Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13768 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13768 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8164/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE GIUST. TRIB. II GRADO DELLA LOMBARDIA n. 5039/07/22 depositata il 16/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5039/07/22 del 16/12/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2 ), rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) nei confronti della sentenza n. 120/08/22 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP),
che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di pagamento concernente il tardivo versamento delle accise sul gas naturale e di un atto di irrogazione sanzioni.
1.1. La CGT2 respingeva l’appello proposto da ADM, evidenziando che: a) doveva ritenersi sussistente il diritto della società contribuente all’autoriduzione degli acconti in caso di versamento in eccesso delle accise; b) le sanzioni non erano dovute perché sussisteva la buona fede della società contribuente in ordine all’ottenimento della riduzione .
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di ADM è affidato a tre motivi, di seguito brevemente illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 26, comma 13, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise -TUA), per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE potesse autoridursi la rata di accise da versare all’Erario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto la sussistenza della buona fede della società contribuente allorquando ha proceduto all’autoriduzione della rata mensile.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o errata applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell’art. 3 TUA,
per avere la CGT2 ritenuto assorbito un motivo di appello fondato, atteso che, in caso di omesso o ritardato versamento di accise l’indennità di mora di cui all’articolo 3 del TUA, avente natura risarcitoria, deve ritenersi cumulabile con la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, avente natura afflittiva.
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione e sono fondati.
2.1. La presente controversia si inserisce in un ampio contenzioso intrapreso da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’intenzione, più volte manifestata dalla società contribuente, di sospendere unilateralmente i pagamenti delle rate di accise per come previsti dall’art. 26, comma 13, del TUA, ovvero di ottenere una riduzione dell’importo dei versamenti.
2.2. Ai fini della ricostruzione sistematica della disciplina si può rimandare integralmente a Cass. n. 2584 del 29/01/2024, le cui considerazioni si riportano di seguito.
2.3. L’art. 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995 dispone che: «L’accertamento dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta, che sono presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento dell’accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all’imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d’acconto sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6».
2.4. Questa Corte, in proposito, ha affermato che « In tema di accise sulla produzione di energia elettrica, il cui pagamento è effettuato, ai sensi dell’art. 26, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995, in rate di acconto mensili, calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente, l’obbligo del versamento del conguaglio, così come il diritto alla compensazione, insorgono successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta; pertanto il contribuente che intenda compensare i versamenti effettuati in eccedenza, non può provvedere autonomamente al riequilibrio omettendo il versamento dei singoli acconti, ma deve attendere che l’obbligazione tributaria si determini nella sua interezza e definitività alla fine dell’anno d’imposta di riferimento, potendo, peraltro, in caso di mancata capienza, presentare istanza di rimborso in sede di dichiarazione » (Cass. n. 26008 del 15/10/2019).
2.4.1. Si è ancora evidenziato che « In materia di pagamento dell’accisa, la scadenza dei termini previsti per i versamenti e per il conguaglio è fissata dall’art. 56, comma 1 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; la compensazione è altresì regolata in modo rigido dalla medesima previsione di legge e, per le accise relative al gas naturale, specificamente dall’art. 26, comma 13 del decreto, operando nel senso che le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto, senza che possa essere utilmente invocato un generale diritto potestativo del contribuente alla compensazione in materia, in ragione del fatto che l’errata utilizzazione del meccanismo di compensazione suddetto non integra una violazione meramente formale » (Cass. n. 10418 del 19/04/2023).
2.4.2. È stato, inoltre, ulteriormente precisato che: i) la disposizione di cui all’art. 26, comma 13, del TUA provvede a riequilibrare la situazione in essere tra le parti, consentendo al contribuente di recuperare, in sede di determinazione dei successivi versamenti in acconto, quanto versato in più precedentemente; ii) la dizione letterale, peraltro, fa chiaro e inequivoco riferimento ai «successivi versamenti in acconto» quale sede nella quale il contribuente ridetermina il dovuto sottraendo quanto versato in più alla somma determinate nel successivo acconto; iii) il sistema, così ricostruito, risulta tutelare l’interesse erariale alla costante e pronta riscossione del dovuto (salvo conguaglio o restituzione della differenza indebitamente percetta dall’Amministrazione finanziaria), consentendo al contribuente la ripetizione di quanto versato indebitamente, ancorché l’indebito risulti sopravvenuto; iv) il legislatore ha identificato una sola sede e circostanza nella quale il riequilibrio tra provvisoriamente anticipato ed effettivamente dovuto è in concreto operato, vale a dire quella dei «successivi versamenti di acconto», non potendo il contribuente autonomamente provvedere al riequilibrio in parola direttamente in sede di versamento degli acconti man mano che i termini per il loro perfezionamento maturano, ma dovendo attendere la determinazione dell’obbligazione tributaria nella sua interezza e definitività, non nella sua parzialità e provvisorietà; v) ne discende che come per determinare l’insorgenza dell’obbligo del versamento del conguaglio è necessario attendere l’anno successivo (stante la misura annuale del periodo d’imposta), analogamente per determinare l’insorgenza del diritto alla compensazione è necessario attendere l’anno successivo (Cass. n. 26008 del 2019, cit., in motivazione).
2.5. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento delinea un rigido meccanismo di pagamento delle accise, temperato
unicamente dalla possibilità, per il contribuente, di chiedere all’Amministrazione finanziaria la concessione di diverse modalità di rateizzazione degli acconti sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Peraltro, l’assenza di risposta non è qualificabile in termini di silenzio-assenso (Cass. n. 27672 e n. 27673 del 29/10/2019), non trattandosi di un diritto del contribuente, ma solo di una scelta discrezionale che l’Amministrazione finanziaria può compiere in presenza dei necessari presupposti tecnici e contabili.
2.6. Ne consegue che ha errato la CGT2 allorquando ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse il potere di autoridursi le rate da corrispondere mensilmente all’Amministrazione finanziaria in assenza di qualsiasi provvedimento autorizzativo in questo senso.
2.7. Ha, altresì, errato il giudice di appello quando ha escluso le sanzioni in applicazione della previsione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000. Invero, posto che -come più sopra evidenziato -il comportamento omissivo dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza del contribuente di riduzione delle rate di acconto mensili non è qualificabile come silenzio-assenso, la società contribuente che ha proceduto autonomamente alla riduzione delle rate ha consapevolmente violato il precetto normativo.
2.8. Né può ritenersi che l’affidamento di RAGIONE_SOCIALE possa fondarsi sull’esistenza di precedenti provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria che le hanno consentito detta riduzione in altre ipotesi, posto che un provvedimento è comunque necessario e che i presupposti tecnici e contabili variano in relazione alla provincia in cui vengono versate le accise.
Il terzo motivo è inammissibile.
3.1. La CGT2 ha ritenuto assorbita e, dunque, non ha esaminato la questione concernente la cumulabilità delle sanzioni previste
dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 con l’indennità di mora prevista dall’art. 3 del TUA.
3.2. L’accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed il conseguente venir meno delle ragioni dell’assorbimento implica che detta questione dovrà essere esaminata dal giudice del rinvio.
In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 03/12/2024.