Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4492 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 27/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34271/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 516/2019 depositata il 24/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.In seguito al decesso della Sig.ra NOME COGNOME -proprietaria di quattro unità immobiliari site in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO -l’amministrazione comunale notificava all’erede NOME COGNOME l’avviso di accertamento I.m.u. per l’annualità 2012, per l’importo di euro 2.083,00. 1.1.Il sign. NOME COGNOME impugnava detto avviso chiedendone l’annullamento, lamentando, principalmente, l’illegittimità dell’atto impositivo per aver ereditato nella misura dell’80% l’immobile oggetto d’imposizione, mentre era stato gravato dell’integrale imposta, sul presupposto che fosse titolare dell’intero cespite. Il ricorrente si doleva altresì di un asserito difetto motivazionale dell’atto impositivo.
1.2.La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE adita, con sentenza n. 48 del 16/1/2018, respingeva il ricorso, dando atto del fatto che il RAGIONE_SOCIALE aveva .
1.3. Sull’appello del contribuente, la C.T.R. della Liguria respingeva il ricorso, motivando che . La sentenza gravata dava altresì atto del fatto che .
1.4.Per la cassazione della summenzionata sentenza, propone ricorso, articolato in quattro motivo, NOME COGNOME.
1.5. Replica con controricorso l’amministrazione comunale.
1.6. Il ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza, ribadendo le allegazioni difensive rappresentate nel ricorso.
MOTIVI DI DIRITTO
Con il controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, rivelato dalla richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
1.1. L’eccezione è priva di pregio se si considera che il contribuente, pur chiedendo con il primo mezzo di ricorso la declaratoria della cessazione della materia del contendere, si sofferma successivamente su vizi della sentenza che presuppongono il permanere dell’interesse alla decisione .
2.Il primo motivo di ricorso reca la denuncia di nullità della sentenza per difetto di accertamento della cessata materia del contendere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. ed, in subordine, ai sensi del n. 3) della medesima disposizione codicistica, per avere la Corte territoriale affermato che l’annullamento parziale del tributo in autotutela non determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Si assume che, se le parti chiedono concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il decidente deve procedere ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, num. 546, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto decedere sulle spese di lite seguendo il criterio della soccombenza virtuale, pronuncia che -ad avviso del contribuente – questa adita Corte può adottare previa dichiarazione di nullità della sentenza d’appello.
1. La prima censura è infondata.
2.2.Nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha annullato parzialmente in bonam partem l’avviso di accertamento relativo all’Imu per l’annualità
2012, riducendo l’importo originariamente addebitato all’erede della de cuius COGNOME.
2.3. In siffatta ipotesi, l’atto riduttivo ‘integra’ l’originario accertamento e lo sostituisce quanto alla misura della pretesa: l’unico atto da contestare resta l’atto impositivo, come rimodulato. Questa Corte (tra cui Cass. n. 7511/2016, n. 25673/2016 e n. 27040/2019; Cass. n. 9225 del 2021) ha, difatti, chiarito che un provvedimento meramente riduttivo non rientra tra gli atti elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto.
2.4. Pertanto, l’atto oggetto di impugnazione non costituisce nuovo esercizio del potere impositivo, ma bensì un semplice atto di autotutela con il quale, accertata l’erroneità dell’avviso di accertamento originario in ordine all’individuazione del presupposto oggettivo (sostanzialmente, gli immobili imponibili risultavano in numero minore), è stata semplicemente rinunciata una parte dell’originaria pretesa già contenuta nell’avviso di accertamento originario, a sua volta oggetto di separata impugnativa; la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente.
2.5. In sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020; Cass. 23 Cass. n. 27040/2019; Cass. n. 9225 del 2021; Cass. 23 aprile 2024, n. 10947), tanto più che, nella presente fattispecie, il deducente aveva impugnato l’avviso per la mancata indicazione del responsabile e le errate istruzioni in esso contenuto,
nonché l’omessa notifica del secondo avviso emesso in riduzione dell’imposta, palesando quindi l’interesse alla rimozione integrale dell’atto impositivo. Per ottenere, invece, la declaratoria della cessazione della materia del contendere il contribuente avrebbe dovuto confermare la correttezza dell’importo rideterminato dal RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio. 2.6. Né, contrariamente a quanto assume il ricorrente, era necessaria la notifica dell’avviso emesso in riduzione, in quanto il deposito dell’avviso presso la Cancelleria è idoneo a portare a conoscenza del contribuente la rettifica della pretesa, la quale, non esprimendo una nuova pretesa tributaria, costituisce solo revoca parziale di quello precedentemente notificato ed opposto(Cass. n. 10947/2024; Cass. n. 7985/2025, in motiv.).
3. Con la seconda censura si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) o n. 3) c.p.c., la nullità della decisione per il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (artt. 112 c.p.c. e 35 d.lgs. n. 546/1992).
Il contribuente afferma che le argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata risultano estranee ai proposti motivi di appello, sostenendo che la debenza del tributo residuo -nella misura della quota ereditata -non era in contestazione, avendo egli eccepito l’erroneità della imposizione per la quota non ereditata. Deduce, altresì, che la Corte distrettuale non avrebbe pronunciato sulla correttezza dell’atto impugnato che ha addebitato al ricorrente l’imposta nella misura del 100%, né ha confermato la debenza dell’Imu limitatamente alla parte dovuta, come riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE, il quale, in corso di giudizio, ha rettificato la pretesa impositiva.
Si adduce di aver chiesto in via subordinata di dichiarare l’imposta richiesta nella misura di euro 1.663,00 come riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE.
3.1.Parimenti infondato è il secondo mezzo di ricorso.
3.2. Il ricorrente afferma che non aveva contestato la debenza del tributo residuo e che, pertanto, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di
primo grado, avrebbe avvalorato la legittimità dell’avviso opposto, senza esaminare la domanda che deduceva l’erroneità dell’addebito nella misura del 100% dell’Imu né quella proposta in via subordinata con cui si chiedeva di confermare l’avviso solo nei limiti dell’importo effettivamente dovuto.
3.3 .Invero, emerge dalla decisione impugnata che l’appellante lamentava -al fine di ottenere l’annullamento dell’imposizione integrale -l’omessa notifica del secondo atto impositivo con il quale l’ente locale aveva provveduto a correggere l’entità dell’imposta già nel giudizio di primo grado e censurava l’avviso opposto sia per il dedotto deficit motivazionale dell’avviso, che per la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e del calcolo degli interessi applicati.
3.4. La Corte regionale, quindi, statuiva sulle domande proposte dall’appellante in relazione all’adeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento ed alla correttezza del calcolo degli interessi, confermando la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva affermato la legittimità dell’avviso impugnato limitatamente alla pretesa tributaria riferibile alla quota ereditaria del ricorrente, come si evince dalla trascrizione della motivazione della sentenza della C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE riportata a pagina 3 del controricorso.
3.5. E’ pertanto indubbio che, come emerge dalla trama argomentativa della sentenza d’appello, nonchè dalla trascrizione dei passi salienti della sentenza di prime cure, l’odierno ricorrente avesse censurato l’intero avviso, in primo luogo perché non notificatagli la rettifica della pretesa tributaria disposta con atto prodotto con le controdeduzioni nel giudizio di primo grado, poi sotto il profilo formale (difetto motivazionale, mancata indicazione del responsabile del procedimento) e lo avesse attinto, sotto quello sostanziale, denunciando l’erroneità del quantum addebitatogli, anche con riferimento agli interessi, ancorchè corretto dall’ente impositore, in via di autotutela, con il primo atto difensivo.
4. Il terzo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., espone il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo il giudicante omesso di rilevare che il documento attestante il parziale sgravio dell’imposta era stato depositato oltre il ventesimo giorno previsto dall’art. 23 cit., in data 20 marzo 2019, mentre l’udienza era stata fissata per l’8 aprile 2019.
4.1. Il terzo mezzo di ricorso con cui si denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4), c.p.c. la violazione degli artt. 23 e 32 d.lgs. n. 546/1992 è fuori fuoco, avendo il RAGIONE_SOCIALE confermato le ragioni del contribuente, producendo nel giudizio di prime cure, un nuovo avviso contenente l’importo corretto dovuto dal coerede a titolo di Imu. Pertanto, il deposito di altro atto contenente lo sgravio della parte dell’imposta non dovuta, anche se effettuato senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell’udienza, risulta inconferente rispetto alla pronuncia di appello confermativa della decisione di primo grado.
