Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 554 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 8382/2017 proposto da:
Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE nella persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della SICILIA, n. 3559/17/16, depositata in data 14 ottobre 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de ll’8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza n. 416/08/11 del 26 aprile 2011, aveva rigettato il ricorso presentato dalla società RAGIONE_SOCIALE nei confronti del provvedimento di sospensione del rimborso I.V.A., relativo al secondo semestre 2009, poiché risultavano emessi quattro avvisi di accertamento per gli anni dal 2003 al 2006 e non era stata prestata alcuna garanzia.
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente rilevando che:
-) le comunicazioni di notizia di reato riguardavano gli anni 2004 e 2005, mentre nel caso in esame il rimborso I.V.A. richiesto riguardava l’anno d’imposta 2009;
-) la mancata prestazione della garanzia non costituiva motivo tale da legittimare un provvedimento di sospensione del rimborso, ma consentiva all’Ufficio solo di non provvedere al rimborso fino a quando tale garanzia non venisse prestata;
-) la detta garanzia doveva essere prestata nella misura del credito I.V.A. chiesto a rimborso, con la maggiorazione del 15%, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione doveva essere annullato e che l’Ufficio doveva eseguire il rimborso subordi natamente alla contestuale prestazione, da parte del contribuente, di idonea cauzione o fideiussione nei modi di legge e nella misura del credito I.V.A. chiesto a rimborso, maggiorato del 15%.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.
La società RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Il primo ed unico motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633/1972 (vigente ratione temporis ) e dell’art. 23 del decreto legislativo n. 472/1997, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata violava le norme richiamate, secondo cui, nel caso di atti, ancorché non definitivi, relativi a tributi, sanzioni e interessi, il rimborso del credito poteva essere temporaneamente sospeso e che, una volta che l’atto fosse divenuto definitivo, il credito poteva essere compensato. In alternativa, poteva essere richiesto al contribuente di garantire carichi pendenti mediante presentazione di una fideiussione a tempo indeterminato. La pronuncia, peraltro, era c ontraddittoria dal punto di vista motivazionale, avendo affermato che, in assenza di altre ragioni di sospensione, la mancata prestazione della garanzia non costituiva motivo tale da legittimare un provvedimento di sospensione del rimborso, ma consentiva all’Ufficio solo di non provvedere al rimborso fino a quando tale garanzia non fosse prestata. Non vi era alcuna differenza tra il sospendere il rimborso ed il non provvedere al medesimo e risultava, dunque, pienamente legittima la sospensione del rimborso in presenza della contestazione della violazione della norma penale, considerato che la società non aveva presentato alcuna idonea garanzia per conseguire il rimborso richiesto.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 Come questa Corte ha precisato, il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al
pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass., 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34469).
1.3 Con riguardo, poi, al tema di specificità dei motivi di ricorso, questa Corte, da ultimo, ha avuto occasione di precisare che « Ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito » ( Cass., Sez. U., 18 marzo 2022, n. 8950).
1.4 Il principio, escludendo l’eccessivo rigore nella imposizione di oneri di integrale trascrizione e allegazione di documenti, ha sottolineato come i motivi debbano comunque indicare puntualmente, per le parti di rilievo, il contenuto degli atti richiamati, in modo da consentire al giudice l’esatta comprensione e portata della doglianza, oltre che l’esatta collocazione del documento nel fascicolo di causa.
1.5 Dunque, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, deve ritenersi apprezzato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli
atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (cfr. Cass., 19 aprile 2022, n. 12481) e non può invece ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sull’idoneità del contenuto delle censure a consentire la decisione (cfr. Cass., 1 marzo 2022, n. 6769).
1.6 A tali oneri l’Agenzia ricorrente non ha ottemperato, non avendo riportato il contenuto del provvedimento di sospensione n. 4243 dell’8 febbraio 2010, ed è, dunque, evidente che, alla luce dei principi richiamati, la censura in disamina si rileva priva della necessaria compiutezza atta ad assicurarne l’autosufficienza, in tal modo precludendo alla Corte di poter attingere il contenuto della censura dalla diretta lettura del ricorso.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato.
2.1 Nessuna determinazione va assunta sulle spese processuali, non avendo la società intimata svolto difese.
2.2 Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023.