Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31533 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12437/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE‘) , con sede in Marsala (TP), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOME con studio in Marsala (TP), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 30 ottobre 2020, n. 5895/03/2020;
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO DECADENZA AGEVOLAZIONE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 novembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La ‘ RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 30 ottobre 2020, n. 5895/03/2020, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica di valore (da € 250.000,00 ad € 487.060,00) e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura complessiva di € 51.045,56, con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative, emesso in sostituzione di precedente sprovvisto di motivazione, in relazione alla vendita da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME alla ‘ RAGIONE_SOCIALE , con atto notarile del l’1 marzo 2004, di immobili con destinazione abitativa in Marsala (TP) alla INDIRIZZO per il prezzo complessivo di € 250.000,00 , a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa -parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (imposta di registro in misura dell’1%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), per l’avveramento della condizione risolutiva della mancat a rivendita entro il termine di tre anni dall’acquisto , ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei co nfronti dell ‘Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani col n. 646/04/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado -che aveva rigettato il ricorso
originario della contribuente -sul presupposto che l’ amministrazione finanziaria aveva correttamente disposto la sostituzione in autotutela dell’ atto impositivo per rimediare a vizi formali senza pregiudicare il diritto di difesa della contribuente.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia « insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia », in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato affermato dal giudice di secondo grado che: « Va, in primo luogo rilevato che premesso che l’Amministrazione finanziaria in sede di autotutela può sostituire un atto impositivo con un altro avente contenuto identico a quello già notificato nella sola ipotesi di nullità dell’atto sostituito (Fattispecie relativa all’annullamento in autotutela di un avviso di accertamento privo di sottoscrizione sostituito con atto di identico contenuto, emendato dal vizio formale) (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24496 del 05/10/2018, Rv. 65080001), deve ritenersi che nel caso in esame legittimamente l ‘amministrazione finanziaria ha provveduto ad emettere l’atto de quo in sostituzione di quello precedente affetto da meri vizi formali. Deve, quindi, osservarsi che la cartella in questione è stata adeguatamente motivata attraverso il richiamo ad un atto già conosciuto dalla società contribuente e, pertanto, non sussiste la paventata violazione dell’art. 7 del c.d. Statuto del Contribuente. Occorre, pure, rilevare che, in ogni caso, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi
di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato, In tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15580 del 22/06/2017, Rv. 644722 -01)’ ». A suo dire: « La motivazione sul punto è assolutamente infondata, illogica ed insufficiente. La CTR adita in sede di appello, avrebbe dovuto effettivamente esaminare le suddette doglianze costituenti il primo motivo di appello, mentre invece ha adottato una soluzione giuridica disancorata rispetto al contenuto del motivo di appello, affermando in generale il potere di autotutela dell’Amministrazione ossia che l’Amministrazione può sostituire l’atto impositivo con altro nella sola ipotesi di nullità dell’atto sostituito non indicando di quale nullità si trattasse e, in ogni caso, non rispondendo sulla questione posta ossia sulla necessità e contenuto della motivazione giustificatrice dell’esercizio di tale potere. Inoltre, anche tralasciando l’errore lessicale presente nella seconda parte della motivazione, volendo ammettere che il riferimento era da intendersi all’avviso opposto e non ad una inesistente cartella di pagamento, la giurisprudenza richiamata in tema di cartella era di certo non pertinente, poiché i il principio di diritto espresso dalla Ordinanza richiamata in tema di cartella, Ordinanza n. 15580 del 22/06/2017, Rv. 644722 -01) relativa al rinvio per relationem all’atto impositivo sottostante non è applicabile al caso in esame, trattandosi come è evidente di fattispecie del tutto distinte. (…) Pertanto, la motivazione della Commissione regionale è assolutamente insufficiente su un punto decisivo della controversia, ossia sulla omessa motivazione dell’atto impositivo in ordine alle ragioni dell’esercizio del potere di
autotutela, a sua volta in violazione dell’art. 7 Statuto del contribuente nonché ex art.68 del D.P.R. 27-3-1992, n. 287 » (alle pagine 8 e 9 del ricorso).
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Va premesso che, in base al chiaro ed inequivoco tenore della censura (nonostante l’improprio riferimento in rubrica all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) , il mezzo può essere riqualificato d’ufficio nei termini di una denuncia di motivazione carente o apparente in parte qua della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., attagliandosi il letterale richiamo al ‘ punto decisivo della controversia ‘ al testo originario del n. 5 (in vigore fino all’1 marzo 2006), prima della riformulazione fattane, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, con decorrenza dal l’11 settembre 2012 , da ll’art. 54, comma 1, lett. b, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 143.
Invero, è pacifico che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6^-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758; Cass., Sez. Trib., 18
novembre 2022, n. 34010; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2023, n. 2030; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2023, n. 12433; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3033);
2.3 Ciò posto, l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
2.4 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez.
5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2024, n. 9446).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.5 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia -in parte qua – insufficiente, inconcludente o incoerente sul piano della logica giuridica, giacché essa contiene una sufficiente -per quanto succinta – illustrazione delle ragioni sottese al rigetto del primo motivo di appello, « con cui era stata eccepita (…) la carenza di motivazione della sentenza di primo grado nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.P.R. 27 -31992, n. 287 e dell’art. 7 dello Statuto del contribuente con conseguente illegittimo esercizio del potere di autotutela », attraverso il riferimento all ‘atto sostituito per motivi formali, del cui contenuto l’atto sostitutivo rappresentava una mera replica, di talché la motivazione del decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, oltre ad essere coerente con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia .
2.6 Ad ogni modo, e per completezza, va rilevato che, da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21
novembre 2024, n. 30051) hanno definitivamente chiarito, q uanto allo spettro applicativo dell’autotutela sostitutiva, che « In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2 -quater, comma 1, d.l. n. 564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10 quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa ».
2.7 Ciò non esclude che l’avviso di accertamento emesso, in sede di autotutela, in sostituzione di altro avviso precedentemente adottato deve contenere l’esplicita menzione che con esso si pone nel nulla l’atto anteriore, dovendosi rispettare sia il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto (Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2021, n. 6981; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29328).
D’altra parte, è pacifico che , per effetto di tale sostituzione, peraltro espressamente richiamata nell’avviso, riprodotto in ricorso, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza o
meno delle doglianze fatte valere dal contribuente in giudizio e sull’eventuale errore nel quale era incorsa l’amministrazione finanziaria, è venuto meno dal mondo giuridico l’avviso di accertamento annullato, ormai definitivamente rimosso, senza che ciò abbia comportato alcun vulnus per il diritto di difesa del contribuente. Infatti, rimosso con effetti ex tunc l’atto di accertamento illegittimo, il contribuente ben può impugnare, con pienezza di tutela, l’atto con il quale, in base ai medesimi elementi che avevano dato origine all ‘atto sostituito, è stata nuovamente esercitata la pretesa fiscale, come è pacifico sia avvenuto nel caso in questione (Cass., Sez. 5^, 1 marzo 2022, n. 6621).
2.8 Ne consegue che , sul piano dell’adeguatezza motivazionale ex art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il giudice di appello ben poteva limitarsi a ritenere sufficiente, in relazione all’esercizio del potere di autotutela sostitutiva, il richiamo dell’atto sostituito , per giustificare l’emanazione dell’atto sostitutivo , tenendo conto della specularità di contenuto della pretesa impositiva, sulla quale, in ogni caso, la ricorrente non ha lamentato dissonanze o incoerenze idonee a compromettere l’esercizio del diritto di difesa.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul secondo motivo di appello « con cui si censurava la decisione del primo giudice che disatteso il secondo motivo di opposizione con cui si contestava il dedotto acquisto per un importo dichiarato in atto di Euro 487.060,00, fruendo delle
agevolazioni previste per le c.d. società immobiliari » (alla pagina 5 del ricorso).
A suo dire: « II motivo di appello di appello, riportato pag. 4 del ricorso in appello, lo stesso era stato cosi formulato:
Sulla carenza di motivazione della sentenza, sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente sulla inesistente indicazione e prova del presupposto di fatto. La sentenza emessa in primo grado è para-motivata sussistendo il vizio della mancanza di motivazione non soltanto quando v’è carenza grafica ma quando la stessa si presenta così lacunosa e avulsa rispetto ai motivi di ricorso da renderla tamquam non esset . Nel ricorso in primo grado, il ricorrente, premesso il richiamo dell’art. 7 del decreto legislativo citato, meglio noto come Statuto del contribuente, che prevede: ‘Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama’, affermava che non era dato comprendere le ragioni di diritto poste a fondamento del potere di liquidazione esercitato dall’ufficio impositore. Si eccepiva invero che l’avviso impugnato recava una succinta motivazione in punto di fatto, nonché una carente indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate, senza invece alcuna indicazione delle disposizioni di legge idonee a fondare il potere di liquidazione dell’imposta, rendendo così l’avviso impugnato carente sotto il profilo delle indicazion(i) del tipo di imposta che si intende liquidare con l’atto impugnato (principale, complementare,
supplementare). Si eccepiva inoltre (e soprattutto) che dall’atto impugnato si evinceva che la società odierna appellante avrebbe provveduto ad acquistare immobili per un importo dichiarato in atto di Euro 487.060,00, che si contestava, fruendo delle agevolazioni previste per le c.d. società immobiliari senza procedere alla rivendita nel triennio successivo alla data dell’acquisto eccependo dunque che l’assunto dell’Ufficio era assolutamente infondato sia in fatto che in diritto. Ha errato il primo Giudice nell’affermare genericamente che l’avviso opposto conteneva tutti gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si fonda il potere impositivo aggiungendo poi che nel merito il ricorrente non aveva nulla eccepito in ordine alla mancata rivendita nel termine di tre anni degli ‘immobili oggetto di acquisto con l’atto rogato notar La Rocca di Marsala’ . In particolare, va rilevato come, a fronte della contestazione sollevata in ricorso circa il presupposto di fatto indicato in motivazione, ossia acquisto di immobili per valore di euro 487.060,00 con l’atto dell’1/3/2004 in Notar La Rocca, senza procedere alla rivendita nel triennio, il Giudice avrebbe dovuto procedere alla verifica del contenuto dell’atto notarile medesimo, rilevando ciò sia in termini di motivazione dell’atto sia con riferimento all’onere probatorio dell’ente impositore. Invero, dalla mera lettura dell’atto notarile citato (stipulato il giorno 1/3/2004 registrato in data 16/3/2004 al n.569) non emerge affatto l’acquisto immobiliare per il valore indicato nell’avviso di euro 487.060,00; in tale atto vi è un acquisto per un prezzo di euro 250.00,000 che è cosa diversa da un valore dichiarato (insussistente); né può mai ritenersi che l’Ufficio ha esercitato un potere di rettifica non avendo affatto nulla detto su tale punto. Pertanto, a fronte della contestazione del
presupposto di fatto (acquisto per tale valore e omessa successiva rivendita), l’Ufficio avrebbe dovuto fornire la relativa prova che invece non v’è stata. Conseguentemente, il primo Giudice ha errato nel ritenere sia che la motivazione dell’avviso opposto fosse completa, carente invece per mancanza di acquisto con valore affatto non indicato né provato, sia che il ricorrente non aveva eccepito nulla sull’acquisto e sulla omessa rivendita perché aveva contestato espressamente il presupposto di fatto e di diritto del potere impositivo. Pertanto, in accoglimento del presente motivo di gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza l’avviso opposto va dunque annullato » (alle pagine 11, 12 e 13 del ricorso).
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 Va premesso che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sul citato motivo di appello, essendosi concentrata la relativa motivazione sull’esercizio dell’autotutela sostitutiva, senza prendere in alcuna considerazione il contenuto del nuovo avviso di rettifica e liquidazione. Per cui, non si può delineare un rigetto implicito rispetto ad una questione assolutamente autonoma ed indipendente rispetto a quella su cui vi è stata una pronuncia espressa. In proposito, si è ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logicogiuridica della pronuncia (Cass., Sez. 5^, 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2018, n. 20718; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27133; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre
2021, n. 40688; Cass., Sez. Trib., 27 dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33409; Cass., Sez. Trib., 13 novembre 2024, n. 29349). D’altra parte è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logicogiuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3^, 8 maggio 2023, n. 12131; Cass., Sez. 2^, 26 settembre 2024, n. 25710).
3.3 Il che non esclude che il giudice di legittimità possa pronunciarsi sulla questione o sull’eccezione pretermessa dal giudice di appello nel caso in cui non occorra rinnovare o integrare l’accertamento in fatto della fattispecie in disamina. In tal senso, questa Corte è costante nell’affermazione che, n el giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della
sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2016, n. 14878; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16171; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10217; Cass., Sez. 5^, 16 maggio 2019, nn. 13128 e 13136; Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 2020, n. 28903; Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14208; Cass., Sez. 6^5, 19 luglio 2022, n. 22605; Cass., Sez. 3^, 16 giugno 2023, n. 17416; Cass., Sez. Trib., 17 ottobre 2023, n. 28794; Cass., Sez. Trib., 7 marzo 2024, nn. 6128, 6138 e 6186; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2024, nn. 26047 e 26055).
3.4 Nella specie, però, proprio a causa dell’omessa pronuncia sul predetto motivo di appello, la sentenza impugnata si è astenuta da ogni accertamento sulla motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione in relazione ai parametri de ll’art. 7 , comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 21, nonché, per la specifica attinenza all’imposta di registro , degli artt. 51 e 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al fine di verificarne la completezza in ordine all’e nunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto a fondamento della pretesa impositiva. 4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la condanna della contribuente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dell’amministrazione finanziaria comportasse anche la liquidazione dei compensi secondo i parametri forensi vigenti ratione temporis (d.m. 10 marzo 2014, n. 55) in difetto di costituzione mediante il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato o di avvocato del libero foro.
Il predetto motivo è inesorabilmente assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, rendendosene superfluo ed ultroneo lo scrutinio.
In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza de l primo motivo (così come riqualificato), la fondatezza del secondo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 novembre