Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3423 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3423 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/02/2026
Annullamento atto impugnato in autotutelaCessazione della materia del contendere
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24335/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 564/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata in segreteria il 22/02/2021, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’a vviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO2011 emesso con metodo sintetico a seguito del cd. redditometro, per l’anno d’imposta 2006, a fini Irpef, addizionali regionale e comunale, e che aveva origine nell’acquisto di un immobile nel 2007 ; l’ufficio in sede di contraddittorio aveva ridotto l’ originaria pretesa attribuendo rilevanza agli assegni bancari emessi in favore dell’alienante direttamente dal padre del contribuente in occasione del rogito ma aveva escluso analoga conclusione per l’acconto versato nel 2006, il cui mezzo di pagamento non era indicato nell’atto.
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria accoglieva il ricorso, ritenendo provata la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme in capo ai genitori del contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello erariale e rigettava l’originario ricorso , negando valore di prova presuntiva alla generica capacità reddituale dei genitori.
Contro tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione/falsa applicazione di norme di diritto, per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., in correlazione con l’art. 3 e l’art. 24, secondo comma, Costituzione, nonché per violazione e falsa applicazione dell’art. 19, ultimo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, per avere la CTR omesso di rilevare la nullità del procedimento per mancata comunicazione al resistente-contribuente, regolarmente costituitosi in sede di gravame dell’avviso dell’udienza di discussione fissata anche senza data, con
conseguente mancata partecipazione alla trattazione della causa unitamente alla mancata possibilità del deposito di «scritti integrativi», con gravissimo vulnus sostanziale del diritto di difesa. Deduce ancora «n ullità, in relazione all’art. 360, co.1 – n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, nonché deg li artt. 61 e 31, comma 1, cit. d.lgs., per violazione del diritto di difesa, art. 32 -33 e 34 del d.lgs. n. 546/1992; Nullità del procedimento d’appello e della sentenza ex art. 159, comma 1, cod. proc. civ.».
Con il secondo motivo, deduce l ‘o messa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per avere la CTR fondato la decisione su « …. l’assenza di prova documentale (pro quota) in ordine a parte della provvista occorsa per gli acquisti degli immobili de qua» , sebbene la sentenza di I grado avesse accertato l’esatto contrario affermando la sussistenza di « …… documentazione, puntualmente allegata in atti che ne fornisce piena rispondenza»; per vizio di omessa/apparente pronuncia, per non avere correttamente individuato la normativa applicabile nel caso di specie, sebbene espressamente indicata, in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost. Deduce ancora la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione di legge – artt. 38, 42 d.P.R. n. 600/1973, art. 36 d.lgs. per l ‘apparente , scarna e perplessa motivazione di stile.
L’RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato (prodotto anche dalla parte ricorrente unitamente alla memoria), alla luce degli esiti di contenziosi analoghi insorti col medesimo contribuente per annualità differenti, chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Da tale circostanza, documentata e comunque pacifica tra le parti, alla luce di quanto dedotto dalla stessa ricorrente nella memoria illustrativa, segue la necessaria pronuncia di cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento de ll’a tto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa e rariale (Cass. n. 33587/2018).
La cessazione della materia del contendere, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione RAGIONE_SOCIALE sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass. n. 9753/2017; Cass. n. 10178/2019; Cass. n. 24894/2020; Cass. n. 27405/2020; Cass. nn. 9535, 9536 e 9537/2021; Cass. n. 4832/2022; Cass. nn. 30472, 30496 e 30497/2022; Cass. n. 16657/2024).
3. In ordine alle spese, questa Corte ha avuto modo di statuire che «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela del l’atto impugnato, può essere disposta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ‘ ope legis ‘ prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005 (Cass. n. 3950/2017).
Ove residui un contrasto sulle spese di lite, esclusa una compensazione automatica, il giudice con la pronuncia deve risolvere tale contrasto secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14939/2020; Cass. n. 21757/2021). Infine, si è però precisato che alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (v. Cass. n. 7273/2016; Cass. n. 22231/2011).
Ciò premesso, tenuto conto che l’annullamento in autotutela è avvenuto poco successivamente alla notifica del ricorso per cassazione e soprattutto che esso è stato disposto in virtù di sopravvenuti giudicati di merito favorevoli al contribuente, e che quindi si è in presenza di un comportamento posto in essere al fine di eliminare le ulteriori ragioni di contrasto, le spese del processo possono essere compensate.
Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto per l’estinzione è sopravvenuto alla proposizione del ricorso e tale disposizione è applicabile ai soli casi di inammissibilità, improcedibilità e rigetto della impugnazione (cfr. Cass. n. 31732/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa integralmente tra le parti le spese del processo.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME