Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4325 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4325 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21757/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME,COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 156 del 2017 depositata in data 20 gennaio 2017 non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 156 del 2017 che aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CT P di Grosseto la quale aveva accolto l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. T8F01 0201245/2011,n. NUMERO_DOCUMENTO/2011, n.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
e n. NUMERO_DOCUMENTO 0201244/2011, proposta dai contribuenti NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, soci della RAGIONE_SOCIALE, per contestare l’attribuzione a fini IRPEF di un maggior reddito di partecipazione, sulla base della presunzione di distribuzione di utili extracontabili nella società a ristretta base sociale, nell’anno di imposta 200 6.
La CTR della Toscana, confermando sul punto la sentenza di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sul solo presupposto dell’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, già accertata con la sentenza della CTR della Toscana n. 155 del 2017. L’atto impositivo nei confronti della società, infatti, era stato adottato in violazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000 per l’ inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni che deve intercorrere tra l’emissione dell’avviso di accertamento e la consegna del processo verbale di constatazione.
Il ricorso per cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE è articolato in cinque motivi di cui, il primo, relativo alla violazione dell’art. 295 c.p.c. per la mancata sospensione del processo in pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sociale e , gli altri, tutti incentrati sulla nullità dell’avviso di accertamento sociale presupposto per la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 legge n. 212 del 2000, sotto i diversi profili sia dell’inesistenza dell’obbligo di osservare il termine dilatorio con riferimento ad un verbale della Guardia di Finanza redatto al solo scopo di esporre le risultanze RAGIONE_SOCIALE indagini finanziarie svolte ai sensi dell’ art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 e in presenza di comprovate ragioni di urgenza, sia dell’erronea applicazione della sanzione della nullità nonostante fosse stato, comunque, garantito il contraddittorio preventivo nella fase di verifica e nonostante la società contribuente non avesse allegato le ulteriori ragioni che avrebbe inteso dedurre per imprimere al procedimento un esito diverso.
Dopo la fissazione dell’adunanza camerale per la decisione del ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, il 12 novembre 2025, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito d ell’ annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati, con l’allegato provvedimento n. prot. 2461 del 23.10.2023, adottato dall’amministrazione finanziaria a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione del 20.07.2023 n. 21517 di rigetto del ricorso proposto per gli stessi motivi avverso la sentenza della CTR della Toscana n. 155 del 2017 che aveva confermato la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento sociale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere proposta dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente a seguito dell’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento impugnati dai soci nel presente giudizio.
L’annullamento in autotutela dell’atto impositivo impugnato, infatti, secondo l’orientamento consolidato della Corte, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito del venir meno dell’oggetto del giudizio c he, avendo natura impugnatoria, non può utilmente proseguire dopo la rimozione dell’atto impositivo, attesa l’inammissibilità dell’azione di mero accertamento negativo della pretesa fiscale.
2.1 Al riguardo, la Corte ha in più occasioni affermato, da ultimo con l’ordinanza n. 547 del 2026, che « l’annullamento in autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare
il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. , 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; Cass Sez. 5, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657). L’estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell’atto amministrativo che costituiva l’oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l’interesse alla prosecuzione del rapporto processuale.» (Cass. n. 547 del 2026).
2.3. Infatti, « il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell’atto impositivo, necessario ed imprescindibile «veicolo di accesso» per la valutazione ad opera dell’organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell’atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente. Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e la adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell’inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell’illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell’A.F. emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria (ex plurimis, cfr. Cass., 28/12/2018, n. 33587, Cass., 14/02/2017, n. 3950; Cass., 20/03/2015, n.
5641; Cass., 21/09/2010, n. 19947; Cass., 20/11/2007, n. 24011).» (Cass. n. 6068 del 2022; Cass. n. 645 del 2026).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata all’istanza di estinzione della ricorrente risulta che tutti gli avvisi di accertamento impugnati dai soci sono stati annullati con provvedimento dell’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 23 ottobre 2023 n. 2461 , adottato nell’esercizio del potere di autotutela, che ha comportato la completa rimozione degli atti oggetto del giudizio. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità dal momento che i contribuenti NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all’esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Presidente
COGNOME