Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2983 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2983 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME OLIMPIA
Data pubblicazione: 10/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8354/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO. -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, dal AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO del Foro di Firenze che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al giudizio ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. – controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA n. 59/01/22, depositata in data 17/01/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 16/10/2014, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Pistoia avviava una verifica fiscale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della stessa RAGIONE_SOCIALE che si concludeva il 30/05/2016 con la notifica di un processo verbale di constatazione recante varie ipotesi di recupero a tassazione in materia di IRES e IRAP per gli anni 2010 e 2011.
I verificatori esaminavano il contratto di locazione del compendio immobiliare stipulato tra RAGIONE_SOCIALE, in qualità di proprietaria e locatrice della predetta struttura e RAGIONE_SOCIALE, in veste di società conduttrice, che utilizzava detto immobile per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale. Il contratto, analizzato dal Commissario Giudiziale nell’ambito della Relazione redatta ex art. 172 della Legge Fallimentare, avrebbe concorso a cagionare il dissesto della società.
Seguiva l’apertura di un procedimento penale avente n. 2171/2015 a carico del sig. NOME COGNOME, quale ‘RAGIONE_SOCIALE indiretto’ e ‘amministratore di fatto’ di RAGIONE_SOCIALE, nonché amministratore della RAGIONE_SOCIALE unitamente alla sig.ra NOME COGNOME, anch’ella in qualità di amministratrice della stessa società, per le fattispecie di cui agli artt. 236, comma 2, 223, comma 1 e 216, comma 1, n. 1, R.D. n. 267/1942, con successivo rinvio a giudizio.
Venivano dunque notificati alla odierna ricorrente i seguenti avvisi di accertamento: l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al periodo d’imposta 2010, riguardante la tassazione dell’importo di € 572.000,00, corrispondente ai canoni di locazione pagati da RAGIONE_SOCIALE in tale anno in misura asseritamente eccedente i valori di stima, e, per l’effetto, le pretese impositive di € 157.300,00 a titolo di IRES e di € 22.308,00 a titolo di IRAP, oltre ai relativi interessi, irrogando la sanzione
amministrativa unica di euro 161.647,20; l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al periodo d’imposta 2011, avente ad oggetto la ripresa a tassazione dell’importo di € 828.000,00, corrispondente alla presunta eccedenza dei canoni di locazione pagati nello stesso anno rispetto al valore di mercato, e le pretese impositive di € 227.700,00 a titolo di IRES e di € 32.292,00 a titolo di IRAP, oltre ai relativi interessi, irrogando la sanzione amministrativa unica di € 233.992,80.
L’odierna ricorrente impugnava i predetti atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia deducendo la mancanza della ‘connessione qualificata’ dei costi ripresi a tassazione con un illecito penale non colposo (presupposto per l’applicazione dell’art. 14, comma 4 -bis, l. n. 537/1993); l’opportunità della sospensione del giudizio tributario ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale; l’infondatezza dell’addebito connesso all’asserita attività distrattiva che sarebbe stata perpetrata attraverso la stipula del contratto di locazione e, in particolare, la pattuizione in misura eccessiva dei canoni locatizi; l’erronea determinazione dell’importo recuperato a tassazione; il decorso del termine decadenziale per l’accertamento relativo all’IRAP, stante l’inapplicabilità, in tale comparto impositivo, della disciplina sul raddoppio dei termini; l’erronea liquidazione degli interessi sulle presunte maggiori imposte accertate e l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni per difetto del requisito di colpevolezza di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e per contrasto con il principio di proporzionalità.
La predetta Commissione tributaria provinciale, con la sentenza n. 265/2018, depositata il 21/12/2018, li accoglieva limitatamente alla tardiva notifica dell’avviso di accertamento relativo all’IRAP e all’errato conteggio degli interessi.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, ribadendo le doglianze proposte in primo grado, dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con la sentenza n. 59/01/2022, depositata il 17/01/2022, lo accoglieva integralmente.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE affidando le proprie doglianze ad un RAGIONE_SOCIALE motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 -bis, l. n. 537/1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16/2012. Si costituisce con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato memoria con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 21/10/2025 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato rinuncia al ricorso in cui ha dato atto che nelle more del giudizio è sopravvenuta sentenza irrevocabile di assoluzione dei vertici della RAGIONE_SOCIALE con riferimento al capo di imputazione che aveva costituito il presupposto per l’emissione dei predetti avvisi di accertamento per recupero dei costi da reato ex art. 14 d.lgs. 537/93 e che l’RAGIONE_SOCIALE ha conseguentemente provveduto, con atti NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, al ritiro in autotutela di entrambi gli avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO (2010) e NUMERO_DOCUMENTO -2017 (2011), oggetto del giudizio.
La rinuncia in parola è stata sottoscritta anche dai difensori della società resistente, per adesione e per l’assenso alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., per rinuncia della parte ricorrente, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 391 ultimo comma cod. proc. civ., tenuto conto della contestuale adesione della controricorrente alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate le spese. Così deciso in Roma, in data 06/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME