Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24116/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 372/38/16 depositata il 16 marzo 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME, titolare di un’impresa individuale esercente l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, un avviso di accertamento con il quale, sulla scorta dei risultati RAGIONE_SOCIALE indagini bancarie condotte nei confronti del
sunnominato: (a)venivano ripresi a tassazione ai fini dell’IRPEF e dell’IRAP redditi non dichiarati dal contribuente in relazione all’anno 2009; (b)era disconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA con riferimento ad alcune operazioni commerciali ritenute dall’Ufficio inesistenti.
Il COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 138/1/13 del 3 dicembre 2013 accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione era in sèguito confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n. 372/38/16 del 16 marzo 2016 respingeva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria.
Rilevava il giudice regionale: che all’avviso di accertamento in discorso non era stata allegata l’autorizzazione del Direttore Regionale dell’RAGIONE_SOCIALE di autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie nei confronti del contribuente; che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, la mancata allegazione di tale documento determinava la nullità dell’atto impositivo, non sanabile dalla sua successiva produzione in corso di causa.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il COGNOME è rimasto intimato.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 32 e 42 D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000.
1.1 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto che, ai fini della legittimità dell’impugnato avviso di accertamento, si rendesse necessario allegare ad esso copia dell’atto con il quale il direttore regionale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato lo svolgimento di indagini bancarie nei confronti del contribuente NOME COGNOME.
Viene, al riguardo, obiettato che tale autorizzazione costituisce un mero atto endoprocedimentale, non incidente in alcun modo sulla validità dell’avviso di accertamento, e che, in ogni caso, l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria ben può produrre il relativo documento nel corso del successivo giudizio tributario, come accaduto nella specie.
Con il secondo mezzo, prospettante l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, si ripropone la medesima questione agitata con il motivo precedente, inquadrandola nel diverso paradigma processuale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c..
Il primo motivo è fondato.
3.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’autorizzazione allo svolgimento di indagini bancarie prescritta dall’art. 32, comma 1, n. 7) D.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, n. 7) D.P.R. n. 633 del 1972 esplica una funzione meramente organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicchè la sua mancata allegazione ed esibizione all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze RAGIONE_SOCIALE movimentazioni bancarie acquisite, la quale può essere determinata soltanto dalla materiale assenza della detta autorizzazione e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (cfr. Cass. n. 11642/2023, Cass. n. 2643/2023, Cass. n. 2398/2023).
3.2 La surriferita regula iuris , che va qui ribadita, è stata disattesa dalla Commissione regionale, la quale è pertanto incorsa nell’ error in iudicando lamentato dalla ricorrente.
Il secondo motivo rimane assorbito.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra espresso.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione