Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31949 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5387/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1499/2018 depositata il 24/07/2018.
Udita la relazione svolta RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTR RAGIONE_SOCIALEa Toscana ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di Prato che, in accoglimento
del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, aveva annullato gli avvisi di pagamento per accise sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relative agli anni dal 2009 al 2014 previo disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘esenzione di cui all’art. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 504/1995 (TUA) come novellato dall’art. 1 comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 26/2007.
Secondo la CTR la RAGIONE_SOCIALE, invece, era esente dall’accisa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 comma 3 lett. b) del TUA, come interpretata la luce del d.lgs. n. 79/1999 (cd. decreto Bersani).
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza fondato su tre motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, incorporante la RAGIONE_SOCIALE, che propone ricorso incidentale condizionato fondato su quattro motivi.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52 del d.lgs. n.504/1995 definizione di autoRAGIONE_SOCIALE -trattamento tributario riservato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili» , in quanto l’esenzione compete soltanto all”autoRAGIONE_SOCIALE‘ cioè a chi utilizza l’RAGIONE_SOCIALE prodotta per le sue esigenze non per la rivendita.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 comma 2 del d.lgs. n. 79/1999 alla fattispecie, non mutabilità RAGIONE_SOCIALEa definizione di ‘autoRAGIONE_SOCIALE‘ di cui al decreto Bersani nel settore tributario» .
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
3.1. L’art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 2007, stabilisce che « Non è sottoposta ad imposta l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: […]; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoRAGIONE_SOCIALE in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ». L’applicabilità del regime di esenzione, quindi, è strettamente connessa al presupposto che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonte rinnovabile sia consumata da imprese di autoRAGIONE_SOCIALE, sicché, ove le stesse non consumino l’RAGIONE_SOCIALE per sé, in autoconsumo, ma la cedano a terzi, si è al di fuori del campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa in esame. Ciò vale anche per il RAGIONE_SOCIALE che cede l’RAGIONE_SOCIALE prodotta ai consorziati, trattandosi di differenti soggetti giuridici, cosicché il primo assume la qualità di fornitore dei secondi, cessionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 18863 del 2020 e, più recentemente, Cass. n. 25143 del 2023).
3.2. Non rileva, a fini interpretativi, la previsione contenuta nel d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2, che prevede che « AutoRAGIONE_SOCIALE è la persona fisica o giuridica che produce RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllate, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controllante e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 4, numero 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o RAGIONE_SOCIALE consortili costituiti per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ». Sul punto, questa Corte (Cass. n. 23529 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 24169 del 2020) ha precisato che non influisce sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa presente
fattispecie una definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria, essendo il d.lgs. n. 79 del 1999 finalizzato a regolare il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, restando la materia fiscale estranea a tale normativa. Pertanto, la nozione di autoRAGIONE_SOCIALE di cui al cit. d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento RAGIONE_SOCIALE accise ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano RAGIONE_SOCIALE menzionata definizione.
3.3. Da quanto detto consegue che l’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b), TUA, con riferimento all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da fonti rinnovabili, è limitata all’utilizzazione che fa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE medesima il soggetto autoRAGIONE_SOCIALE ed è di stretta interpretazione; quindi , qualora la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE costituita per l’autoRAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere RAGIONE_SOCIALE‘esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett b) d.lgs. n. 504 del 1992, per la quale occorre che l’autoRAGIONE_SOCIALE coincida con colui che consuma l’RAGIONE_SOCIALE prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale (Cass. n. 18863 del 2020; in termini, ex multis , Cass. n. 24169 del 2020, Cass. n. 19922 del 2020, Cass. n. 19456 del 2020, Cass. n. 33592 del 2019, Cass. n. 26142 del 2019 ).
3.4. Alla fattispecie in esame non è neppure applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) che ha previsto che « il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui alla L. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 4, n. 8), in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ». Invero, il comma 999 del citato art. 1 prevede che « La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016 ». Ne consegue che l’esenzione dalle accise per i soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si applica soltanto dall’anno d’imposta 2016. Né alla citata disposizione può attribuirsi natura interpretativa del previgente art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di un’espressa qualificazione in tal senso e di pregressi dubbi di tipo esegetico in ordine all’effettiva portata RAGIONE_SOCIALEa stessa; anche perché la norma in esame ha portata fortemente innovativa (e non esplicativa) RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, estendendo anche ai soci RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’esenzione dalle accise, prima chiaramente esclusa; la norma non è quindi suscettibile di applicazione retroattiva (v. Cass. n. 27628 del 2020 in analoga fattispecie; v. nello stesso senso RAGIONE_SOCIALEa non retroattività RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 911, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, Cass., n. 18863 del 2020; Cass. n. 25143 del 2023).
Con il terzo motivo , si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per ‘omesso esame di difese’ in relazione al fatto che la RAGIONE_SOCIALE negli anni considerati aveva ceduto RAGIONE_SOCIALE anche a soggetti non consorziati.
4.1. Il motivo è assorbito nell’accoglimento di quelli precedenti.
Passando al ricorso incidentale, con atto depositato il 23.5.2024 la controricorrente ha dichiarato di rinunziare al ricorso incidentale che, quindi, risulta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Conseguentemente, accolti il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale, la sentenza deve essere cassata di conseguenza con rinvio al giudice del merito anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio’ contributo unificato (Cass. sez. un. n. 19976 del 2024).
p.q.m.
accoglie il primo e secondo motivo di ricorso principale, assorbito il terzo, e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale; cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Toscana in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.