Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3362 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17332/2020 R.G. proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALEa PUGLIA n. 2738/2019 depositata il 14/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, con la sentenza n. 2738/5/2019, rigettava l’appello proposto dal contribuente NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME, confermando la sentenza di primo grado in forza RAGIONE_SOCIALEa quale era stata rigetta ta l’ impugnazione proposta al contribuente avverso l’intimazione di pagamento numero 014/2015/90289580900/000 del 13/10/2015 relativa ad otto distinte cartelle esattoriali;
il giudice gli appello, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, osservava che vi era prova in atti RAGIONE_SOCIALEa rituale notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento oggetto di causa e che non risultava maturata l’eccepita prescrizione, non avendo parte ricorrente, fra l’altro, provveduto a impugnare, nei termini di legge, le intimazioni di pagamento a lui notificate nel 2012;
contro
detta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo il contribuente lamenta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 50 d.P.R. 602/73 in combinato disposto con gli artt. 25 del d.P.R. 602/73, 148 cod. proc. e 2697 cod. civ., prospettando, altresì, in relazione a tale motivo afferente la notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle, l’omesso esame di un fatto decisivo;
1.1. osserva che con riguardo alla cartella esattoriale n. 014/2008/0002648531000 COGNOME aveva prodotto fotocopia RAGIONE_SOCIALEa relata inidonea a provare la notifica in quanto sulla relata non era presente il numero identificativo RAGIONE_SOCIALEa cartella suddetta ma un altro numero né alcun elemento di prova da cui potesse evincersi che tale
ricevuta si riferiva alla cartella in questione, posto che, fra l’altro, l’agente di riscossione non aveva esibito la matrice o la copia RAGIONE_SOCIALEa cartella, non esistendo alcun elemento in base al quale poteva ritenersi provata la notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella de qua ;
con il secondo motivo lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2697 cod. civ., prospettando, altresì, in relazione a tale motivo – afferente la prescrizione dei crediti nascenti RAGIONE_SOCIALEe cartelle in ragione RAGIONE_SOCIALEa insussistenza di atti interruttivi- la notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle, l ‘ omesso esame di un fatto decisivo;
2.1. assume che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente affermato che la ‘presunta’ intimazione di pagamento n. 014.2012.901.7947959.000 (non prodotta) aveva interrotto la prescrizione quanto alla cartella n. 014/2005/0003679973/000 sebbene, in ogni caso, nel predetto atto di intimazione non si facesse alcun cenno a detta cartella;
2.2. evidenzia che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione si era limitato a produrre solamente la ricevuta di ritorno di una raccomandata sui cui erano riportati ‘alcuni non meglio identificati numeri seriali’ sicchè non era stato possibile verificare che in detta intimazione si facesse riferimento alla cartella n. 014/2005/0003679973/000, a nulla rilevando la ‘schermata interna di COGNOME‘ da cui sarebbero risultati il numero RAGIONE_SOCIALEa intimazione ed il numero RAGIONE_SOCIALEa cartella;
il ricorso deve essere rigettato;
occorre premettere, avendo parte ricorrente, con tutti e due i motivi, denunziato (anche) ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01);
4.1. invero appare di tutta evidenza che con i due motivi in questione lo stesso contribuente, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla intervenuta rituale notifica degli atti impositivi, mira a contestare l’ iter logico RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha rigettato le sue eccezioni valutando la documentazione versata in atti;
ferma restando la inammissibilità di tali profili di censura va osservato che il primo motivo in forza del quale è stata contestata la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 50 d.P.R. 602/73 in combinato disposto con gli artt. 25 del d.P.R. 602/73, 148 cod. proc. e 2697 cod. civ., non coglie nel segno;
5.1. invero nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale per l’invalidità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, di nullità del procedimento, in quanto
la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità, davanti al giudice tributario, RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, da ciò derivando l’ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura de qua che avrebbe richiesto, per il principio di specificità, la trascrizione RAGIONE_SOCIALEe relate di notificazione degli avvisi de quibus . E’, invero, principio consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale ” in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” al fine di consentire la verifica RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005);
5.2. nel caso in esame una simile allegazione è mancata, essendosi il contribuente limitato ad affermare, a fronte RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione dei giudici di merito relativa alla ritualità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, che nella relata non sarebbe presente alcun elemento da cui potesse evincersi che la ricevuta si riferiva a detta cartella;
5.3. orbene risulta evidente che il ricorrente – nel contestare l’accertamento in fatto operato dal giudice del gravame – non mette la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’effettivo tenore RAGIONE_SOCIALEa notificazione, con conseguente infondatezza del motivo;
ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo: a fronte di una ricostruzione in fatto circa la efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa richiamata intimazione il contribuente, senza allegare o individuare la documentazione ritenuta decisiva dai giudici di merito -al fine di consentire la valutazione RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALE‘ iter logico-giuridico seguito dalla Commissione
Tributaria – si limita a considerazioni generiche circa la mancata allegazione di documentazione probatoria idonea comprovare la notificazione di detto atto, apparendo anche tale motivo chiaramente viziato sotto il profilo del difetto di autosufficienza;
stante la inammissibilità o comunque l’infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato;
7.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole nella misura di euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria, in data