Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20400 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15072/2020 R.G., proposto
DA
Comune di Serrara Fontana (NA), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 7 maggio 2020, n. 39, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. NOME COGNOME, con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME Domenico ‘, con sede in Serrara Fontana (NA), in persona del socio accomandatario e amministratore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Ischia (NA), elettivamente domiciliata presso l’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni
TARSU TIA TARES TARI ACCERTAMENTO ATTIVITÀ STAGIONALE
e notifiche del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 25 febbraio 2020, n. 1942/13/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Il Comune di Serrara Fontana (NA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 25 febbraio 2020, n. 1942/13/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento n. 3336 nei confronti della ‘ Santa RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME COGNOME per il ‘ saldo ‘ della TARI relativa all’anno 2015 nella misura di € 3.896,42, in relazione a fabbricato alberghiero con stabilimento balneare in Serrara Fontana (NA), ha accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e COGNOME COGNOME nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l ’11 marzo 2019, n. 3096/04/2019 , con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente sul rilievo della formazione di un giudicato esterno in relazione alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 14 febbraio 2018, n. 1580/17/2018, la
quale aveva annullato l’avviso di accertamento prodromico all’impugnato avviso di pagamento .
La ‘ Santa Maria a Terra S.a.s di NOME COGNOME e COGNOME Domenico ‘ ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione dell’art. 67bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che « l’emissione dell’avviso di pagamento relativo al tributo in questione (saldo TARI 2015) fosse precluso dalla sentenza di annullamento della C.T.R., sez. 17, n. 1580 del 14.2.18, di precedente avviso di pagamento, n. 1745 dell’11.11.15 (saldo TARI 2015) da parte di altra sezione della stessa C.T.R., n. 17 ».
Secondo il ricorrente: « Di qui la legittimità del secondo avviso di pagamento n. 3336/18, di € 3.896,42 , che non costituisce affatto “duplicazione” di quello (annullato) n. 1745/15 di € 5.152,00. Correttamente, quindi, il Comune ha ritenuto di emettere, sulla base anche della sentenza della C.T.R. (relativa all’acconto, n. 4521/27/17), un nuovo avviso di pagamento n. 3336, prot. n. 1777, del 6.3.18, dell’importo di € 3.896,00 da versare a titolo di saldo, in luogo di quello di € 5.152,00, richiesto con avviso di pagamento n. 1745, prot. n. 8956 dell’11.11.15 (annullato). Ergo, giammai può ritenersi, come afferma errando la Commissione, che l’ultimo avviso di pagamento per il saldo TARI 2015, n. 3336, prot. n. 1777, del 6.3.18, potesse essere “duplicativo di precedente atto
d’imposizione annullato” (sic!). In capo al Comune, infatti, residuava la possibilità di rideterminare ed accertare, nel quadro delle sentenze che si erano susseguite, il “saldo” TARI dovuto per l’anno 2015, in modo diverso ed inferiore (€ 3.896,58 in luog o di € 5.120,00), rispetto all’avviso di pagamento precedentemente annullato senza perpetrare alcuna “duplicazione” dello stesso ».
Il predetto motivo è fondato.
L’avviso di pagamento n. 1745/15, per il saldo della TARI relativa al medesimo anno nella maggior misura di € 5.152,00 , che era stato annullato dalla sentenza passata in giudicato, era tendenzialmente ostativo alla emanazione di un nuovo avviso di pagamento per la medesima causale.
Difatti, il potere di autotutela c.d. ‘ sostitutiva ‘ -in forza del quale l’amministrazione può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari -può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2quater , del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel c.d. ” principio di perennità ” della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7751; Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2019, n. 22055; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13332; Cass., Sez. Trib., 27 giugno 2023, n. 18326; Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5888).
Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che « l’accertamento sotteso all’avviso di che trattasi deve ritenersi annullato in via definitiva ed irrevocabile, con l’ovvia conseguenza della necessaria delibazione dell’ineludibile illegittimità di quest’ultimo sia in fatto che in diritto, dacché duplicativo di precedente atto d’imposizione annullato ».
Tuttavia, posto che, nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 cod. civ. opera soltanto rispetto alle questioni – dedotte o deducibili – su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38767; Cass., Sez. Trib., 27 agosto 2024, n. 23162), va rilevato nella specie che il giudicato si è formato sulla « discrasia nella superficie dell’immobile oggetto a tassazione fra quanto indicato dal Comune con la richiesta di acconto della imposta e quanto indicato con la richiesta di saldo per il medesimo anno unitamente alla Perizia Tecnica estimativa, con allegate planimetrie nelle quali sono riportate analiticamente le superfici dell’immobile per singolo piano (…) », costituendo esse « elementi sufficienti a rendere il provvedimento impugnato inattendibile e come tale annullabile ».
Dunque, non vi è stato accertamento irrevocabile del giudice di merito sull’ an e sul quantum della pretesa impositiva per la parte concernente il saldo, essendo stato annullato l’atto
impositivo per la sola incertezza della superficie imponibile (a causa della discrasia in parte qua tra l’avviso relativo al saldo e l’avviso relativo all’acconto).
Escluso il limite del giudicato sul merito tributario, ne discende che la caducazione giudiziale del primo avviso di pagamento non impediva all’ente impositore di emettere un secondo avviso di pagamento in sua sostituzione per un minore importo sempre a titolo di saldo, essendo pacifico che l’autotutela sostitutiva comporta che la pretesa impositiva si concentra e si trasfonde nell’atto impositivo successivo, rispetto al quale soltanto il contribuente può far valere le proprie doglianze. Per cui, l’event uale impugnazione del contribuente dovrà riguardare il nuovo atto e non più, evidentemente, quello originario ormai ritirato, essendo irrilevante che il nuovo atto sia adottato per una maggiore pretesa impositiva (c.d. autotutela in malam partem ) (da ultima: Cass., Sez. Un., 21 novembre 2024, n. 30051).
In definitiva, si si tratterà di verificare se, nel nuovo avviso di pagamento (riedizione del potere impositivo), il Comune si sia attenuto alla minore superficie il cui accertamento si deve ritenere passato in giudicato.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio