Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15475 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15475 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16626/2015 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della PUGLIA-BARI n. 39/2015 depositata il 12/01/2015.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 01.07.2012, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME , esercente l’attività di studi di ingegneria, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d -bis), e 41 -bis DPR 600 del 1973, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale, per l’a.i. 2007, recuperava a tassazione l’importo di € 101.526,00 di spese dedotte e non documentate, determinando maggiori imposte dirette ed indirette ed irrogando sanzioni per la somma di € 64.051.50. Invero il contribuente era stato selezionato per un controllo dei componenti negativi di reddito rientranti nel quadro RE del mod. unico persone fisiche e non aveva ottemperato al questionario, regolarmente notificatogli, con cui gli era stata richiesta la documentazione giustificatrice dei costi esposti.
1.1. In data 27.08.2012, la medesima D.P., in sostituzione del precedente avviso, notificava al contribuente, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d -bis), e 41 -bis DPR 600 del 1973, avviso n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale recuperava a tassazione il predetto importo di € 101.526,00, irrogando sanzioni per complessivi € 76.861,80. Invero l’RAGIONE_SOCIALE, accortasi che in realtà la dichiarazione per l’a.i. 2007 era da considerarsi omessa, in quanto presentata oltre il novantesimo giorno dal termine ultimo, aveva corrispondentemente rideterminato le sanzioni.
Avverso tale secondo avviso il contribuente proponeva ricorso nanti la CTP di RAGIONE_SOCIALE, che lo rigettava con sentenza n. 93/12/13, emessa il 29.05.2013 e pubblicata il 05.06.2013.
Proponeva il contribuente appello, rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe.
3.1. La CTR osservava:
-sull’illegittimità dell’avviso per non ravvisarsi ‘motivi nuovi’ legittimanti l’Amministrazione all’autotutela,
–l’Amministrazione ha fatto legittima applicazione del potere di sostituzione di un atto illegittimo, pur già notificato al contribuente;
-sulla violazione degli artt. 39, comma 1, lett. c), DPR 600 del 1973 e 55 DPR 633 del 1972 perché l’inottemperanza al questionario ‘non era stata volontaria, ma era dipesa dal fatto che da tale questionario non risultava la richiesta dei registri IVA’,
–è ‘del tutto falso e pretestuoso quanto sostenuto dal contribuente’, risultando dal questionario la richiesta di esibire ‘fatture e ogni altro documento fiscalmente valido in grado di comprovare l’effettivo sostenimento dei costi ; registri e libri contabili dai quali risultino effettuate le registrazioni RAGIONE_SOCIALE suddette spese. Solo per completezza va rilevato che non ottemperando a quanto richiesto dal questionario il contribuente non solo non ha presentato i libri ed i registri contabili, adducendo il fatto (falso) che gli stessi non fossero stati richiesti, ma non ha minimamente neanche provveduto ad esibire le fatture e ogni altro documento tant’è che l’Ufficio gli notificava il conseguente atto di contestazione ‘.
Propone il contribuente ricorso per cassazione con cinque motivi; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
4.1. All’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero conclude per il rigetto del ricorso.
Il patrono della difesa erariale si riporta alle conclusioni in atti.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 -quater, comma 1, del d.l. n. 564/94, convertito in l. n. 656/94. Denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92’. ‘ potere di autotutela sostitutiva è esercitabile a
condizione che l’atto impositivo sostituito sia inficiato, esclusivamente, da nullità derivante da vizi di natura formale, tali da non incidere sull’esistenza o l’ammontare del credito tributario’. ‘Nel caso di specie, il primo avviso di accertamento è stato annullato alla luce di un vizio sostanziale (il successivo rilievo di una omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente)’, comportante l’adozione di una diversa metodologia accertativa ed un aggravio di sanzioni.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2 -quater, comma 1, del d.l. n. 564/94, convertito in l. n. 656/94, 43, comma 4, del d.p.r. n. 600/73 e 57, comma 3, del d.p.r. n. 633/72. denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92’. Erroneamente la CTR ‘ha ritenuto legittimo l’atto accertativo impugnato, ai sensi dell’art. 2 -quater, comma 1, del d.l. n. 564/94 , nonostante lo stesso fosse stato, di fatto, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE in virtù del potere integrativo e/o modificativo di cui agli artt. 43 Dpr 600/73 e 57 Dpr 633/72, pur in assenza dei presupposti normativi legittimanti tale potere’. In altri termini, ‘l’Ufficio , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, nonostante il ‘nomen iuris’ dato allo stesso, ha, di fatto, emesso il secondo atto accertativo alla luce del proprio potere modificativo o integrativo di un atto viziato, e non già in base al suo potere di autotutela’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, del c.p.c. denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 4), c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1 del d.lgs. n. 546/92’. La CTR ‘ha dato, immotivatamente, per legittima l’adozione, da parte dell’Ufficio, del potere di autotutela previsto dall’art. 2-quater, comma 1, del D.L. n. 564/94 , nonostante l’odierno ricorrente avesse denunciato la
mancanza dei presupposti per tale esercizio’, e ‘non ha rappresentato il percorso logico-giuridico per il quale ha ritenuto di non accogliere l’eccezione secondo cui, invece, a fronte di vizi sostanziali, sanati con l’emissione del secondo atto, da cui è scaturita una maggiore pretesa impositiva, poteva chiaramente desumersi come l’Ufficio avesse, di fatto, utilizzato, nel caso di specie, il potere di integrazione o modificazione dell’atto accertativo, previsto dagli artt. 43, comma 4, del DPR 600173 e 57, comma 3, del DPR 633/72, peraltro, illegittimamente, per la carenza dei ‘nuovi elementi’ previsti da tali articoli per la sua applicazione’. ‘La questione posta all’attenzione del secondo giudice era proprio quella di verificare quale tipologia di potere avesse adottato, nel caso di specie, l’Ufficio e se ricorressero i presupposti per la sua corretta applicazione’. ‘È evidente come il Giudice ‘a quo’, investito della controversia, non abbia valutato, singolarmente e complessivamente, gli elementi fattuali e giuridici fomiti dal sig. COGNOME, dando atto in sentenza, esclusivamente, dei risultati del proprio giudizio, ciò comportando una evidente inadeguatezza della motivazione della statuizione censurata’.
4. Con il quarto motivo si denuncia: ‘ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55, comma 2, del d.p.r. n. 633/72. Denuncia ai sensi dell’art. 360, n. 3), c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1, del d. lgs. n. 546/92’. La CTR ‘non ha concluso per l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato emesso ai sensi dell’art. 55, comma 2, del DPR 633/72 (che prevede l’utilizzo del metodo induttivo, ivi disciplinato, a seguito del rifiuto dell’esibizione dei registri o scritture contabili, laddove richiesti), nonostante la richiesta di documentazione ai fini IVA non fosse mai stata formulata dall’Ufficio nei confronti del contribuente. In particolare, con il questionario n. Q01666/2011 , nessuna
richiesta è stata mai rivolta al contribuente al fine di ottenere documentazione relativa all’IVA’.
Con il quinto motivo si denuncia: ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 del c.p.c. denunzia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 360, n. 4, c.p.c.’. La CTR ‘ ha omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, rilevato dall’odierno ricorrente, perché emesso sulla base dell’art. 39, comma 1, lett. c), del DPR n. 600/71973, nonostante mancassero, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione di tale metodologia accertativa’, la quale ‘è inibita al di fuori di una verifica o di un controllo documentale’, mentre nella specie ‘ci si trovava di fronte ad una rilevata omessa dichiarazione da parte del sig. COGNOME per l’anno 2007 accertato, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette’.
I primi tre motivi – ovviamente impregiudicata la decisione sugli stessi così come sugli altri – impingono sulla questione della differenza tra l’esercizio del potere di autotutela e l’esercizio del potere di integrazione o modificazione dell’atto accertativo.
Tale questione si sovrappone a quelle che Sez. 5, n. 33665 del 01/12/2023, ha sottoposto alle Sezioni Unite, siccome non univocamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità. Segnatamente (cfr. par. 10, pp. 23 e 24):
-) la prima riguarda i limiti di esercizio del potere di autotutela disciplinato dall’art. 2 -quater del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come attuato con il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, alla luce del tenore normativo dell’art. 1, che recita testualmente, nella parte di rilievo, che «L’Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell’atto o dell’imposizione, quali tra l’altro: a) errore di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presupposto dell’imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione»; in particolare, il quesito che rileva è se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, in ragione del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997, presupponga l’esistenza di soli vizi formali presenti nell’atto impositivo e non anche vizi a carattere sostanziale e se, di conseguenza, sia diretto alla tutela dell’interesse individuale del contribuente, con esclusione del potere dell’amministrazione finanziaria di adottare provvedimenti di annullamento ‘in malam partem’, o sia finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi con gli unici limiti della decadenza dei termini accertativi, ovvero del giudicato;
-) la seconda questione concerne il rapporto tra il potere di autotutela, il principio dell’unicità dell’accertamento e l’accertamento integrativo e, specificamente, se l’esercizio del potere di autotutela tributaria, giustificata dal principio di «perennità della potestà amministrativa» (quest’ultimo riferito in generale all’azione amministrativa e che trova fondamento nei principi espressi dagli artt. 53 e 97 Cost., che consegue all’esigenza di una continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico) e correlato alla sussistenza di vizi sostanziali (e non solo formali)
costituisca un’ulteriore deroga (non specificamente normata alla luce del tenore letterale dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 1997) al principio dell’unicità dell’accertamento e ciò tenuto conto degli artt. artt. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplinano l’istituto dell’accertamento integrativo, e della diversità strutturale e funzionale del potere di autotutela rispetto al potere di accertamento integrativo.
Ne consegue la necessità di rinvio a nuovo ruolo, in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Suprema Corte sulle questioni loro sottoposte da Sez. 5, n. 33665 del 01/12/2023.
Così deciso a Roma, lì 5 dicembre 2023.