Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32582 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32582 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16640/2017 R.G. proposto da:
COMUNE GIUGLIANO IN CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI n. 11698/2016 depositata il 21/12/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dal Comune con la conferma della decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’invito al pagamento per Tarsu 2012;
Con ricorso di legittimità il Comune chiede la cassazione della decisione con quattro motivi, integrati da successiva memoria;
resiste la contribuente con controricorso e preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. , chiede nel merito il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il quarto motivo di ricorso risulta fondato, infondato il primo, con assorbimento degli ulteriori motivi; la sentenza deve essere cassata con la decisione nel merito da parte di questa Corte, di rigetto dell’originario ricorso della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; con la condanna alle spese del giudizio per la controricorrente.
L’eccezione di inammissibilità è infondata e deve rigettarsi. Il ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta la questione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo e prospetta violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU NOME vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo (e ne trascrive in sintesi il loro contenuto) ed il giudicato e prospetta chiaramente i fatti necessari per la cassazione.
Infondata anche la eccepita inammissibilità per novità per non essersi costituito il Comune nel primo grado di giudizio, violazione dell’art. 57 d. lgs. 546 del 1992. Questa eccezione non risulta presentata nel giudizio di appello ed è stata proposta solo in cassazione, indi inammissibile; comunque, ex art. 58 del d. lgs. 546 del 1992 (vigente all’epoca del giudizio) in appello possono proporsi per la prima volta documenti a fondamento della pretesa dell’ente creditore.
Con il primo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ..
La CTR con sentenza n. 714 del 2105 (pronunciata il 12 gennaio 2015 e depositata il 27 gennaio 2015, depositata dal ricorrente), aveva rilevato che l’istanza proposta dalla contribuente il 7 novembre 2007 era volta ad ottenere l’adozione di un provvedimento in autotutela e che non era assimilabile ad una denuncia di variazione della superficie utile per il calcolo dell’imposta.
Si tratta di una valutazione di fatto, effettuata dal giudice del merito (relativa ad un atto del processo) dell’istanza ( la sua qualificazione), che sarebbe non più discutibile tra le parti ove portata da sentenza definitiva.
Tuttavia, non sussiste attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze richiamate, necessaria anche nel processo tributario: ‘ Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ‘ (Cass. n. 20974/18); ‘ La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova, non soltanto
producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza ‘ (Cass. n. 6868/22).
Risulta fondato il quarto motivo che assorbe, logicamente, gli ulteriori motivi , anch’essi basati sull’affermata preclusività del giudizio reso in altri procedimenti; con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 70, d. lgs. n. 507 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.:
La comunicazione inviata dalla contribuente il 7 novembre 2007 configura in effetti una istanza di autotutela e non una denuncia ex art. 70, d. lgs. 533 del 1993.
L’istanza , infatti, era volta all’annullamento della pretesa fiscale. La denuncia di variazione delle superfici non può essere ritenuta presentata per equipollente dovendo essere, invece, specifica, per consentire di attivare, da parte del Comune, i poteri di controllo per le richieste variazioni dei presupposti per l’imposta («In tema di TARSU, posto che l’art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, integrato dall’art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004, ha onerato i contribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all’80% di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sede di attività di accertamento, di attingere ai dati dell’Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale – e, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d’ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale -, di modificare d’ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendo così, in caso di scostamenti tra
le superfici dichiarate e quelle da dichiarare, all’emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica» Cass. Sez. 5, 12/07/2022, n. 21956, Rv. 665149 – 01).
P.Q.M. La Corte
accoglie il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo grado di giudizio in Euro 1.800,00, per il secondo grado in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e per il giudizio di legittimità in Euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME