Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30746/2018 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la Sentenza della RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale dell’Abruzzo n. 262/2018 depositata il 22/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come si apprende dagli atti, con avvisi di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO rispettivamente emessi per gli anni d’imposta 2009 e 2010, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava ai sensi art. 39, c. 2 e 41 DPR 600/73, 55 del DPR 633/72 i ricavi non dichiarati dalla “RAGIONE_SOCIALE“, sulla scorta di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, Compagnia di Pescara, notificato alla RAGIONE_SOCIALE in esito a verifica fiscale ai fini II.DD. ed IVA, in data 31/5/2012.
1.1. In esito alla verifica era stata contestata alla associazione, in ragione della frammentaria documentazione extracontabile e di numerosi altri elementi, anche di natura sostanziale, la perdita della qualifica di ente non commerciale, e quindi il conseguente rilievo di omissione della tenuta e conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture e documenti contabili obbligatori afferenti all’esercizio dell’attività commerciale, ravvisata nella gestione di un bar con annessa sala giochi, per gli anni oggetto di controllo.
1.2. Gli accertamenti per il 2009, così come quello per il 2010, venivano notificati al l’ RAGIONE_SOCIALE nonché al rappresentante legale sig. NOME COGNOME.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava quindi, con ricorso innanzi la CTP di Pescara, gli avvisi di accertamento e ne chiedeva l’annullamento o declaratoria di inesistenza, nullità, inefficacia; in via subordinata, la rideterminazione degli importi recuperati.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando le avverse censure. Quindi, depositava memoria, chiedendo dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere per l’avviso di accertamento per l’ anno di imposta 2010 del quale era stata riscontrata la carenza di sottoscrizione, e riguardo al quale aveva dichiarato di avere provveduto, in via di autotutela, a emettere e notificare nuovo avviso di accertamento per il medesimo anno di imposta 2010, emendato del riferito vizio, all’RAGIONE_SOCIALE ed al sig. NOME COGNOME.
La RAGIONE_SOCIALE di prossimità accoglieva il ricorso della RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’anno di imposta 2010, rilevando il difetto d i sottoscrizione dell’atto, e rigettava altresì il ricorso in relazione all’anno 2009, ritenendo legittimo e fondato l’avviso di accertamento.
Entrambe le parti proponevano appello.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale dell’Abruzzo rigettava, quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, il gravame erariale e
accoglieva l’appello della associazione, annullando anche l’avviso di accertamen to emesso per l’anno di imposta 2009.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria con otto motivi e la contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.с., la v iolazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.с.
1.1. Osserva l’RAGIONE_SOCIALE che, c ome evidenziato nelle controdeduzioni in primo grado alla pag. 7 e ribadito con l’appello e nelle memorie di appello alla pag. 12, l’Ufficio, rilevata la mancanza – sull’avviso di accertamento per l’anno 2010 – della sottoscrizione e nell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, aveva proceduto, nel termine di legge, ad emettere e rinotificare, emendato del riferito vizio, alla RAGIONE_SOCIALE ed al sig. NOME COGNOME, un nuovo avviso di accertamento per l’anno 2010 completo della sottoscrizione, sostitutivo di quello originario. Rileva inoltre che tale avviso, emendato del vizio di firma e rinotificato, risulta agli atti perché prodotto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE in data 6/05/2015.
1.2. La CTP aveva accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE limitatamente all’anno di imposta 2010, rilevando il difetto di sottoscrizione dell’atto e l ‘Ufficio aveva quindi dedotto a motivo di appello la violazione dell’art. 112 del c.p.c., confermato altresì dall’avere, la controparte, rinunciato espressamente in primo grado al motivo di ricorso riferito alla carenza di sottoscrizione dell’atto impositivo per l’anno 2010; pertanto, sosteneva, la CTP avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia in ordine a tale questione e decidere il merito dell’accertamento, come aveva fatto per l’anno 2009.
1.3. Con il motivo di ricorso in esame l ‘RAGIONE_SOCIALE , pur premettendo che «in effetti, non vi fossero i presupposti per la
dichiarazione della cessazione della materia del contendere in allora instata dalla RAGIONE_SOCIALE», deduce che la sentenza sarebbe comunque errata, in quanto il giudice avrebbe dovuto rilevare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse a conservare l’impugnazione del provvedimento precedentemente emesso, e dunque avrebbe errato la RAGIONE_SOCIALE regionale a confermare, sul punto, la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento in questione per il rilevato difetto di sottoscrizione.
1.4. Il motivo, così come formulato, è infondato.
1.5. È risalente e costante affermazione di questa Corte che «In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte, qualora, avendo il contribuente impugnato l’avviso di accertamento per vizi formali, l’RAGIONE_SOCIALE provveda a sostituirlo con un nuovo avviso, recante l’esplicita dichiarazione che con esso si annulla in via di autotutela il primo, il giudicato di annullamento successivamente formatosi in ordine a quest’ultimo, in quanto determinato da considerazioni di ordine formale, non produce alcun effetto di carattere sostanziale nei confronti del nuovo provvedimento, immune da vizi (Cass. Sez. 5, 14/05/2007, n. 10949).
1.6. Si è quindi precisato che «In materia tributaria, l’esercizio del potere di autotutela non implica la consumazione del potere impositivo, sicché, rimosso con effetti “ex tunc” l’atto di accertamento illegittimo o infondato, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria è tenuta all’esercizio della potestà impositiva, ove ne sussistano i presupposti, senza necessità di notificare nuovamente il processo verbale di constatazione, incontrando i soli limiti dell’avvenuta formazione del giudicato, del decorso del termine decadenziale fissato per l’accertamento e del diritto di difesa del contribuente. (Cass. Sez. 5, 08/07/2015, n. 14219; conf.: Cass. Sez. 5, 21/03/2018, n. 7033).
1.7. Ancora, si è affermato che «Il potere di autotutela cd. sostitutiva -in forza del quale l’RAGIONE_SOCIALE può annullare l’atto illegittimo e sostituirlo con un altro di contenuto sostanzialmente identico, ma privo dei vizi originari -può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2 quater, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. “principio di perennità” della potestà amministrativa, che, tuttavia, incontra i limiti dell’eventuale giudicato sul merito dell’impugnazione dell’atto, del decorso del termine di decadenza per l’attività di accertamento o riscossione e del diritto di difesa del contribuente» (Cass. Sez. 5, 20/03/2019, n. 7751) e che «In materia tributaria, il potere dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all’annullamento d’ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi (o infondati) è espressamente riconosciuto dall’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 656 del 1994, in virtù del quale può essere annullato, in autotutela cd. sostitutiva, anche un precedente provvedimento di annullamento dell’originario atto impositivo, senza che ciò comporti l’automatica reviviscenza di quest’ultimo, ormai definitivamente eliminato dall’ordinamento. Ne consegue che, in tale ipotesi, l’Ufficio ha l’obbligo di adottare un nuovo atto “sostitutivo” secondo le forme ed entro il termine di legge previsto per il suo compimento e, in caso di avvenuta impugnazione dell’atto impositivo, in assenza di giudicato sull’accertamento ad esso sotteso» (Cass. Sez. 5, 08/10/2019, n. 25055).
1.8. Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato che «In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria – le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv. con modif. dalla l. n. 656 del 1994, e dal successivo d.m. n. 37 del
1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10quater e 10-quinquies, della l. n. 212 del 2000 – trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria, qualora non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa. (Cass. Sez. U., 21/11/2024, n. 30051).
1.9. Ne consegue che, come anche di recente rilevato da questa Suprema Corte, nel processo tributario, l’intervenuto annullamento d’ufficio dell’atto esattivo impugnato elimina ogni posizione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, non potendo le parti da essa ottenere alcun risultato utile ulteriore (Cass. Sez. 5, 17/12/2024, n. 32963).
1.10. Tuttavia, ciò non esclude che l’avviso di accertamento emesso, in sede di autotutela, in sostituzione di altro avviso precedentemente adottato debba contenere l’esplicita menzione che con esso si pone nel nulla l’atto anteriore, dovendosi rispettare sia il diritto di difesa del contribuente, che deve conoscere con certezza quale atto può essere oggetto di ricorso, sia il divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto (Cass., Sez. 5, 20/06/2007, n. 14377; Cass., Sez. 5, 12 marzo 2021, n. 6981; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2021, n. 29328; Cass. Sez. 5, 08/12/2024, n. 31533).
In questo modo il sistema risulta rispettoso anche del divieto di doppia imposizione in dipendenza dello stesso presupposto, poiché al termine del procedimento di autotutela il “primo” atto è stato
posto nel nulla, quindi non produce alcun effetto, mentre il “secondo” atto è il solo superstite la cui pretesa potrà esser oggetto di contestazione giudiziale (Cass. Sez. 5, 12/03/2021, n. 6981; in argomento, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7335 del 26/03/2010).
1.11. La presenza della esplicita e necessaria menzione che con l’atto emendato si poneva nel nulla l’atto anteriore non è stata neppure dedotta dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che non ha neppure prodotto l’atto rinnovato , né ne ha riprodotto il contenuto nel ricorso, così eludendo il principio di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.с., ed anzi la circostanza deve ritenersi implicitamente e logicamente esclusa a fronte dalle affermazioni contenute nel ricorso, ove si attesta che « l’Ufficio aveva ammesso la carenza e dichiarato che avrebbe notificato l’accertamento completo di firma, come poi avvenuto», senza esplicitare se si fosse proceduto ad annullamento dell’atto invalido precedente e se l’atto emesso i n sostituzione di quello precedentemente adottato contenesse l’esplicita menzione che con esso si poneva nel nulla l’atto anteriore.
1.12. Pertanto, correttamente il giudice dell’appello non ha rilevato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.с., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.с. e dell’art. 38 c.c. Deduce la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE regionale avrebbe errato nel ritenere non correttamente effettuata la notifica degli avvisi di accertamento impugnati.
2.1. Si legge nella sentenza impugnata che «Innanzitutto, va osservato che il NOME COGNOME ha rivestito la funzione di presidente dell’associazione solo a decorrere dal 1 marzo 2012. Tale circostanza risulta attestata dall’anagrafe tributaria e pacificamente riconosciuta dalla stessa Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza, per cui
qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso potrebbe configurarsi solo a partire da detto anno di imposta. Quindi, gli avvisi per le responsabilità ai medesimi attribuibili andavano correttamente notificati ai presidenti che si erano succeduti e che erano identificabili mediante la documentazione in atti. Infatti, le fatture relative all’associazione per gli anni oggetto di accertamento recavano i codici fiscali dei precedenti presidenti che l’ufficio poteva agevolmente identifica.»
2.2. Afferma la ricorrente che, «Come risulta in atti, l’Ufficio ha legittimamente notificato gli avvisi di accertamento elevati a carico dell’RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE in parola (cfr. avvisi di accertamento; cfr. relate notifica a mezzo posta alla RAGIONE_SOCIALE presso la sede; al rapp.te legale presso il proprio indirizzo). La notifica è stata operata, altresì, al Presidente, rappresentante legale sig. COGNOME, presso il proprio indirizzo. La notifica eseguita anche al rappresentante legale, non inficia in alcun modo la legittimità e fondatezza degli avvisi di accertamento in parola, elevati a carico dell’RAGIONE_SOCIALE».
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la «Violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 546/92 e dell’art, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art. 360, n. 4, с.р.c. (…) Ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.с. », deducendo che, con riguardo, poi, alla effettività della qualifica rivestita dal sig. COGNOME ed alla notifica presso di lui eseguita, la CTR incorre in un ulteriore errore, censurabile sotto due diversi profili, in quanto dalla attestazione della Anagrafe Tributaria prodotta dall’Ufficio con le controdeduzioni al ricorso introduttivo, (riferita alla anagrafica della associazione e del suo rappresentante legale) il rappresentante legale risulterebbe essere, sin dal 2007, il sig. COGNOME NOME.
Il secondo e terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, in quanto entrambi, per differenti profili, censurano la statuizione di nullità del procedimento notificatorio espressa dalla CTR, sono inammissibili per carenza di specificit à̀ ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.с.
3.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit à di fare rinvio o accesso a fonti esterne ad esso (cfr. Cass. mn.9294/2021; Cass. n. 5478/2018; Cass. n. 17399 2017; Cass. n.12288/2016; Cass. n. 23575/ 2015).
3.2. Con riferimento alla notifica degli atti è stato precisato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, ma il postulato vale evidentemente anche laddove si voglia contrastare una statuizione di validità della notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilit à̀ del motivo (Cass. n. 31038/2018; Cass. 5185/2017; Cass. n. 6288/2025), qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150/2019), dal momento che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.
3.3. Nella fattispecie l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente, pur contestando per più profili, tutti involgenti il contenuto dei documenti del procedimento di notifica, la statuizione di nullità espressa dalla CTR, non ha riportato nel ricorso né prodotto la relata di notifica,
strettamente funzionale alla comprensione del motivo, n é ancora ha specificato la sede dove reperirla, limitandosi a rinviare a quanto risulta agli atti.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 149 del DPR n. 917/86.
Con il quinto motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.с ., l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla erronea affermazione della natura di ente non commerciale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il sesto strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с. , la violazione dell’art. 14 del DPR n. 600/1973 in merito all’obbligo di tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili da parte RAGIONE_SOCIALE imprese commerciali, RAGIONE_SOCIALE società e degli enti equiparati.
Con il settimo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с. , la violazione degli artt. 39, c. 2 e 41 del DPR 600/73, art. 55 del DPR 633/72, laddove la sentenza afferma la non applicabilità all’ente del metodo induttivo di accertamento.
Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.с., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, c. 2 e 41 del DPR 600/73, art. 55 del DPR 633/72.
I motivi dal quarto all’ottavo , avanti ad oggetto la critica della affermazione di infondatezza, nel merito, della pretesa dell’erario, che costituisce ulteriore ed autonoma ratio decidendi, affermata a sostegno della decisione di appello, sono inammissibili, in conseguenza del rigetto dei precedenti secondo e terzo motivo, che attaccavano la -distinta ed autonoma -statuizione di annullamento dell’avviso di accertamento in questione per vizi del procedimento notificatorio.
9.1. Infatti, qualora, come nel caso di specie, la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa (di recente così Cass. Sez. 3, 26/02/2024, n. 5102).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In assenza di attività difensiva della controricorrente, non si procede alla liquidazione della spese di giudizio.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).]
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 05/11/2025.
La Presidente NOME COGNOME