Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29187 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29187 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16672/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Cagliari giusta procura speciale in atti ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1240/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata in data 14.12.2018, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -NOTIFICA EX ART. 14 DELLA LEGGE N. 890/1982 –OMESSA TRASCRIZIONE DELLA RELATA DI NOTIFICA -DIFETTO DI AUTOSUFFICIENZA -INAMMISSIBILITA’ SUSSISTE.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2006, con il quale, previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’RAGIONE_SOCIALE rettificava il reddito di impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d) del d.p.r. n. 600/73, rideterminava il valore della produzione lorda ai fini IRAP mediante l’incremento dei componenti positivi di parti importo, ai sensi degli articoli 3 -25 del decreto legislativo n. 446/1997 e rideterminava l’Iva dovuta.
Il contribuente deduceva di non aver mai ricevuto l’atto impositivo, se non dopo essersi recato personalmente presso gli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove aveva scoperto che l’atto era stato asseritamente a lui consegnato personalmente in data 15.12.2011. Eccepiva la decadenza dal potere impositivo, in quanto la notifica era affetta da nullità, non avendo mai firmato l’avviso di ricevimento ed il ricorso era stato depositato in data 27.1.2012, quando ormai era spirato il termine di decadenza.
La C.T.P. di Cagliari accoglieva il ricorso, non essendovi prova della rituale notifica dell’atto impositivo, stante la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna accoglieva l’appello dell’Ufficio, previa ammissione della produzione dell’avviso di ricevimento da parte della parte appellante, ritenendo che nessuna decadenza si era verificata, in quanto il plico era stato spedito nel dicembre 2011 e consegnato in data 15.12.2011 personalmente al contribuente. Rigettava l’istanza di sospensione del giudizio motivata dalla pendenza della querela di falso, proposta in via principale davanti al Tribunale di Cagliari, volta a dimostrare che la firma sull’avviso di ricevimento era apocrifa, ritenendola non rilevante, dal momento che il contribuente aveva proposto tempestivo ricorso avverso l’atto impositivo. Nessuna decadenza dal potere impositivo si era pertanto verificata, stante che il potere
era stato esercitato entro dicembre 2011 e la eventuale nullità della notifica era stata in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo. Nel merito, riteneva legittime e fondate le pretese tributarie.
Avverso la precitata sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale per la data dell’8.10.2025.
Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo- rubricato «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli art. 156 c.p.c. 43 d.p.r. 600/73 e 57 d.p.r. 633/1972 sulla sanatoria della nullità della notifica in ipotesi di decadenza dal potere accertativo, in relazione all’art. 360. comma 1° n. 3 c.p.c.’, il ricorrente lamenta che la C.T.R. abbia erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di decadenza, posto che quando la notifica è nulla o inesistente, come nel caso di specie, stante la falsità della firma, la proposizione del ricorso ha effetto sanante solo se avviene prima dello spirare del termine di decadenza (31.12.2011), il che nella specie non era avvenuto, stante che il ricorso era stato proposto in data 27.1.2012, né assumeva rilevanza la circostanza che l’atto impositivo fosse stato successivamente consegnato a sue mani nei locali dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 11.1.2012.
2.Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli art. 39 del decreto legislativo n. 546/92 e 295 c.p.c. sulla omessa sospensione del giudizio a seguito del ricorso per querela di falso sulla relata di notifica dell’accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», censura l’operato della C.T.R. laddove ha omesso di sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, instaurato per accertare la
falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento, pendente davanti al Tribunale di Cagliari.
Nella prima memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata in data 25.9.2025 il ricorrente ha precisato che il Tribunale di Cagliari ha accertato la falsità della firma apposta sull’avviso di ricevimento e che la sentenza era stata oggetto di impugnazione. Con la successiva memoria del 6.10.2025 ha depositato la sentenza n. 376/2025 della Corte d’appello di Cagliari che ha respinto il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per violazione del canone dell’autosufficienza, prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo stato trascritto in ricorso il testo dell’avviso di ricevimento né depositato agli atti il documento in questione.
4.1. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo, perchè la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria, in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (cfr., ex multis , Cass. n. 21112/2022, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018, Cass. n. 1150 del 17/01/2019).
