta irregolarità del contraddittorio e compressione del diritto di difesa. Nella sostanza la parte contribuente lamenta che il collegio di appello non abbia apprezzato la propria ricostruzione dei fatti ed abbia ritenuto quindi correttamente strutturato il contraddittorio e ritualmente svolta l’udienza di primo grado.
Il motivo è inammissibile, laddove sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio, proponendo una soluzione opposta a quella cui è pervenuto il giudice di merito.
4.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).
Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.
24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
4.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte
comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALE tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l’una né l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).
Il motivo è quindi inammissibile e tale va dichiarato.
5. Per gli stessi motivi deve ritenersi inammissibile il terzo motivo del ricorso rgn. 16208/2024, dove lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di interpello, cui deve darsi risposta scritta, vincolante per l’Ufficio. Con accertamento in fatto non scrutinabile in sede di legittimità, il collegio di secondo grado ha rilevato che quanto qualificato interpello in data 2 agosto 2013 si sostanzia nella richiesta di riesame di osservazioni già rappresentate all’Ufficio e dedotte nell’accertamento con adesione del 2 agosto 2013, donde nessuna risposta formale era dovuta, né potevano applicarsi le regole di cui all’invocato art. 11 l. n. 212/2000. In limine , va osservato che proprio per ammissione di parte ricorrente (pag. 32, ultimo paragrafo, del ricorso rgn. 16208/2024) tale atto si rifaceva alle questioni di cui si chiedeva l’autotutela, smentendo così la proposizione di temi di carattere RAGIONE_SOCIALE e le c aratteristiche proprie dell’interpello a cautela.
Possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso rgn. 199872017, nonché il secondo ed il quarto del ricorso rgn. 16208/2024, attinenti all’impugnazione del diniego di autotutela.
6.1. Va ricordato che in tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo (cfr. Cass. V, n. 7318/2022).
In tale pronuncia sono state esaminate analiticamente le condizioni che legittimano l’impugnazione extra ordinem di un atto estraneo all’elenco degli atti espressamente impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, né avente carattere sostanziale di atto impositivo, contenente una pretesa tributaria nuova. Nello specifico è stato fatto osservare che il contribuente, nel domandare ‘ all’Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Ne consegue che contro il diniego dell’Amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria. (Nell’enunciare il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, escludendo un obbligo di adozione del provvedimento in autotutela, a fronte di censure attinenti esclusivamente alla legittimità dell’atto impositivo ormai divenuto definitivo)’ (cfr. Cass. n. 7318/2022 cit., §2.3).
Peraltro, in più occasioni si è richiamata la sentenza della Corte costituzionale in materia, laddove ha affermato che la RAGIONE_SOCIALE impugnazione del diniego di autotutela trova il suo controlimite nell’interesse RAGIONE_SOCIALE alla stabilità dei rapporti (Corte c ost., n. 181/2017, in Cass. 7318/2022 cit., §2.2), cui va aggiunto che il RAGIONE_SOCIALE potere di impugnazione del diniego di autotutela finirebbe per aggirare il sistema di decadenze e preclusioni processuali, su cui riposa la stabilità dei rapporti giuridici e l’affidamento dei terzi, cui va ulteriormente aggiunta la garanzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pubbliche, elevata a principio RAGIONE_SOCIALE della Corte di giustizia comunitaria, quale sicurezza dell’ordinamento statale.
6.2. Anche di recente è stato quindi ribadito il principio di diritto per cui ‘In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell’annullamento in sede di autotutela dell’atto tributario divenuto definitivo è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse RAGIONE_SOCIALE dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l’impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo’ (cfr. Cass. T., n. 33610/2023).
Per contro, la parte contribuente, anche in sede di ricorso per cassazione, ha proposto come ragioni per l’impugnazione del diniego di autotutela il principio di eguaglianza e di buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Carta (cfr. ricorso per cassazione, rgn. 1998/2017, pag. 31) e quello del divieto del neminem laedere , di cui all’art. 2043 del codice civile ( ibidem , pag. 32), entrambi elementi che attengono al funzionamento normale della pubblica amministrazione, ben diversi dal sopravvenuto overrulling di disposizioni o decisioni eurounitarie che rendono illegittimo il plesso di disposizioni su cui si fonda l’atto la cui autotutela sia stata negata.
Detto in altri termini, il diritto ad impugnare il provvedimento di autotutela dev’essere bilanciato con il sistema RAGIONE_SOCIALE preclusioni e RAGIONE_SOCIALE decadenze, poste a garanzia della regolarità dell’azione amministrativa, in deduzione del principio di cui all’art . 97 della Carta, in modo da non tradursi mai in un aggiramento dei termini decadenziali o processuali, posti a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti. Ne consegue che le censure ammissibili nei confronti del provvedimento di autotutela attengono solo alle condizioni per ritornare a rideterminare il rapporto, altrimenti esaurito. Tali condizioni consistono in fatti storici o normativi sopravvenuti tali da giustificare un diverso assetto RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche soggettive in gioco e tali condizioni debbono rigu ardare profili di interesse RAGIONE_SOCIALE, non ridursi ad un’istanza di riesame (cfr. Cass. T., n. 33610/2023). Sta quindi alla parte evidenziare i profili di novità e di generalità dei profili fatti valere, quale condizione dell’azione avverso il diniego di au totutela. All’opposto, nel caso in esame, come evidenziato sopra, la parte privata si limita a richiamare principi generalissimi, derivanti dalla Costituzione o dal codice civili, che però non sono nuovi, né sopravvenuti, né tali da imporre in capo all’Amm inistrazione fiscale un dovere di revisione dei propri provvedimenti per ragioni di interesse RAGIONE_SOCIALE.
6.3. Con specifico riguardo poi al secondo motivo del ricorso rgn. 16208/2024, dove si lamenta che il collegio dell’appello abbia ritenuto mera duplicazione l’ulteriore istanza di autotutela, in violazione del principio del ne bis in idem , occorre rilevare come la sentenza in scrutinio abbia fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE regole fissate da questa Suprema Corte di legittimità, laddove -anche di recente- ha avuto modo di sancire che in tema di contenzioso tributario, non è consentito al contribuente proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela avverso accertamenti tributari definitivi e decidere quale diniego opposto dall’Ufficio impugnare in sede giurisdizionale, potendo ricorrere solamente avverso il diniego, espresso o tacito, a seguito della formazione del silenzio rifiuto, relativo alla prima
istanza proposta, e soltanto invocando ragioni di interesse RAGIONE_SOCIALE all’annullamento dell’accertamento definitivo, che si assume siano state trascurate dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. V, n. 20200/2020). Legittimamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto meramente reiterative ed inammissibili le ultronee istanze di autotutela prospettate dalla parte contribuente.
I motivi, dunque, sono infondati e non possono essere accolti.
Per l’effetto diviene inammissibile il secondo motivo del ricorso rgn. 1998/2017, proposto espressamente in via subordinata all’accoglimento del primo ed attinente al merito della pretesa tributaria.
Con il quinto ed ultimo motivo si prospetta censura avverso la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, che sono state accordate all’Amministrazione finanziaria, pur se difesa da un suo dipendente. Ed infatti, anche di recente è stato ribadito quanto ricordato dalla stessa parte contribuente, cioè che nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo (cfr. Cass. T., n. 1019/2024).
Né può essere accolto il secondo profilo del quinto motivo di ricorso rgn. 16208/2024, attinente alla modalità di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese della sentenza d’appello, laddove la parte contribuente -a pag. 51 del ricorsoricalcola il compenso, operando anche la riduzione del 20% degli importi tariffari, ritenendo quanto liquidato in sentenza d’appello eccedente per
circa quattrocento euro la somma corretta. Così non è. Parte ricorrente opera il ricalcolo tenendo conto del valore medio RAGIONE_SOCIALE scaglione di riferimento, mentre la liquidazione all’interno di quello scaglione – può essere individuata fra il minimo ed il massimo, in ragione della serialità o della complessità della controversia. Solo lo scostamento oltre il minimo ed il massimo dev’essere giustificato con specifica motivazione, rimanendo al prudente apprezzamento del giudice la scelta entro i parametri che sono approvati in sede ministeriale e conformi al diritto eurounitario (cfr. Cass. II, n. 7094/2006).
Pertanto, il motivo non può essere accolto.
In definitiva, i ricorsi qui riuniti sono entrambi infondati e devono essere rigettati, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso rgn. 16208/2024 al precedente ricorso rgn. 1998/2017 e rigetta i ricorsi così riuniti. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, che liquida in €.cinquemilaottocento /00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME