Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 28117  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11886/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE SOCIALE
-intimato- avverso  SENTENZA  di  COMMISSIONE  TRIBUTARIA  REGIONALE SICILIA n. 4107/2017 depositata il 10/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
 La  CTR  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  con  la  sentenza  n.  4107/8/2017  in  data 27/9/2017,  rigettava  l’appello  proposto  dal  Comune  di  Palermo confermando  la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione  proposta  dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le cartelle di pagamento in materia di TARSU/TIA annualità 20042008 emesse dall’RAGIONE_SOCIALE riscossione RAGIONE_SOCIALE
1.1. I giudici d’appello precisavano, conformemente a quanto evidenziato dalla CTP, che l’ente impositore non aveva prodotto alcuna documentazione relativa all’accertamento che aveva dato luogo alle cartelle di pagamento oggetto di causa, omettendo di produrre qualsiasi documentazione anche in secondo grado, circostanza che precludeva la possibilità di valutare la correttezza delle difese svolte da parte appellante nonché di ricostruire i fatti posti a fondamento dell’accertamento a base delle cartelle di pagamento, tutti contestati dalla parte contribuente.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il Comune di Palermo.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ente impositore deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. assumendo che la CTR non aveva considerato che nessuna eccezione relativa ai fatti posti a fondamento dell’accertamento era stata sollevata con il ricorso dalla società contribuente, la quale aveva eccepito esclusivamente che il tributo era stato erroneamente calcolato sulla base dei metri quadri occupati e non sulla base del numero degli alunni, con la conseguenza che nessuna documentazione a supporto dell’iscrizione a ruolo do veva essere prodotta dall’amministrazione comunale.
 Con  il  secondo  motivo  lamenta  violazione  e  falsa  applicazione dell’art.  53  del  d.lgs.  546/1992  nonchè  dell’art.  33bis del  d.l.  n. 248/2007. Deduce che i giudici di appello non avevano considerato che nel caso concreto l’istituto contribuente occupava e deteneva i
locali de quibus sicché erroneamente era stato richiamato l’art. 33bis del d.l. n. 248/ 2007 per escludere la responsabilità tributaria del dirigente scolastico, in quanto tale norma riguarda il mero reperimento dei fondi da parte del RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE TARSU da parte degli istituti secondari. Sotto altro profilo, i giudici di secondo grado non avevano considerato che del tutto infondate erano le eccezioni relative alla illegittimità RAGIONE_SOCIALE delibera di determinazione dell’aliquota RAGIONE_SOCIALE G.M. n. 1652006 con cui erano state determinate le tariffe per gli anni 2006, 2007 e 2008.
Assume  che,  in  conseguenza  di  ciò,  il  giudice  d’appello  avrebbe dovuto  considerare  la  legittimità  dell’operato  dell’ente  impositore accogliendo  le censure  dedotte  nell’atto di appello e, quindi, dichiarare la fondatezza e la pretesa impositiva in esame.
Con il terzo e il quarto motivo, congiuntamente proposti, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.  1 RAGIONE_SOCIALE L. 62/200, dell’art.  6 l.r. RAGIONE_SOCIALE  n. 6/2001, dell’art. 33-bis del d.l. n. 248/ 2007 nonché degli artt. 58 e seguenti del d.lgs. 507/ 93 e dell’ art. 32 lett. g) l. 142/1990.
Osserva, ancora, che la società contribuente con il ricorso introduttivo aveva lamentato che gli importi ingiunti all’istituto erano stati computati sulla base RAGIONE_SOCIALE superficie RAGIONE_SOCIALE scuola e non già in rapporto alla popolazione scolastica, mentre nessuna eccezione relativa ai fatti posti a fondamento dell’accertamento oggetto di causa era stata sollevata – contrariamente a quanto erroneamente asserito dai giudici di appello – sicchè nessuna documentazione a supporto dell’iscrizione al ruolo doveva essere prodotto all’amministrazione in quanto tale profilo non era stato eccepito e l’iscrizione a ruolo nasceva dalla istanza RAGIONE_SOCIALE società di iscrizione ai fini TARSU in relazione alla superficie occupata per lo svolgimento e le attività di materna di mq. 193,45, con la conseguenza che nessun avviso di accertamento doveva essere emesso all’amministrazione e nessuna motivazione dell’atto doveva essere riportata nella cartella
esattoriale sicché nessun vizio di motivazione dell’atto amministrativo era configurabile, dovendosi, altresì, considerare che nessun vizio di motivazione dell’atto impositivo era stato eccepito dalla società ricorrente.
Assume che i giudici di primo grado e di secondo grado non si erano pronunciati sul punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, attinente all’applicazione del tributo TARSU in riferimento alle scuole paritarie e, quindi, non statali sulla base delle superfici occupate dichiarate dalla società stessa.
Osserva questo Collegio che il ricorso si appalesa inammissibile atteso che non viene in alcun modo censurata la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale, avente carattere assorbente, in ordine alla mancata produzione documentale – tanto in primo che in secondo grado – idonea a suffragare la pretesa impositiva.
Sotto altro profilo va osservato che il ricorso è inammissibile anche considerata la circostanza che non è presente una esauriente esposizione sommaria dei fatti, limitandosi le censure ad una breve ed incompleta narrativa RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale, senza riportare gli atti contestati (in particolare il contenuto del ricorso introduttivo e gli specifici motivi di censura di cui all’atto di appello): come ha avuto modo di statuire questa Corte «per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi RAGIONE_SOCIALE vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal
giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione RAGIONE_SOCIALE controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa» (cfr. Cass. 1926/2015). Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 5^ 4 aprile 2018, n. 8245). È del tutto evidente che, valutate alla luce di questi criteri, le censure in disamina si rivelano prive RAGIONE_SOCIALE necessaria compiutezza atta ad assicurarne l’autosufficienza, essendosi il comune ricorrente limitato a dedurre l’omessa pronuncia con il primo motivo di ricorso ovvero degli errori di diritto con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, lamentando semplicemente che il giudice di appello, a mezzo RAGIONE_SOCIALE laconica affermazione che: ‘L’ appellante, che già non si era costituito nel giudizio di primo grado e quindi non aveva prodotto alcuna documentazione relativa all’accertamento che aveva dato luogo alla cartella di pagamento (e per tale ragione il primo giudice ha accolto un ricorso all’istituto EMI) ha omesso di produrre qualsiasi documentazione anche nel presente giudizio di secondo grado. Ciò non consente a questa Commissione Tributaria Regionale di vagliare le labiali difese dell’appellante e di ricostruire i fatti posti a fondamento dell’accertamento e, quindi, RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento
tutti  contestati  dal  ricorrente’  avrebbe  omesso  di  pronunciarsi  su specifici temi di giudizio.
Ma nel formulare tali censure parte ricorrente non si è curata né di riprodurre il contenuto delle doglianze oggi riproposte e dell’originario thema decidendum come delineato in forza del ricorso introduttivo  ne’  di  operarne  altrimenti  la  trascrizione,  in  tal  modo sottraendosi al prescritto adempimento in punto di autosufficienza e precludendo alla Corte di poter attentamente vagliare la fondatezza delle singole censure dalla diretta lettura del ricorso.
 Sulla  scorta  delle  considerazioni  che  precedono  va,  dunque, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
6.1. Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE società contribuente rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara  inammissibile  il  ricorso;  visto  l’art.  13,  comma  1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data 10 settembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME