Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34268 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
Oggetto: autotutela sostitutiva -avviso di accertamento -sostituzione cartella -errore calcolo -termine decadenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4570/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso l’indirizzo PEC: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2689/26/2021, depositata in data 12/07/2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2689/26/2021 rigettava l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona, n. 134/1/2019 con cui veniva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni relativamente al periodo di imposta 2013, emesso in sostituzione di precedente cartella di pagamento autoannullata dall’Amministrazione .
Le riprese nei confronti della contribuente, esercente attività di locazione immobiliare di beni, traevano origine da attività d’indagine della Guardia di finanza confluita in p.v.c. da cui emergeva, tra l’altro, la contestazione di ricavi non dichiarati sotto forma di finanziamenti alla società da parte di NOME COGNOME, oggetto di asserita compensazione con un suo debito verso la società in forza di una scrittura privata transattiva non registrata. Alla base di tali risultanze vi erano indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. La società aveva presentato istanza di accertamento con adesione con esito
negativo e, tuttavia, il confronto con la contribuente permetteva all’RAGIONE_SOCIALE di constatare che vi era un errore nell’iniziale calcolo degli interessi, da cui derivava l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva.
Il giudice di prime cure stabiliva che era nella facoltà della Pubblica Amministrazione ritirare gli atti che riteneva illegittimi e di emettere nuovi atti in sostituzione, sempre nei termini di legge, con conseguente legittimità dell’avviso di accertamento. Inoltre, accertava che, nel merito, la pretesa dell’Ufficio era fondata non avendo la contribuente fornito giustificazioni adeguate circa la natura del debito e la sua origine. La decisione veniva confermata in appello.
Avverso tale sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis, 39 d.P.R. n. 600/1973, 54 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, 14 e 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 e la violazione del principio di legalità amministrativa laddove la sentenza conferma l’accertamento per omesso versamento ai fini IRES e IVA. Il mezzo censura anche la parte della decisione in cui si ritiene che il decorso dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento non abbia precluso il successivo recupero, mediante avviso di accertamento, della medesima pretesa erariale. Infine, censura la parte in cui la decisione non esclude che le somme dichiarate e non versate, dovute a seguito di liquidazione mediante controllo automatico, possano essere accertate e riscosse dalla Amministrazione Finanziaria, nell’esercizio del potere di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni.
I suddetti profili di censura, tutti incentrati sulla ritenuta impossibilità per l’Amministrazione di procedere all’autotutela sostitutiva e notificare un avviso di accertamento a sanatoria di una precedente cartella di pagamento oggetto di autotutela amministrativa perché viziata, sono infondati.
2.1. In materia tributaria, il potere dell’Amministrazione finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dall’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994.
L’art. 2, comma 2, del d.m. n. 37/1997, stabilisce poi che l’annullamento d’ufficio è precluso in relazione ai motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria. Ulteriore limite è il decorso del termine di decadenza fissato dalla legge per l’attività di accertamento (v., in tal senso, Cass. n. 7033/2018). Un limite aggiuntivo viene poi comunemente individuato nel diritto di difesa del contribuente (Cass. n. 7335/2010, Cass. n. 14219/2015, Cass. n. 12661/2016).
Occorre infine, sul piano generale, che l’attività di ritiro sia giustificata da ragioni di rilevante interesse generale (cfr. Cass. n. 23765/2015). In altri termini, non basta l’interesse al mero ripristino della legalità violata, né l’interesse utilitaristico a conseguire comunque maggiori introiti, occorrendo bensì l’interesse pubblico a reperire RAGIONE_SOCIALE fiscali legalmente accertate (v. Cass. n. 6398/2014).
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024 hanno recentemente avallato anche l’esercizio dell’autotutela sostitutiva in malam partem . La Corte ha al proposito affermato che, in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria – le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla l. n.
656 del 1994 e dal successivo d.m. n. 37 del 1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, della l. n. 212 del 2000 – trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati. Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa.
4. Tale interpretazione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia con riferimento alla
Infatti, la Corte di Giustizia (Corte di giustizia UE del 30 aprile 2025, C -330/24, Celní, punti 28 e 32 e giurisprudenza ivi citata) ha recentemente ammesso la riedizione del potere impositivo in malam partem nei confronti del privato se il ripristino dell’obbligazione doganale in termini aderenti alla realtà è comunque circoscritto temporalmente da un termine, in quel caso di prescrizione triennale fissato dall’articolo 103 del Codice doganale unionale.
Entro un ridotto intervallo temporale, l’operatore economico deve ragionevolmente accettare il rischio che l’Amministrazione finanziaria possa rettificare la precedente decisione, qualora emergano nuovi elementi o si accerti l’erroneità della classificazione.
