Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27914/2020 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME Luigi (domicilio digitale: EMAIL -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (ADER), in persona del Presidente pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 122/01/2020 depositata l’8 gennaio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta sette cartelle di pagamento relative a tributi vari di cui assumeva di essere venuto a
conoscenza soltanto attraverso un estratto di ruolo autonomamente acquisito presso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.
La Commissione adìta accoglieva il ricorso, annullando gli atti esattivi in discorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 122/01/2020 dell’8 gennaio 2020, in accoglimento dell’appello spiegato dal predetto agente della riscossione, dichiarava inammissibile l’originario ricorso del contribuente, sul presupposto dell’avvenuta regolare notificazione delle cartelle esattoriali impugnate.
Avverso tale sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate -Riscossione ha resistito con controricorso. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c..
1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel dichiarare inammissibile l’originario ricorso del contribuente, siccome .
1.2 A sostegno della sollevata censura viene invocato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che riconosce l’interesse del contribuente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, un’azione di accertamento negativo intesa a far valere la prescrizione della pretesa erariale maturata dopo la regolare notifica della cartella di pagamento.
Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., costituente corollario del requisito di specificità dei motivi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8950/2022).
2.1 Dalla sua lettura non è, infatti, dato ricavare quando siano state notificate le cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo che il contribuente sostiene essergli stato rilasciato dall’agente della riscossione in data 25 ottobre 2017.
2.2 La mancata esposizione degli elementi di fatto indispensabili ai fini della ricostruzione della vicenda controversa impedisce di valutare la fondatezza della sollevata doglianza.
2.3 Invero, l’intero atto di gravame si risolve in una lunga disquisizione teorica sulla proponibilità dinanzi al giudice tributario di un’azione preordinata a un simile accertamento.
2.4 Tale astratta dissertazione non risulta, tuttavia, accompagnata dai necessari riferimenti alla fattispecie di causa, onde consentire alla Corte di verificare se successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali fosse decorso un lasso di tempo corrispondente alla durata dell’eccepita prescrizione dei crediti da esse portati.
2.5 A causa dell’evidenziata carenza assertiva non può, quindi, apprezzarsi l a decisività dell’errore in tesi commesso dalla CTR, non essendo consentito alla Corte di verificare se, qualora fosse stato riconosciuto configurabile «in iure» l’interesse del contribuente (negato, invece, dai giudici di seconde cure) alla proposizione dell’eccezione di cui trattasi, l’esito della controversia sarebbe stato diverso.
2.6 L ‘esperito gravame di legittimità non può , pertanto, trovare ingresso, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti
esterne allo stesso ricorso» (cfr. Cass. n. 10017/2022; nello stesso senso, ex ceteris , Cass. n. 33160/2023 e Cass. n. 23526/2024).
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate -Riscossione le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.100 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione