Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33743 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27779/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente- avverso la sentenza n. 248/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. 18, depositata il 30.1.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dalla AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, con nuova determinazione del classamento e
della rendita, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE, all’esito della d.o.c.f.a presentata in data 6.5.2016, lamentando, in particolare, l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione e l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della c.d. decauville serventi la centrale idroelettrica di Venina, sita nel territorio del Comune di Piateda.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, con la sentenza n. 58/1/2018 ha accolto parzialmente il ricorso ed ha condannato la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La società contribuente ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione e, dopo aver rilevato l’illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, ha affermato che gli elementi per cui è causa (il piano inclinato e la decauville) erano componenti impiantistiche, che, in base alla nuova disciplina della l. n. 208 del 2015, dovevano ritenersi esclusi dalla stima catastale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a quattro motivi.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, nelle conclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.
La contribuente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 della l. n. 212 del 2000, art. 7 della l. n. 241 del 1990, artt. 3 e 24 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione del giudice regionale per aver omesso di
esaminare l’accertamento nella sua interezza, tralasciando, in particolare, la disamina dell’allegato 1, recante l’esposizione dei criteri che avrebbero portato alla rettifica della rendita proposta e l’allegata relazione di stima basata sull’accertamento originario del 2010.
1.1. Il motivo è inammissibile, nella parte in cui la ricorrente non riporta il contenuto dell’avviso di accertamento in contestazione, neppure riassunto nel suo specifico contenuto, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla Commissione tributaria regionale.
1.2. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di
legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).
1.3. Il mezzo presenta, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non dà alcun conto dei dati oggettivi di stima che si assumono pretermessi.
1.4. A tal proposito, occorre ricordare che questa Corte ha da tempo precisato che – laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell’avviso di classamento, – la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato, e, in sede contenziosa della verifica della bontà RAGIONE_SOCIALE ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).
1.5. Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato che ‘la CTR Lombardia ha omesso di esaminare l’accertamento prot. NUMERO_DOCUMENTO nella sua interezza (omissione oggetto del successivo motivo di gravame), tralasciando altresì completamente la disamina dell’allegato 1, oggettivamente dirimente ai fini della decisione e recante l’esposizione dei criteri che hanno portato alla rettifica della rendita proposta e l’allegata relazione di stima basata sull’accertamento originario del 2010 divenuto peraltro definitivo a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, sez. 5, del 21/11/2019 n. 600′ (pag. 13 del ricorso). Si è pertanto censurato un omesso esame della relazione di stima, senza però
indicare con precisione quali sarebbero i dati oggettivi di stima che sarebbero stati pretermessi dal giudice regionale.
Si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità motivo di ricorso.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (artt. 132, n. 4, c.p.c.) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’, si censura la decisione del giudice regionale per aver omesso di esaminare l’accertamento nella sua interezza, tralasciando la disamina dell’allegato 1, recante l’esposizione dei criteri che hanno portato alla rettifica della rendita proposta e l’allegata relazione di stima basata sull’accertamento originario del 2010, divenuto definitivo a seguito dell’ordinanza della Suprema Corte n. 600 del 2020.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile per le ragioni indicate in relazione al primo motivo.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della l. 208/2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione impugnata per aver ritenuto i piani inclinati e la decauville inscindibilmente legati alla funzione industriale dell’impianto nel suo complesso, e come tali non computabili nella determinazione della rendita catastale.
Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso, rubricato ‘omesso esame circa la congruità della percentuale di valorizzazione della componente immobiliare dei piani inclinati applicata dalla contribuente, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’, la ricorrente lamenta l’omesso esame da parte della CTR del d.o.c.f.a. e della stima che, ove correttamente valutate, avrebbero consentito di accertare la piena legittimità del provvedimento impugnato.
Il terzo e quarto motivo, stante l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso (e la conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione) restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei confronti di parte ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, assorbiti i residui motivi; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso, in Roma, 10 luglio 2025.
Il Presidente LIBERATO PAOLITTO