Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33738 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33738 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5146/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) e COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1611/4/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 15.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, con nuova determinazione del classamento e della rendita, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE, all’esito della d.o.c.f.a presentata in data 18.5.2016, lamentando, in particolare, l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione e l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della c.d. decauville serventi la centrale idroelettrica di Venina, sita nel territorio del Comune di Ponte in Valtellina.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, con la sentenza n. 87/2/2018, depositata il 10.7.2018, ha rigettato il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
La società contribuente ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione, con riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a tre motivi.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La controricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (artt. 132, n. 4, 384) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’, si censura la decisione del giudice regionale per aver omesso di considerare che l’accertamento impugnato riporta dati di stima già conosciuti dalla società contribuente, in forza di un precedente contenzioso riferito allo stesso immobile ed avente ad
oggetto un accertamento del 28.4.2011, richiamato per relationem nella motivazione dell’atto di rettifica oggetto di giudizio.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 24 della Costituzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione del giudice regionale per aver violato le norme sopra richiamate, senza considerare che l’accertamento impugnato era ampiamento motivato sulla base di atti e documenti già in possesso della società contribuente, che ben aveva potuto svolgere le proprie difese, senza alcun pregiudizio.
2.1. I primi due motivi sono inammissibili.
2.2. Anzitutto, entrambi i mezzi sono carenti di autosufficienza nella parte in cui la ricorrente non riporta il contenuto dell’avviso di accertamento in contestazione, neppure riassunto nel suo specifico contenuto, non consentendo così a questa Corte di esprimere il suo giudizio in proposito alla correttezza o meno della valutazione compiuta dalla Commissione tributaria regionale.
2.3. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il
suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).
2.4. Nel caso in esame, la ricorrente si è limitata a trascrivere nel ricorso parti incomplete dell’avviso di accertamento e della perizia redatta il 18.4.1984 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME, senza riportare tutti ‘gli atti e documenti già in possesso e conosciuti da RAGIONE_SOCIALE‘.
2.5. Il mezzo presenta, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non dà alcun conto dei dati oggettivi di stima che si assumono pretermessi.
2.6. A tal proposito, occorre ricordare che questa Corte ha da tempo precisato che – laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell’avviso di classamento, – la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r.
1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato, e, in sede contenziosa della verifica della bontà RAGIONE_SOCIALE ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n.
2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).
2.7. Nel caso in esame, la ricorrente ha lamentato che la ‘Commissione Tributaria Regionale sembra in tal modo ignorare che l’accertamento impugnato riporta dati di stima già conosciuti da RAGIONE_SOCIALE in forza di un precedente contenzioso riferiti allo stesso immobile (Docfa prof. N. NUMERO_DOCUMENTO) attualmente pendente presso la Corte di Cassazione ed avente per oggetto l’accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 28 aprile 2011, puntualmente richiamato per relationem nella motivazione dell’atto di rettifica oggetto del presente giudizio’ (pag. 7 del ricorso). Si è pertanto censurato un omesso esame di dati di stima già conosciuti da RAGIONE_SOCIALE, senza però indicare quali sarebbero i dati oggettivi di stima che sarebbero stati pretermessi dal giudice regionale.
Si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della l. 208/2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione impugnata per aver ‘violato e falsamente applicato la norma c.s. svuota imbullonati’.
3.1. Il motivo, stante l’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso (e la conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione) resta assorbito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei confronti di parte ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il
meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso, in Roma, 10 luglio 2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO