Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2652 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
-ricorso iscritto al n. 18003/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
NOME–
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELL’ABRUZZO n. 113/2024 depositata il 16/02/2024.
-ricorso iscritto al n. 18004/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME–
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELL’ABRUZZO n. 112/2024 depositata il 16/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Nel giudizio n. 18003 del 2024 r.g. :
COGNOME NOME era attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2015, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinava redditi di capitale e redditi di lavoro dipendente, in conseguenza dell’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, per il medesimo anno d’imposta, notificato alla partecipata RAGIONE_SOCIALE e resosi definitivo per mancata impugnazione, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE, in recepimento di PVC dell’RAGIONE_SOCIALE, determinava in capo a questa ricavi non dichiarati.
A termini del PVC, era infatti emerso che RAGIONE_SOCIALE – priva dell’apposita concessione rilasciata dal RAGIONE_SOCIALE ai sensi del D.Lgs. n. 496 del 1998 – gestiva di fatto, senza presentare dichiarazione e senza tenere documentazione contabile, un’attività commerciale di raccolta di scommesse per conto dell’allibratore estero RAGIONE_SOCIALE, privo di titolo concessionario italiano; donde la determinazione induttiva, con l’avviso per brevità definibile sociale, del reddito d’impresa, sulla base degli imponibili relativi al valore medio previsto per la provincia di L’Aquila, come rilevabile dal sito istituzionale www.aams.gov.it.
Stante la ristretta base partecipativa, che contava due soli soci, il contribuente e tale COGNOME NOME, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva, a carico del contribuente, che aveva altresì omesso di presentare la dichiarazione, il suddetto avviso per brevità definibile personale a norma dell’art. 44 tuir: avviso nondimeno diretto a recuperare, oltreché redditi da capitali, anche redditi da lavoro dipendente, per l’attività prestata dal contribuente in favore della società.
La CTP di L’Aquila, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 257/01/2022, depositata il 22 aprile 2022, rigettava il ricorso, osservando (come da sentenza in epigrafe) che ” l’elemento posto a fondamento dell’accertamento è costituito dall’accertamento di utili extrabilancio conseguiti dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente è socio ” e che ” censure mosse avverso gli atti presupposti non possono trovare ingresso nel presente giudizio anche in virtù della circostanza che detti atti risultano essere divenuti definitivi per mancata impugnazione “, talché ‘ in relazione all’effettiva percezione dei dividendi da parte dei soci, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa (come è nel caso di specie) opera una presunzione di distribuzione ‘pro quota’, che può essere vinta attraverso una specifica prova contrario, che nel caso in esame non è stata fornita ‘.
Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla CTR dell’Abruzzo, in relazione al ‘quantum debeatur’, sulla base della seguente motivazione:
Per quanto riguarda la misura del reddito accertato deve ritenersi fondato il rilievo che il maggior reddito non può riguardare l’intera somma RAGIONE_SOCIALE scommesse, ma soltanto la provvigione riconosciuta al contribuente. Di conseguenza può ritenersi corretta la quantificazione effettuata dal perito del giudizio penale avanti la Corte d’appello che stabilisce un maggior reddito imponibile per l’anno 2015 pari ad euro 23.044,00=, come da memoria del 15 gennaio 2024. Tutti gli altri profili della questione possono ritenersi assorbiti .
Proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi. Il contribuente restava NOME. Identicamente l’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso questa Suprema Corte, in persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta addì 30 ottobre 2025, insta, previa riunione con il giudizio n. 18004 del 2024, per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere, osservando:
Risulta pendente per la medesima adunanza camerale ricorso identico, RG NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto identica sentenza relativa ad avviso di accertamento identico riguardante l’anno d’imposta 2014. La totale coincidenza RAGIONE_SOCIALE questioni dibattute rende opportuna la riunione dei ricorsi, tanto più considerata la presenza nel ricorso RG 18004/24 di documentazione attestante l’avvenuto annullamento in autotutela dell’avviso ‘a monte’ a carico della società nonché, per la parte oggetto di controversia, di quello ‘conseguente’ a carico del socio in relazione sia all’anno 2014 che all’anno 2015.
Una volta riuniti i ricorsi, si chiede che la Corte dia atto dell’avvenuto annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento di cui sopra, alla luce della documentazione depositata dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE nel ricorso RG 18004/24 in data 4 ottobre 2024 .
-Nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g. :
COGNOME NOME era altresì attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2014, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determinava redditi di capitale e redditi di lavoro dipendente, in conseguenza dell’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO, per il medesimo anno, notificato, in recepimento del PVC di cui innanzi, alla partecipata RAGIONE_SOCIALE e resosi definitivo per mancata impugnazione.