5. Al contrario, le ipotesi di estinzione dell’obbligazione doganale devono essere interpretate restrittivamente secondo la Corte UE, in virtù della loro natura eccezionale e del loro impatto diretto sulle RAGIONE_SOCIALE proprie dell’Unione. I principi della certezza del diritto – e di effettività RAGIONE_SOCIALE tutele – sono comunque salvaguardati, purché la possibilità per l’amministrazione finanziaria di procedere al ripristino dell’obbligazione tributaria in piena aderenza con la realtà fattuale sia condizionata al
fatto che il rinnovato esercizio del potere con modifica dell’obbligazione, anche in malam partem , avvenga entro un circoscritto lasso temporale (CGUE, Veloserviss , punti 32 e 37 e Celnì , cit. punto 30), conoscibile ex ante , di cui il cittadino deve tener conto.
Secondo la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, la riedizione del potere impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria a seguito dell’esercizio dell’autotutela non può essere esercitato senza limiti, ma, al contrario, dev’essere ragionevolmente circoscritto nel perimetro di un ambito temporale definito.
6.1. Orbene, nell’ambito dell’ordinamento tributario italiano, questo limite va ragionevolmente individuato nel termine decadenziale per l’esercizio del potere individuato da ll’art. 43, primo comma, d.P.R. n.600/73, nel testo ratione temporis vigente, secondo cui gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Analogamente, ai fini IVA, ai sensi dell’art. 57, primo comma, d.P.R. n. 633/72 nel testo ratione temporis vigente, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Il sistema non prevede, inoltre, l’impossibilità di esercitare entro tali termini il potere impositivo attraverso la notifica di un avviso di accertamento in luogo della cartella di pagamento ex artt. 36-bis del d.P.R. n.600/73 e 54-bis del d.P.R. n.633/72.
Dalla disamina che precede si evince in diritto che in tema di esercizio del potere impositivo, sino al decorso del termine decadenziale di cui agli artt. , primo comma, d.P.R. n.600/73 e 57, primo comma, d.P.R. n.633/72, nel testo ratione temporis vigente , una cartella di pagamento ex artt. 36-bis del d.P.R. n.600/73 e 54-bis del d.P.R.
n.633/72, può essere auto-annullata per vizi di forma o di merito e sostituita con un successivo avviso di accertamento.
Di tale principio va fatta applicazione nel caso in esame in cui parte contribuente si duole del fatto che l’esercizio del potere di autotutela sostitutiva ha permesso all’ Amministrazione di sanare il vizio di merito relativo al calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente portata dalla cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per il periodo di imposta 2013.
Correttamente l’Amministra zione è venuta incontro alle osservazioni del contribuente, rimuovendo il suddetto errore attraverso l’annullamento della cartella in esercizio del potere di autotutela e procedendo senz’altro alla emissione di un nuovo atto impositivo per il periodo di imposta 2013, portato alla notifica in data 17/12/2018 e, dunque, entro il termine di decadenza dall’esercizio del potere impositivo.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, per carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ.; violazione dell’art 654 c.p.p. e dell’art. 111 Cost., in relazione alla rilevanza dell’accertamento del fatto nel giudizio penale e al principio del giusto processo.
Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza. La sentenza impugnata, secondo la ricorrente, «applica erroneamente e con motivazione carente, in violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973, 36 d.lgs. n. 546/1992, 2727 e 2729 cod. civ., le presunzioni tributarie e le regole che disciplinano la decisione mediante prova presuntiva».
Il profilo è inammissibile poiché nell’attuale quadro normativo è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” o carenza della motivazione (v. Cass, Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
11. Inoltre, il mezzo è infondato nella parte in cui ritiene che la decisione impugnata sia emessa in violazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 654 c.p.p. e 111 Cost., per l’intervenuta definizione del procedimento penale instaurato a carico del legale rappresentante della odierna ricorrente, mediante decreto di archiviazione. Premessa l’inapplicabilità dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 alla fattispecie, come quella in esame, di archiviazione del procedimento penale, osserva il Collegio che anche se, in tesi, il fatto nel giudizio penale e in quello tributario fosse il medesimo, fondato sulla base dei medesimi presupposti e documentazione prodotta e fosse stato qualificato come fatto non imponibile nel primo giudizio, nel secondo comunque vigono diverse regole nella formazione, validità e valutazione della prova e il giudice di appello nel caso in esame ha adeguatamente argomentato valutando il fatto in modo che non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità nei termini proposti.
12. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 13.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME