Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5746 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5746 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4417/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMEc.f. CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia – RAGIONE_SOCIALE, n. 1965/2016, depositata il 14/7/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME e NOME COGNOME veniva notificata una cartella esattoriale da parte di RAGIONE_SOCIALE, quali eredi di NOME COGNOME , con richiesta di maggiore Irpef per l’anno 2005, oltre accessori e sanzioni, per un importo di euro 627.021,48.
Con la sentenza n. 124/2012 la CTP di Rimini riteneva non dimostrata la regolarità RAGIONE_SOCIALE notifiche dell’avviso di accertamento prodromico alle cartelle e, valutando nel merito le doglianze RAGIONE_SOCIALE contribuenti, le riteneva fondate.
Con la sentenza n. 1965/2016 la CTR dell’Emilia –RAGIONE_SOCIALE riformava la decisione di primo grado, ritenendo provata la notifica ex art. 140 c.p.c. a entrambe le contribuenti dell’avviso di accertamento, con la conseguenza che non avrebbe più dovuto scrutinarsi il merito dell’avviso di accertamento.
Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi , a cui l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controrico rso.
Con la memoria di costituzione di nuovo difensore 4/8/2020 le contribuenti hanno depositato la comunicazione di un provvedimento di autotutela, con cui è stato disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento e il provvedimento di sgravio.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso le contribuenti lamentano la violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., in quanto a RAGIONE_SOCIALE, parte del giudizio di primo grado, non era stato notificato l’appello senza che il giudice avesse ordinato l’integrazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto la documentazione depositata non dimostrava che il messo comunale avesse inviato la cd. raccomandata informativa alla contribuente NOME COGNOME. Le fotocopie della busta e dell’avviso di ricevimento non riportano un timbro postale e manca la cd. attestazione di spedizione.
Con il terzo motivo le ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., in quanto, mancando nella relata di notifica il numero della raccomandata informativa, manca la prova del collegamento tra l’atto che l’RAGIONE_SOCIALE ritiene di aver notificato e la raccomandata informativa.
Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., giacché, mentre la cartella riporta che l’iscrizione a ruolo deriva da un atto impositivo notificato il 30/12/2010, l’RAGIONE_SOCIALE afferma di aver notificato l’atto alle contribuenti il 28/12/2010 e il 31/12/2010.
Con il quinto motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 346 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., poiché la CTR ha erroneamente ritenuto che il giudice dell’impugnazione della cartella non avrebbe potuto conoscere, in ogni caso, del contenuto dell’atto presupposto.
Pregiudizialmente allo scrutinio dei cinque motivi, si constata che nell’esercizio dei propri poteri di autotutela l’RAGIONE_SOCIALE ha adottato un provvedimento di sgravio a seguito di totale annullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2005 (v. memoria 4/8/2020 con allegati). L’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992 e, nel giudizio di cassazione, comporta una declaratoria che opera alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, poiché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. 6068/2022, Cass. 10843/2023 e Cass. 21504/2025). Dal l’annullamento dell’atto presupposto alla cartella consegue la
cessazione della materia del presente giudizio per il venir meno dell’interesse ad agire.
7. Alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione. Non verificandosi tale ultima ipotesi, tenuto conto della documentazione sulla notifica dell’avviso di accertamento prese in esame dal giudice di secondo grado, le spese vengono compensate.
L’esito della lite esclude la sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3/2/2026
la Presidente
NOME COGNOME