La CTP di L’Aquila, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 259/01/2022, depositata il 22 aprile 2022, rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello, parzialmente accolto dalla CTR dell’Abruzzo, in relazione al ‘quantum debeatur’, sulla base di motivazione identica a quella della sentenza ricorsa nel giudizio n. 18003 del 2024.
Proponeva ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, essi pure identici a quelli spiegati nel giudizio n. 18003 del 2024. Il contribuente restava NOME. Identicamente l’RAGIONE_SOCIALE -Riscossione.
Con nota di deposito del 2 -4 ottobre 2024, l’RAGIONE_SOCIALE rappresentava che ‘ l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per il 2014 è stato annullato in autotutela. Successivamente, l’RAGIONE_SOCIALE ha di conseguenza annullato in autotutela l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso a carico del socio, odierno resistente, per l’anno 2014 ‘, compendiando gli atti di autotutela.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso questa Suprema Corte, in persona del AVV_NOTAIO, con requisitoria scritta addì 30 ottobre 2025, insta, previa riunione con il giudizio n. 18003 del 2024, per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di cessazione della materia del contendere, osservando:
La difesa erariale ha depositato tali documenti ma non ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio né ha rinunciato al ricorso (vedi la nota di deposito del 2 ottobre 2024).
Mancando un atto formale di rinuncia, richiesto dall’art. 390 c.p.c., non si ritiene possa pervenire all’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Ma resta il dato oggettivo dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, che si chiede pertanto di dichiarare e che dà comunque vita all’estinzione del giudizio (art. 46 d.lgs. 546/92). Con spese a carico dell’amministrazione ricorrente e autoannullante.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che sussistono i presupposti per la riunione dei due giudizi, atteso che questi vertono su identiche vicende sostanziali, riguardanti il medesimo contribuente.
Tra i documenti prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g., che, per effetto della disposta riunione, si partecipano altresì al giudizio n. 18003 del 2024 r.g., figurano due sovrapponibili comunicazioni prive di data dell’RAGIONE_SOCIALE al contribuente in riferimento all’accoglimento parziale di istanze di autotutela presentate dal medesimo.
La prima comunicazione, così contraddistinta:
Avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO -Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10 -quater,
art. 10 -quinquies, Statuto dei diritti del contribuente). Istanza prot. n. 76200 del 30/07/2024 ,
recita:
Si comunica che quest’ufficio con provvedimento n. prot. 3055 del 11/09/2024, ha disposto sulla base RAGIONE_SOCIALE motivazioni di seguito riportate l’annullamento parziale del seguente atto:
Avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’ anno di imposta 2015 -Notificato in data 28/07/2020 –
A seguito del provvedimento dell’ufficio, la pretesa erariale intimata è rideterminata come da prospetto allegato.
Sulle maggiori imposte rideterminate sono dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
Dalla susseguente motivazione si apprende che la DP aveva annullato l’avviso di accertamento sociale e che, a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente, con riferimento all’avviso personale, s’è proceduto all” annullamento del rilievo relativo al maggior reddito di capitale accertato recato dall’atto impugnato , mentre si conferma la restante ripresa a tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati non dichiarati ‘.
La seconda comunicazione, così contraddistinta:
Avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO -Annullamento parziale in esercizio del potere di autotutela, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 10 -quater, art. 10 -quinquies, Statuto dei diritti del contribuente). Istanza prot. n. 76200 del 30/07/2024 , recita:
Si comunica che quest’ufficio con provvedimento n. prot. 3183 del 18/09/2024, ha disposto sulla base RAGIONE_SOCIALE motivazioni di seguito riportate l’annullamento parziale del seguente atto:
Avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’ anno di imposta 2014 -Notificato in data 13/08/2020.
A seguito del provvedimento dell’ufficio, la pretesa erariale intimata è rideterminata come da prospetto allegato.
Sulle maggiori imposte rideterminate sono dovuti gli interessi ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
La susseguente motivazione è identica a quella relativa alla prima comunicazione, salvi diverso numero di avviso e diverso anno d’imposta.
In buona sostanza, dalle due comunicazioni di cui innanzi, si evince avere l’RAGIONE_SOCIALE annullato gli avvisi sociali ‘a monte’ degli avvisi personali notificati al contribuente, provvedendo di riflesso all’annullamento altresì di questi ultimi, relativamente tuttavia alla sola parte riguardante la ripresa di redditi di capitali, con conferma, invece, di quella riguardante la ripresa di redditi di lavoro dipendente: donde la parziarietà dell’annullamento degli avvisi personali, oggetto d’impugnazione nei giudizi riuniti che ne occupano.
