Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33746 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33746 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27955/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 202/6/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 27.1.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
1.RAGIONE_SOCIALE ha impugnato l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, con nuova determinazione del classamento e della rendita, notificatole dall’RAGIONE_SOCIALE, all’esito della d.o.c.f.a presentata in data 27.5.2016, lamentando, in particolare, l’illegittimità dell’avviso per carenza di motivazione e l’inclusione nella stima catastale dei piani inclinati e della c.d. decauville serventi la centrale idroelettrica ‘Vedello’, sita nel territorio del Comune di Piateda.
La Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio, con la sentenza n. 96/1/2018 ha accolto parzialmente il ricorso ed ha condannato il ricorrente alle spese di lite.
La società contribuente ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’impugnazione e, dopo aver rilevato l’illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, ha affermato che gli elementi per cui è causa (il piano inclinato e la decauville) erano componenti impiantistiche, che, in base alla nuova disciplina della l. n. 208 del 2015, dovevano ritenersi esclusi dalla stima catastale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
Si è costituita con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
La controricorrente ha depositato una memoria.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 della l. n. 212 del 2000, art. 7 della l. n. 241 del 1990, artt. 3 e 24 Cost., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 132 c.p.c., n. 4, 384) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’, l’RAGIONE_SOCIALE ha censurato la decisione del giudice regionale per aver omesso di esaminare l’accertamento nella sua interezza, tralasciando, in particolare, la disamina dell’allegato 1, recante l’esposizione dei criteri che avrebbero portato alla rettifica della rendita proposta e l’allegata relazione di stima basata sull’accertamento originario del 2010.
1.1. Va premesso che, contrariamente rispetto a quanto eccepito dalla difesa della controricorrente, il motivo, anche se formulato sulla base dei due distinti parametri censori di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., è ammissibile.
Questa Corte, infatti, ha da tempo affermato che il ricorso per cassazione articolato attraverso la proposizione di motivi cc.dd. misti, cioè che riconducono il vizio della sentenza impugnata a più d’uno fra i parametri elencati dall’art. 360 c.p.c., è comunque ammissibile se la formulazione della censura permette di isolare le doglianze prospettate onde consentirne l’esame separato esattamente come se fossero state distinte in motivi diversi, numerati singolarmente (cfr., sul principio, Cass., Sez. Un., n. 9100/2015; Cass. n. 7009/2017; Cass. n. 26790/2018 e Cass. n. 39169/202; principi da ultimo ribaditi da Cass. n. 11152 del 28/04/2025).
Nella specie, infatti, le due censure non mescolano i due argomenti di critica in un’inestricabile commistione tra temi di natura fattuale e giuridica, ma scompongono la ragione di impugnazione nella deduzione della violazione di legge (per quanto riguarda il primo motivo relativa alle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento e, per quanto riguarda il secondo motivo, alle norme di cui alla l. n. 208 del 2015), per sviluppare poi i motivi anche sul versante dell’omesso esame dei fatti ritenuti decisivi.
1.2. Il mezzo presenta, però, diversi profili di inammissibilità.
1.3. Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell’atto impositivo.
1.4. Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso -è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).
1.5. Nel caso in esame, l’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a riprodurre solo una parte della motivazione dell’avviso di accertamento e a richiamare la relazione di stima, nonché tutti gli
‘atti e documenti già in possesso e conosciuti da RAGIONE_SOCIALE‘, senza però riprodurne il contenuto.
1.6. Il motivo presenta, inoltre, un ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non dà alcun conto dei dati oggettivi di stima che si assumono pretermessi.
1.7. A tal proposito, occorre ricordare che questa Corte ha da tempo precisato che – laddove viene in rilievo quale presupposto, e fondamento (motivazionale), dell’avviso di classamento, – la stima diretta dell’unità immobiliare (r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30) esplicita un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato, e, in sede contenziosa della verifica della bontà RAGIONE_SOCIALE ragioni oggetto della pretesa (v., ex plurimis, Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319).
1.8. Tanto premesso, la ricorrente ha lamentato che ‘la CTR Lombardia ha omesso di esaminare l’accertamento di cui è causa nella sua interezza, in quanto esso contiene, oltre alla ‘nuova determinazione di classamento e rendita catastale’ con i riferimenti normativi, il richiamo alla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO di parte, NUMERO_DOCUMENTO, gli identificativi catastali e il ‘prospetto con i precedenti dati di classamento e rendita’ contenente i dati storici catastali di classamento. I giudici hanno tralasciato completamente di esaminare l’allegato I richiamato nell’atto impugnato, oggettivamente dirimente ai fini della decisione…’ (pag. 12 del ricorso). Si è pertanto censurato un omesso esame della relazione di stima, senza però indicare con precisione quali sarebbero i dati oggettivi di stima che sarebbero stati pretermessi dal giudice regionale.
Si impone, pertanto, una declaratoria di inammissibilità motivo di ricorso.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Omesso esame circa la congruità della percentuale di valorizzazione della componente immobiliare dei piani inclinati applicata dalla contribuente, fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p,c.’, si censura la decisione del giudice regionale per aver ‘violato e falsamente applicato la norma c.d. svuota imbullonati’ e per aver omesso di esaminare il fatto decisivo costituito dalla congruità della percentuale di riduzione di valorizzazione del 10% applicata dalla società contribuente.
2.1. Il secondo motivo, stante l’inammissibilità del primo mezzo (e la conseguente declaratoria di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione) resta assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Nei confronti di parte ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in €
7.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso, in Roma, 10 luglio 2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO