Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13921 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
Autorizzazione Procuratore della Repubblica accesso locali- art. 52 dPR n. 633/1972
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27352/2021 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 367/2021 depositata in data 8/04/2021, non notificata; 18 febbraio 2025
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che ne aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso per Irpef, Iva e Irap dell’anno d’imposta 2011; in particolare il giudice dell’appello riteneva legittimo l’accesso della Guardia di finanza presso l ‘ abitazione del ricorrente che coincideva con la sede legale della ditta individuale, evidenziando che il caso rientrava nella fattispecie di cui all’ art. 52, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella quale, a differenza di quella prevista dal secondo comma, l’autorizzazione del PM è sì necessaria ma non è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazione tributaria. Inoltre, la CTR riteneva insussistente alcuna violazione della legge n. 212 del 2000 perché dagli atti emergeva chiaramente come il contribuente fosse stato messo in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.
Contro tale decisione propone ricorso il contribuente sulla base di due motivi, illustrati da una successiva memoria.
L’ Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 18/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, deducendo la illegittimità dell’autorizzazione del
Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare e la inutilizzabilità dei documenti acquisiti con illegittimità derivata dell’impugnato accertamento; deduce infatti che per aversi uso promiscuo occorre che si tratti di locali destinati all’esercizio dell’attività di impresa mentre nel caso di specie si trattava di abitazione ove egli, titolare di ditta individuale ed esercente l’attività di piastrellista e quindi operante in cantieri presso terzi, aveva solo indicato il proprio domicilio fiscale, pacifico essendo in fatto che la contabilità era detenuta da un commercialista; ciò premesso, assunto che si trattava di locali ad esclusivo uso abitativo, per l’autorizzazione all’accesso ai quali occorre che il decreto evidenzi i gravi indizi della violazione fiscale, deduce che la motivazione fornita nel decreto del Procuratore della Repubblica, che faceva rinvio alla nota della Guardia di Finanza, era del tutto insufficiente, in quanto faceva riferimento ad un progetto (Prometeo 2) finalizzato alla verifica delle condotte poste in essere nel settore degli interventi di riqualificazione energetica di cui alla legge n. 296 del 2006 nonchè all’esito di un’asserita omissione della dichiarazione IVA del tutto irrilevante come indizio di violazione fiscale in quanto il contribuente aveva optato per il regime dei cd. contribuenti minimi di cui all’art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007 .
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.., e nullità della sentenza per radicale carenza di motivazione in punto di contestata violazione dei diritti di difesa del contribuente sanciti dalla legge n. 212 del 2000.
I motivi posti a fondamento del ricorso e la rilevanza assunta dalle questioni sottese (Cass. n. 11910/2025) inducono questa Corte ad una loro valutazione all’esito di udienza pubblica.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla udienza pubblica.
Dispone acquisirsi i fascicoli dei gradi di merito. Così deciso in Roma in data 18 febbraio 2025 e 14 maggio 2025.