4.2. D’altra parte, quando viene in rilievo una Pubblica Amministrazione, il potere di autotutela costituisce una prerogativa di cui è titolare l’ente pubblico e che si giustifica in quanto connaturata al compito istituzionale di perseguire la miglior cura dell’interesse pubblico affidato: la posizione di supremazia dei soggetti pubblici significa che essi hanno non solo il potere di provvedere alla cura degli interessi a loro assegnati, ma anche quello di intervenire per rimediare agli eventuali pregiudizi che siano insorti in ragione della stessa attività amministrativa. L’autotutela amministrativa, come rilevato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza (v. Cons. Stato Sez. V, 07/02/2022, n. 833), trova fondamento, prima ancora della espressa codifica operata con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, che ha modificato e integrato la legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo il Capo IV bis e, in ispecie, gli artt. 21-quinquies e seguenti, negli stessi
principi costituzionali di legalità e buon andamento dell’amministrazione predicati dall’art. 97 Cost., ai quali l’azione amministrativa deve ispirarsi.
4.3. In considerazione della cornice di principi costituzionali di cui all’art. 53, 2, 97 e 23 Cost. secondo i quali «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» e «il sistema tributario è informato a criteri di progressività» e «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», fonda il principio di legalità. – discende il cd. principio di perennità: il potere dell’Amministrazione persiste anche dopo esser stato esercitato e assolve all’esigenza di assicurare la continua e puntuale aderenza dell’azione amministrativa all’interesse pubblico, nella specie costituito dall’interesse a reperire le entrate fiscali (legittime). Una specifica declinazione di questi valori, in ispecie dell’art. 97 Cost., è individuabile anche nei principi di collaborazione e buona fede, affermati dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in base ai quali l’Amministrazione finanziaria ha il potere di adottare gli atti di amministrazione attiva -atti impositivi e rimborsi -posto che, come pure si è osservato in dottrina, ‘le funzioni amministrative non possono non comprendere in sé, accanto alla possibilità di fare, anche quella di eliminare quel che non doveva farsi’.
4.4. Da tale connotazione discende la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di procedere, anche ripetutamente, in via di autotutela e di annullare l’atto già emesso in via di autotutela, adottandone uno differente ovvero ripristinando quello originario fino alla persistenza del potere impositivo (Cass. 3519/10; SS.UU.n. 30051/2024); pertanto, il potere di autotutela può essere esercitato dall’Amministrazione Finanziaria anche nel corso del giudizio tributario (e in Cassazione stessa), finché non si forma il giudicato, per annullare o correggere atti viziati.
5. L’ultima ragione di contestazione della sentenza impugnata, proposta ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., lamenta la violazione dell’art. 752 c.p.c., per avere la Corte regionale confermato la legittimità
dell’avviso di accertamento, in forza del quale il proprietario era stato tassato in misura piena, in violazione della norma codicistica rubricata.
5.1. L’ultima doglianza è infondata.
5.2 .La sentenza di primo grado, confermata dal giudice d’appello, ha riconosciuto la legittimità dell’avviso nei limiti dell’importo come rettificato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, come si evince agevolmente dal medesimo ricorso per cassazione (cfr. pagine 16 e 17).
5.3.Del pari, la sentenza impugnata, nel respingere il gravame, ha confermato la legittimità dell’avviso opposto nei limiti dell’importo ridotto in autotutela dall’ente locale con avviso prodotto in giudizio, dando atto del riconoscimento parziale delle osservazioni del contribuente e respingendo le ulteriori censure che avevano attinto l’avviso di accertamento (deficit motivazionale, calcolo degli interessi).
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi, il ricorso deve essere respinto.
1. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dal controricorrente liquidandole nella misura di euro 1.000,00, per compensi, oltre 200,00 per esborsi, rimborso forfettario sui compensi ed accessori come legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione dell’11 febbraio 2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME