Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31949 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5387/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1499/2018 depositata il 24/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTR della Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle dogane contro la sentenza della CTP di Prato che, in accoglimento
del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, società consortile operante nella produzione di energia elettrica, aveva annullato gli avvisi di pagamento per accise sull’energia elettrica relative agli anni dal 2009 al 2014 previo disconoscimento dell’esenzione di cui all’art. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 504/1995 (TUA) come novellato dall’art. 1 comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 26/2007.
Secondo la CTR la società, invece, era esente dall’accisa ai sensi dell’articolo 52 comma 3 lett. b) del TUA, come interpretata la luce del d.lgs. n. 79/1999 (cd. decreto Bersani).
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, che propone ricorso incidentale condizionato fondato su quattro motivi.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione dell’art. 52 del d.lgs. n.504/1995 definizione di autoproduzione -trattamento tributario riservato all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili» , in quanto l’esenzione compete soltanto all”autoproduttore’ cioè a chi utilizza l’energia prodotta per le sue esigenze non per la rivendita.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 79/1999 alla fattispecie, non mutabilità della definizione di ‘autoproduttore’ di cui al decreto Bersani nel settore tributario» .
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
3.1. L’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che « Non è sottoposta ad imposta l’energia elettrica: ; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ». L’applicabilità del regime di esenzione, quindi, è strettamente connessa al presupposto che l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoproduzione, sicché, ove le stesse non consumino l’energia per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione della previsione normativa in esame. Ciò vale anche per il consorzio produttore di energia elettrica che cede l’energia prodotta ai consorziati, trattandosi di differenti soggetti giuridici, cosicché il primo assume la qualità di fornitore dei secondi, cessionari di energia elettrica (Cass. n. 18863 del 2020 e, più recentemente, Cass. n. 25143 del 2023).
3.2. Non rileva, a fini interpretativi, la previsione contenuta nel d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che « Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ». Sul punto, questa Corte (Cass. n. 23529 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non influisce sulla regolamentazione della presente
fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il d.lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa. Pertanto, la nozione di autoproduttore di cui al cit. d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione.
3.3. Da quanto detto consegue che l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), TUA, con riferimento all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all’utilizzazione che fa dell’energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione; quindi , qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale (Cass. n. 18863 del 2020; in termini, ex multis , Cass. n. 24169 del 2020, Cass. n. 19922 del 2020, Cass. n. 19456 del 2020, Cass. n. 33592 del 2019, Cass. n. 26142 del 2019 ).
3.4. Alla fattispecie in esame non è neppure applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 911, della legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che « il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società
cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ». Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che « La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016 ». Ne consegue che l’esenzione dalle accise per i soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica si applica soltanto dall’anno d’imposta 2016. Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interpretativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un’espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all’effettiva portata della stessa; anche perché la norma in esame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) della citata disposizione, estendendo anche ai soci delle cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica l’esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa; la norma non è quindi suscettibile di applicazione retroattiva (v. Cass. n. 27628 del 2020 in analoga fattispecie; v. nello stesso senso della non retroattività dell’art. 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Cass., n. 18863 del 2020; Cass. n. 25143 del 2023).
Con il terzo motivo , si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per ‘omesso esame di difese’ in relazione al fatto che la società negli anni considerati aveva ceduto energia anche a soggetti non consorziati.
4.1. Il motivo è assorbito nell’accoglimento di quelli precedenti.
Passando al ricorso incidentale, con atto depositato il 23.5.2024 la controricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale che, quindi, risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Conseguentemente, accolti il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio’ contributo unificato (Cass. sez. un. n. 19976 del 2024).
p.q.m.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.