4.2. Nel caso di specie, il rispetto del canone dell’autosufficienza è tanto più necessario, non essendo questa Corte messa nelle condizioni di conoscere se si è trattato di una notifica tramite spedizione diretta della raccomandata da parte dell’ente impositore, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE regole del servizio postale ordinario ovvero di una notifica a mezzo posta tramite ufficiale giudiziario o messo comunale o messo speciale autorizzato, con conseguente applicazione degli articoli 7 e ss. della legge n. 890/82.
4.3. Infatti, l’art. 14, c. 1, della legge n. 890/82, dispone che: ‘La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge.’
Appare dunque evidente che, poiché la norma prevede entrambe le modalità di notifica e non è qui dato sapere quale RAGIONE_SOCIALE due sia stata concretamente utilizzata, questa Corte non è posta in condizione di verificare se la notifica dell’atto impositivo possa dirsi validamente perfezionata, come ritenuto dalla C.T.R., con conseguente rispetto del termine di decadenza, sul presupposto dell’operatività della scissione degli effetti della notifica (cfr. Cassazione Sezioni Unite n. 40543/2021), né di valutare la correttezza giuridica della ritenuta irrilevanza della querela di falso. 4.4. Diversa è infatti la rilevanza della querela di falso (nel caso di specie riguardante la paternità della firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata), a seconda della modalità di notifica utilizzata.
Premesso che il fatto che il plico sia pervenuto all’indirizzo del destinatario non risulta esser stato mai contestato, questa Corte ha più volte chiarito che in caso di utilizzo del servizio postale ordinario mediante spedizione diretta dell’atto impositivo da parte degli Uffici finanziari, l’agente postale non assume la veste di pubblico ufficiale, non è tenuto a redigere una relata di notifica, né ad accertarsi dell’identità del soggetto cui l’atto è stato consegnato e la prova della notifica è data esclusivamente dall’avviso di ricevimento, il quale, a sua volta, non è atto pubblico. Ai sensi dell’art. 1335 c.c., ove l’atto sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, ciò è sufficiente a dimostrare la validità della notifica,
operando la presunzione di conoscenza e spetta pertanto al destinatario allegare e provare di non aver senza sua colpa avuto effettiva conoscenza dell’atto. L’incolpevole difetto di conoscenza non deriva ipso iure dalla circostanza che la firma apposta in calce all’avviso di ricevimento sia eventualmente apocrifa, laddove l’atto sia stato consegnato ad un soggetto rinvenuto dall’agente postale all’indirizzo del destinatario.
Di conseguenza, la querela di falso avente ad oggetto la natura apocrifa della firma apposta sull’avviso di ricevimento di una raccomandata ordinaria non è lo strumento idoneo per superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., in quanto l’agente postale, nel caso di raccomandata ‘ordinaria’ non è tenuto ad accertarsi che il soggetto ricevente sia effettivamente chi afferma di essere e l’incontestata consegna dell’atto all’indirizzo del destinatario rende la notifica perfezionata e valida, in difetto della prova contraria prevista dall’art. 1335 c.c. (cfr. Cass. n. 29539/2020, Cass. 25712/2021, Cass. 28872/2018).
3.5. Diversamente, ove la notifica avvenga a mezzo dell’ufficiale giudiziario o del messo comunale che si sia avvalso del servizio postale ai sensi degli articoli 149 c.p.c. e 7 e seguenti della legge n. 890/1982, assume rilevanza la querela di falso, stante la valenza fidefacente dell’avviso di ricevimento e la qualifica di pubblico ufficiale in capo all’agente postale.
Infatti, questa Corte ha chiarito che nella notificazione a mezzo posta, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata legge n. 890/1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Pertanto, l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente
postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non avere mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. Sez. 6 -2, ord. 3 settembre 2019, n. 22058). Costituisce prova di ricevimento l’attestazione operata sulla notifica dall’agente postale, che fa fede fino a querela di falso, pur quando si deduca l’omessa apposizione della firma sull’avviso di ricevimento (Cass., Sez. 2, sent. 18 settembre 2020, n. 19512, Cass., sez. 3, n. 16640/2025).
Nella sentenza impugnata non si rinviene alcun elemento utile per ricostruire la modalità di notifica concretamente utilizzata, né, in ogni caso -a prescindere dall’utilità ai fini della valutazione dell’autosufficienza del ricorso per cassazione qui in esame -, ciò si evince dalle sentenze di primo e secondo grado del giudice civile prodotte dal contribuente.
5.Il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile.
6.Spese secondo soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8.10.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)