Nondimeno, entrambi tali giudizi attengono esclusivamente alla ripresa di redditi di capitali, ruotando attorno alla pretesa decisività attribuita dal giudice d’appello, ai fini della determinazione del ‘quantum debeatur’, agli esiti d’una perizia esperita in riferimento ad un non meglio identificato procedimento penale.
Lo dimostra la lettura dei motivi di ricorso, identici in entrambi i giudizi.
Valga il vero.
Con il primo motivo si denuncia: ‘ Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1. e art. 58, comma 2, per violazione dei termini per il deposito di documenti nell’ambito del processo tributario, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ‘. Ad avviso della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, erroneamente ‘ il RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto inammissibile la perizia del giudizio penale avanti la Corte d’appello, depositata il 12/01/2024, in ragione del mancato rispetto del termine fissato dall’art. 32, primo comma, del D.lgs. n. 546/1992, che va calcolato con riguardo alla data di fissazione dell’udienza di trattazione (vale a dire il 23/01/2024) ‘; ‘ nel computo dei c.d. ‘termini liberi’, di cui l’art. 32 costituisce un caso tipico, non si tiene conto né del ‘dies a quo’, né del ‘dies ad quem’. Pertanto, essendo l’udienza di trattazione fissata per il giorno 23/01/2024, il deposito del predetto documento doveva avvenire entro e non oltre il giorno martedì 02/01/2024 (venti giorni liberi prima dell’udienza) ‘.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘ Violazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600/73, 2697 e 2727 e ss. c.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE regole di governo RAGIONE_SOCIALE prove in materia di accertamento nei confronti di società a ristretta base azionaria e di attribuzione degli utili occulti ai singoli soci, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ‘. Ad avviso della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, il contribuente ‘ non ha affatto fornito la prova del reinvestimento degli utili all’interno della società, dell’assenza di ogni capacità di controllo sulla gestione sociale, dell’esistenza eventuale di criteri di distribuzione degli utili sociali diversi rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale, della quale era onerato il contribuente e non l’Ufficio ‘.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘ Violazione dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 20 del D.lgs. n. 74/2000, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cc, in materia di autonomia dei giudizi penali e tributari, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ‘. Ad avviso della ricorrente RAGIONE_SOCIALE, il
giudice d’appello, nel riferirsi agli esiti della perizia, ha violato il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto al giudizio penale.
Circoscritto dunque come innanzi il ‘thema decidendum’ devoluto a questa Suprema Corte in entrambi i giudizi riuniti, su di esso incide integralmente l’annullamento pur parziale degli avvisi di accertamento personali notificati al contribuente relativamente alla ripresa di redditi di capitali: detto annullamento (pur) parziale, infatti, elimina (integralmente) l’unica ripresa su cui si concentra il ‘thema decidendum’, a nulla rilevando, di conseguenza, che i medesimi avvisi seguitino ad esistere relativamente alla ripresa di redditi di lavoro dipendente, dacché quest’ultima non entra nel perimetro cognitorio delimitato dai ricorsi per cassazione.
Tirando le somme di quanto detto sin qui, pur non avendo l’RAGIONE_SOCIALE formalizzato istanza di cessazione della materia del contendere, neppure, per vero, nel giudizio n. 18004 del 2024 r.g., dove nondimeno ha depositato documentazione, sussistono comunque i presupposti per provvedersi in tal senso, con conseguente integrale estinzione del giudizio (cfr. Cass. n. 5098 del 2022).
Infatti – annullati gli avvisi di accertamento sociali ‘a monte’ di quelli personali per ragioni che, da parimenti prodotta comunicazione senza data dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE diretta a RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto: ‘ Provvedimento di accoglimento di autotutela relativo agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2014, e n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno d’imposta 2015 ‘, impingono sul merito, in considerazione dell” ulteriore documentazione probatoria esibita ‘ – difetta il presupposto in sé degli avvisi di accertamento personali (cfr., ‘inter alia’, Cass. n. 2743 del 2025).
Nulla, tenuto conto di quanto precede ed altresì della mancanza di attività dell’NOME contribuente, è a statuirsi sulle spese.
P.Q.M.
Dato atto della riunione del giudizio n. 18004 del 2004 r.g. al giudizio n. 18003 del 2024 r.g. , dichiara l’estinzione di entrambi i giudizi riuniti per cessazione della materia del contendere.
Così deciso a Roma, lì 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME