Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36334 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36334 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20632-2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-ricorrente-
contro
REGIONE CALABRIA , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME giusta
procura allegata al controricorso ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 181/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale emessa da RAGIONE_SOCIALE riscossione per il pagamento della tassa automobilistica annualità 2007;
la Regione Calabria resiste con controricorso , l’agente della riscossione è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione, per errata applicazione, del l’ art. 5, comma 32 e 37, D.L. n. 953/82, convertito in L. n. 53/83, e … omessa applicazione, dell’art. 94, commi 7 e 8, del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) … , poiché la Commissione Tributaria Regionale di Calabria, reputando che l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico del veicolo costituisse presunzione assoluta di possesso, in capo al soggetto che risulta iscritto nel predetto registro, …(aveva)… ritenuto sussistente il presupposto giuridico per il pagamento della relativa tassa, nonostante la
prova (Denuncia di furto), avente data certa, della perdita di possesso del veicolo medesimo»;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «violazione dell’art. 36, co. 1, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione della sentenza gravata … poiché la Commissione Tributaria Regionale di Calabria, nel riportarsi alla decisione dei Giudici del primo grado, …(aveva) …omesso di rendere conto RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto sulla cui base … (aveva)… confermato la sentenza ed … (aveva)… rigettato l’appello»;
2.1. in via preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricorso in cassazione occorre verificare la questione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, circa la tempestività del ricorso introduttivo;
2.2. in punto di fatto va premesso che, come riportato nello stesso ricorso e confermato dalla Regione Calabria nel controricorso, al l’odierno ricorrente era stato notificato, in data 22.11.2010, dalla Regione Calabria, un «atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni …», con cui si richiedeva il pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2007, relativa al veicolo di sua proprietà;
2.3. avverso il predetto atto di accertamento il ricorrente aveva proposto, in data 11.3.2011, alla Regione Calabria, istanza di riesame in autotutela, con cui si opponeva alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2007 e chiedeva all’Ente impositore il riesame della pratica esponendo «di aver perso il possesso del veicolo … della richiesta di pagamento, a seguito del furto dello stesso avvenuto in data 16.03.2006», allegando copia della denuncia di furto sporta presso Commissariato di P.S. di Siderno in data 16.03.2006;
2.4. alla suddetta istanza in autotutela non veniva dato alcun riscontro e successivamente veniva notificata al ricorrente dall’Agente della riscossione, in data 14.10.2013, la cartella di pagamento, impugnata nella presente sede;
2.5. prima di impugnare in sede giudiziaria la suddetta cartella, il ricorrente deduce e documenta di aver proposto ulteriore istanza in
autotutela, con la quale si opponeva al pagamento e ribadiva la richiesta di riesame per la perdita del possesso del veicolo a seguito del furto dello stesso, istanza tuttavia respinta dalla Regione Calabria con atto datato 11.4.2014;
2.6. il contribuente ha, quindi, da ultimo proposto, in data 31.5.2014, ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro per l’annullamento della suddetta cartella esattoriale;
2.7. ciò posto, la sentenza della Commissione tributaria regionale, impugnata nella presente sede, ha in primo luogo confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata respinta l’eccezione del ricorrente circa l’inesistenza/nullità della notifica della car tella esattoriale, affermando quanto segue:«… la decisione di prime cure, in ordine alla eccepita inesistenza della notifica, ha inteso uniformarsi al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, e condiviso da questo Collegio, secondo il quale, allorché l’Agente di riscossione ricorre alla facoltà di notificazione a mezzo posta, alla spedizione dell’atto si applicano le norme riguardanti il servizio postale ordinario e non quello della L. n. 890/1982. Da ciò ne consegue che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (come nella fattispecie), non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, e quindi in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione e la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Non è, quindi, ravvisabile profilo di nullità e/o inesistenza, per la semplice ragione che l’attività complessivamente svolta dall’Agente postale sia quella espressamente consacrata nell’avviso di ricevimento che quella presupposta, come l’accertamento della qualità del consegnatario dell’atto in relazione alla previsione di cui agli articoli 20 e 26 del Dm 1° ottobre 2008 è assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista
dal codice civile, attesa la natura di atto pubblico spettante all’avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessita che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso»;
2.8. la suddetta parte della sentenza impugnata non è stata impugnata dal ricorrente e risulta, dunque, passata in giudicato;
2.9. a ciò consegue la tardività del ricorso originario avverso la cartella esattoriale, in quanto proposto con atto depositato in data 31.5.2014, e, dunque, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 1822 D. Lgs. n. 546/1992), avvenuta in data 14.10.2013;
2.10. va invero ribadito che in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sebbene la relativa eccezione non possa essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito (cfr. Cass. 17363 del 19/08/2020, n. 7410 del 31/03/2011), ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso in esame atteso che il ricorso e la sentenza impugnata in primo grado (allegata al controricorso), confermata dalla sentenza di appello, indicano la data del deposito del ricorso introduttivo (31.5.2014) e quella di notifica della cartella impugnata (14.10.2013), rappresentando quindi il dato, incontestato, dell’avvenuta impugnazione della cartella dopo che era già perento il relativo termine , stante l’accertata , a seguito del passaggio in giudicato della relativa parte di sentenza, validità della sua notifica;
2.11. è opportuno, peraltro, evidenziare che in tema di ricorso per cassazione deve escludersi l’inammissibilità della produzione in giudizio di atti processuali facenti parte del fascicolo d’ufficio dei precedenti gradi di merito, non essendo invocabile la previsione di cui all’art. 372 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11683 del 14/05/2018; Cass. n. 2125 del 31/01/2014);
2.12. occorre altresì rilevare che in tema di contenzioso tributario il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la cartella esattoriale, fissato a pena di decadenza dall’art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è sospeso dalla presentazione di istanza di autotutela all’Amministrazione finanziaria, sulla scorta del principio di
diritto (applicabile anche nel caso in esame) affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la presentazione di deduzioni difensive riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, non è idonea a sospendere il termine di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini dell’impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l’esercizio del potere dell’Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d’ufficio o di revoca dell’atto contestato (cfr. Cass. SU n. 16097 del 09/07/2009);
eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione in quanto l’impugnazione originaria avverso la cartella esattoriale risulta inammissibilmente proposta, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (cfr. Cass. n. 5736 del 23/03/2016);
stante il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso introduttivo le spese processuali del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio vanno interamente compensate
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile il ricorso originario; compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da