Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33638 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33638 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9052/2023 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE,
rappresentato e difeso dagli avv.ti COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA n. 1184/2022 depositata il 21/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.La controversia concerne la questione del classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari ubicate nei compendi immobiliari polifunzionali appartenenti al gruppo E) ed, in specie, alla categoria ‘E/1 -Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei’ in quanto destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto. In particolare, la vertenza riguarda la categorizzazione RAGIONE_SOCIALE cabine elettriche e/o dei manufatti ospitanti i quadri elettrici, in quanto ritenute prive di autonomia funzionale e reddituale rispetto agli immobili al cui servizio sono destinate.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento catastale n. NUMERO_DOCUMENTO, on cui modificava il classamento in relazione all’immobile ubicato nel comune di Collesalvetti e censito al foglio 14, particella 370, sub 601, r.c. € 34,00, attribuendo la categoria D/1 in luogo della categoria E/1 proposta dalla parte, deducendo l’illegittimità del provvedimento di nuova determinazione e attribuzione di rendita catastale.
I giudici di prossimità di Livorno, con sentenza del 26.4.2021, n. 76/2/21, accoglievano il ricorso con sentenza che veniva appellata dall’amministrazione finanziaria.
La Corte distrettuale toscana respingeva il gravame, statuendo che .
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la summenzionata decisione, svolgendo un unico motivo. Replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod.proc.civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.
Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod.proc.civ..
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
MOTIVI DI DIRITTO
L’unico motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e degli artt. 61 ss. del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché dell’art. 2, commi 40 e 41, decreto -legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In particolare si deduce che, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1142 del 1949, e secondo il precetto di cui all’art. 61 .
Si obietta, altresì, la violazione dell’art. 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale ha stabilito che ‘nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o reddituale’.
L’RAGIONE_SOCIALE ritiene che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE tipologie immobiliari per le quali la normativa prevede il censimento nelle categorie del gruppo E vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili in detto gruppo, le destinazioni ‘strettamente’ strumentali, in quanto solo
queste possono essere considerate prive di autonomia funzionale e reddituale perché indissolubilmente strumentali all’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività censite nel medesimo gruppo.
Nel caso in esame, l’immobile è una cabina elettrica, per la quale, viste le caratteristiche, l’ubicazione e l’uso fatto nella struttura interportuale, non si può escludere una autonomia funzionale e reddituale, da valutarsi caso per caso e in concreto da parte del giudice di merito.
Il consigliere delegato rilevava la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
3.Con l’istanza ex art. 380 -bis cod.proc.civ., parte ricorrente ha proposto opposizione.
4.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod.proc.civ.
5.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata
La censura non ha pregio.
6.1.In tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, «nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale», e, cioè, alla
luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949. Ai fini dell’inquadramento catastale di un immobile nella categoria E/1, occorre non solo che lo stesso sia privo dell’autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico.
6.2.La disciplina di riferimento non soltanto non è stata violata o falsamente applicata dalla Corte toscana, bensì correttamente richiamata, dal momento che essa ha escluso che la cabina elettrica possa essere compresa tra gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale ovvero ad usi diversi, in quanto la cabina elettrica non presenta autonomia funzionale e reddituale, trattandosi di un bene non singolarmente valorizzabile, nè sul piano tecnico-operativo né su quello economico.
6.3.I giudici di appello hanno, dunque accertato, con congruo ragionamento in fatto, trattarsi di cabine elettriche di un RAGIONE_SOCIALE destinate alla fornitura di energia elettrica per servizi di trasporto non aventi alcun tipo di autonomia funzionale rispetto alla funzione trasportistica che è propria della intera struttura interportuale nel cui ambito sono inserite.
6.4.Tale affermazione trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato, in fattispecie sostanzialmente collimante, che la cabina di trasformazione, installata presso l’autostrada, per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E RAGIONE_SOCIALE categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale’ (Cass.n. n. 6705/20, n. 6147/21, n. 23342/22; Cass. n. 21768/2025).
6.5.Non è, dunque, condivisibile il ragionamento logico giuridico della difesa erariale secondo cui la cabina elettrica non possa ritenersi un bene strettamente funzionale rispetto al complesso interportuale soltanto perché non avrebbe una utilizzabilità (anche parziale) come mezzo di trasporto o una «stretta funzionalità» rispetto alle esigenze di pubblico trasporto (cfr. pag. 17 ricorso).
6.6.Ai sensi dell’art. 1 della l. 240/1990, per RAGIONE_SOCIALE ; proprio in quanto l’RAGIONE_SOCIALE è un complesso organico di strutture non frazionabili, anche il manufatto in cui si trovano i quadri elettrici non può che essere considerato un’opera finalizzata strumentalmente a garantire la piena funzionalità dell’intero sistema che sarebbe pregiudicata qualora mancasse una struttura deputata a garantire il comando dell’elettricità, ossia di una fonte energetica senza cui l’RAGIONE_SOCIALE non potrebbe operare.
6.7.Risulta davvero inconcepibile che un RAGIONE_SOCIALE allacciato alla rete logistica nazionale e chiamato a gestire sistemi di incontro domanda-offerta, di controllo e monitoraggio RAGIONE_SOCIALE flotte e dei carichi, di interscambio dati, di teleprenotazione, di informazione, non sia dotato di un’infrastruttura di comando della fonte energetica che consente l’erogazione dei servizi che per legge è deputato a fornire.
7.L’ufficio, con il proposto motivo, cerca di contrastare tale accertamento fattuale muovendo da considerazioni del tutto ipotetiche assumendo che il giudice di merito ‘avrebbe dovuto’ condurre un accertamento in concreto circa l’asservimento della
cabina elettrica ad un immobile, compreso nell’RAGIONE_SOCIALE, che sia senz’altro rientrante nella categoria E/1, in ossequio alla costante giurisprudenza di legittimità.. Orbene il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato da parte ricorrente) può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione; Cfr. Cass. n. 1015 del 2023; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).
7.1.È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022), ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del
2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). In realtà l’RAGIONE_SOCIALE, – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta portata dalla norma di legge richiamata – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, secondo la prospettazione critica RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, l’eventuale falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice di appello.
7.2.Appare, dunque, evidente che nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam RAGIONE_SOCIALE censure sollevate dalle ricorrenti deve, piuttosto, individuarsi nella negata correttezza della lettura fornita dai giudici territoriali del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o RAGIONE_SOCIALE circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta necessariamente mediata dalla contestata valutazione
RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie di causa e, pertanto, di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione.
8.Segue il rigetto del ricorso.
9.Pertanto, vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende (cfr. Cass. S.U., 13.10.2023, n 28540).
9.1.Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite sostenute dalla controricorrente che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre 200,00 euro per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; nonché Euro 5.500,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..
Condanna inoltre l ‘amministrazione al versamento di Euro 1.500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di cassazione il 14 ottobre 2025.
Il Presidente
LIBERATO PAOLITTO