Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16854 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16854 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17065/2019 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 3343/2018 depositata il 15/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME impugnava l’atto di ingiunzione relativo ad irrogazione delle sanzioni per il periodo di imposta dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre del medesimo anno, eccependo, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile del procedimento, l’omessa notifica dell’avviso di accertamento nonché la carenza di legittimazione della concessionaria.
L’opposizione veniva respinta dalla C.T.P. di Taranto con sentenza n. 734/2011.
La Commissione tributaria regionale della Puglia adita sia dal contribuente che, con appello incidentale dalla società concessionaria, respingeva le impugnazioni.
Per quel che qui interessa, la Corte distrettuale con riferimento alla prima questione (motivo sub 3) affermava che ; con riferimento alla seconda censura, i giudici regionali affermavano che ; infine, con riferimento alla carenza di legittimazione della concessionaria, la C.T.R. rilevava che . Aggiungeva la Corte che, in ogni caso, era legittimo l’operato del concessionario che poteva avvalersi della proroga di cui all’art. 57 d.lgs. n. 112/1999.
Il contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3343/2018.
La concessionaria è rimasta intimata.
MOTIVI DI DIRITTO
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione del r.d. n. 639/1910 (ingiunzione fiscale), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; per avere la Corte distrettuale affermato che l’ingiunzione risultava sottoscritta, ma senza indicarne la qualifica. Al riguardo, si deduce di aver contestato la qualifica del soggetto che aveva sottoscritto l’ingiunzione, sostenendo che il soggetto sottoscrittore non era né il legale rappresentante della concessionaria né il responsabile del procedimento.
La seconda censura denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione delle norme di cui al r.d. n. 639/1910, là dove il decidente ha ritenuto sufficiente l’impugnazione del prodromico avviso, ancorché alla base dell’ingiunzione sia necessario un titolo liquido ed esigibile.
Il terzo mezzo di ricorso lamenta la violazione, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la CTR disatteso il motivo sub 9 con il quale era stata contestata la legittimazione della concessionaria, sul rilievo che il contribuente non aveva interesse, essendo indifferente il soggetto che procede al recupero del tributo.
La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità.
4.1. La Corte distrettuale ha affermato che l’ingiunzione risultava sottoscritta e a fronte di detta statuizione il contribuente si è limitato a dedurre che il sottoscrittore non è né il legale rappresentante dell’ente né il responsabile del procedimento.
4.2. In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata ‘localizzazione’ del documento
basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza dal versante ‘contenutistico’ (cfr. a riguardo Corte di Cass., sez. trib., ord. 02 maggio 2023, n. 11392).
4.3.Appena è il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007) hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008). 4.4.Con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011; Cass. n. 21346/2024).
4.5. Il ricorrente non ha adempiuto a tale onere, violando il rispetto del principio di autosufficienza dell’impugnazione, sia da un punto di vista contenutistico omettendo di trascrivere l’ingiunzione e di produrlo, sia sotto il profilo della localizzazione, non essendo specificato ove nel processo sono rintracciabili i documenti cui ci si riferisce nella doglianza sollevata.
4.6. In ogni caso, si osserva che la lettera D dell’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi è apposto ‘ in ogni caso’ dal funzionario responsabile della relativa gestione. Tale visto e la relativa sottoscrizione vanno posti a garanzia della regolarità dei ruoli nei confronti del contribuente e diviene pertanto elemento essenziale per la validità dello stesso atto.
Questa Corte, con la pronuncia n. 7492/2025 ha chiarito che in tema di riscossione coattiva dei tributi locali mediante ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, i Comuni possono legittimamente affidare il servizio ai concessionari iscritti all’albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, essendo tale facoltà espressamente prevista dall’art. 4, comma 2-sexies del d.l. n. 209/2002, rimasto in vigore nonostante le successive modifiche normative. L’ingiunzione fiscale è esecutiva di diritto, non richiedendo più l’apposizione del visto di esecutorietà, essendo sufficiente la sottoscrizione, anche in forma meccanica o digitale, del funzionario responsabile o del legale rappresentante della concessionaria.
4.7. In mancanza dell’allegazione dell’atto e della sua trascrizione, il ricorrente non consente di accertare ex actis la fondatezza della doglianza.
La seconda censura non ha pregio, in quanto la notifica dell’atto prodromico ha comunque raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 2, cod. proc. civ., ossia quello di far conoscere al contribuente il contenuto delle cartelle oggetto di impugnazione (Cass. 17 ottobre 2017, n. 24450); del resto il contribuente non ha
prospettato le ragioni per le quali tale vizio avrebbe comportato una lesione del diritto all’effettività della tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 21 novembre 2016, n. 23638). Deve infine evidenziarsi che il principio della sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo vale anche in tema di atti impositivi (Cass. 9 agosto 2017, n. 19795; Cass. n.11051/2018).
L’ultimo mezzo non si confronta con il decisum della sentenza impugnata, nella quale si legge non solo che non si rileva l’interesse del contribuente ad eccepire i vizi relativi al rapporto contrattuale tra ente impositore e concessionario, ma ha altresì aggiunto il contratto di affidamento della riscossione era stato rinnovato ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 724/1994 che, comunque, il concessionario era legittimato alla notifica della ingiunzione fiscale in virtù della proroga di cui all’art. 57 d.lgs. n. 112/1999 che prevede che < fino all'anno 2004 ed anche in deroga all'art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato nei singoli ambiti ai soggetti che alla data del primo luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi.
Segue il rigetto del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell'intimato poiché il medesimo non ha svolto attività difensiva.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della