Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 926 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 926 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3189/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
Oggetto: credito d’imposta
correlato a carbon tax –
recupero –
notificazione atto
impositivo – autotutela
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5309/22/2021 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 28/6/2021.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME .
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’atto di recupero n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto al recupero RAGIONE_SOCIALE somme relative agli oneri fiscali che erano stati pagati dalla società mediante compensazione di crediti d’imposta nell’anno 2012 correlati con la cd. carbon tax .
Il Giudice di prime cure accolse il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale della Campania, investita dell’appello dell ‘RAGIONE_SOCIALE, dichiarò inammissibile l’originario ricorso della contribuente perché proposto tardivamente.
Avverso tale ultima pronuncia la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo, cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso si è dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs n. 546 del 1992 nonché dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982 e degli artt. 145 e 156 c.p.c. La ricorrente ha sostenuto che la notificazione
nei suoi confronti dell’atto impositivo sarebbe nulla sia perché nell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notificazione non è stata indicata la qualità della persona che ha ricevuto l’atto (non essendo stata sbarrata né la casella ‘destinatario persona giuridica’, né la casella ‘addetto al servizio del destinatario e della persona giuridica’), sia perché non è stata data prova della spedizione, mediante raccomandata, della comunicazione di avvenuta notifica, nella specie necessaria ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, dal momento che l’atto non era stato consegnato personalmente al destinatario.
Considerato che:
Con memoria ex art. 380bis 1, c.p.c. depositata il 9 febbraio 2024, la ricorrente ha rappresentato e documentato che nelle more del presente giudizio l’RAGIONE_SOCIALE ha annullato in via di autotutela, giusta comunicazione dell’8 giugno 2022, l’atto dalla cui impugnativa è sorta la controversia.
La rimozione da parte dell ‘a mministrazione finanziaria, nell ‘ esercizio del proprio potere di autotutela, dell’atto di recupero contestato determina il venir meno di ogni interesse del contribuente all ‘ accertamento dell ‘ infondatezza della pretesa RAGIONE_SOCIALE impugnata e all’accoglimento dell’unico motivo su cui si fonda la sua impugnazione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio di legittimità possono essere interamente compensate, tenuto conto, da un lato, della riconosciuta illegittimità dell’atto impositivo da parte dell’Ufficio, che lo ho annullato d’ufficio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 11.2.1997, n. 37 (doppia imposizione), dall’altro, dell’espressa richiesta della contribuente, nella propria memoria, di una statuizione di cessazione della materia del contendere con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere e compensa interamente le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME