Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15411 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
Irap -Diniego di rimborso -Autonoma organizzazione -Attività di revisore.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25395/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 899/2021, depositata in data 3 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME esercente l’attività di revisore contabile , presen tava all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 38, d.P. R. 29 settembre 1973, n. 602, istanza di rimborso delle somme versate a titoli di Irap per gli anni di imposta 2012-2015, affermando la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
A fronte del silenzio-rifiuto frapposto da ll’Ufficio, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Milano la quale lo rigettava con sentenza confermata in appello.
Il giudice di secondo grado rilevava che l’istante era socio, se pure per la percentuale dello 0,85 per cento, della Ernst & Young s.p.a.; che percepiva un reddito per l’attività di consulenza prestata pressoché unicamente per quest’ultima , che non aveva un proprio ufficio o propri dipendenti; che si avvaleva per il supporto di carattere amministrativo e organizzativo delle strutture societarie. Evidenziava, tuttavia, come, in caso di istanza di rimborso la prova dell’insussistenza delle c ondizioni di applicazione dell’I rap gravasse sul contribuente il quale non vi aveva assolto, essendo emersi molteplici indizi dell’esistenza di una struttura organizzativa non estranea al professionista che ne incrementava e valorizzava l’a ttività. Rilevava, in particolare, che il contribuente svolgeva la stessa attività professionale della società e che, pur fatturando a quest’ultima , lavorava a vantaggio degli stessi clienti finali, sicché non poteva negarsi che la sua professione fosse «incrementata della struttura societaria», sostanzialmente a sua disposizione, della quale aveva acquisito la clientela, mantenendo i rapporti e offrendo la collaborazione di altri programmatori. Aggiungeva che la circostanza che il professionista fosse socio, anche se per una quota quasi simbolica della società, impediva di considerare altrui la struttura organizzativa dell’attività svolta in forma associata e che non vi era ragione per differenziare la posizione del socio di una
società da quella dell’associato di un’associazione p rofessionale soggetto all’Irap.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente e l’ Agenzia delle entrate si difende a mezzo controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria nella quale ha riferito che l’Amministrazione in data 2 febbraio 2025 aveva disposto in autotutela il rimborso di euro 76,249,00 -richiesto per gli anni dal 2012 al 2015, avendo già dal primo grado riconosciuto di essere decaduto per gli importi versati per il 2011 -ma che non aveva provveduto alla sua erogazione.
5 . In data 20 marzo 2025 l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere dando atto di aver notificato alla parte ricorrente il citato provvedimento di convalida del rimbor so Irap per l’importo richiesto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap unicamente considerando la qualifica di socio, anche se con una quota quasi simbolica, delle società per azioni e affermando che ciò fosse sufficiente ad impedire di considerare «altrui» la struttura organizzativa dell’attività , svolta in forma sostanzialmente associata.
2 . Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 2, d.lgs. n. 446 del 1997 cit. sotto un diverso e ulteriore profilo.
Censura la sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto esistente il requisito dell’autonoma organizzazione sulla base di un mero
elemento indiziario, non idoneo a configurare una presunzione avente i requisiti di gravità, precisione e concordanza ed in ogni caso non rilevante ai fini della fattispecie in esame.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione con la quale aveva dedotto la violazione del principio del legittimo affidamento, della buona fede e della ragionevolezza, atteso che l’Ufficio aveva accolto molte analoghe istanze.
Preliminarmente va disattesa l’istanza di cessazione della materia del contendere avanza dall’Amministrazione.
Detta condizione si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio e postula che siano accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e da rendere incontestato l’effettiva perdita dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Nella fattispecie in esame, invece, il contribuente, pur dando atto del provvedimento del 26 febbraio 2025 di «convalida del rimborso», ha evidenziato di non aver ricevuto l’accredito ed ha insistito nella domanda; l’Amministrazione, del resto, con l’istanza non ha allegato o documentato il pagamento, limit andosi a ritenere «ragionevole» che la somma fosse già entrata nella disponibilità della controparte.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati nei limiti delle ragioni che di seguito si esporranno. Va disattesa, di conseguenza, l’eccezione sollevata dall’Amministrazione di inammissibilità degli stessi in quanto volti ad una nuova rivalutazione del merito.
5.1. Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. (Cass. 10/05/2016, n. 9451, in continuità con Cass. 26/05/2009, n. 12108). Con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività del soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo, già dotato di una propria struttura organizzativa, ed il primo deve coordinarsi con quest’ultima, la Corte ha elaborato il principio generale in forza del quale non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di detta struttura, ma è anche necessario che questa sia «autonoma», cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata (Cass. 13/06/2012 n. 9692).
5.2. Tale principio ha trovato plurime attuazioni in favore professionisti che svolgono, in tutto o in parte, la propria attività per società di revisione e di consulenza, in casi del tutto analoghi al presente in cui il contribuente svolge un’attività di consu lenza per una società di cui è socio, peraltro in misura molto ridotta. In tali arresti è stato affermato il principio per cui l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il
professionista è socio o dipendente, non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (tra le più recenti Cass. 25/07/2023, n. 22266, Cass. 05/05/2023, n. 11924, Cass. 28/04/2023, n. 11238 rese in fattispecie analoghe a quella in esame e relative a soci della medesima Ernst & Young s.p.a. con minime quote di partecipazione). Si è precisato, inoltre, che è irrilevante la detenzione di una quota di partecipazione al capitale della società, laddove la titolarità e la responsabilit à dell’autonoma organizzazione facciano capo a un diverso soggetto (Cass. 08/01/2025, n. 299).
5.3. La sentenza della CTR non si è attenuta ai suddetti principi. Infatti, ha tratto argomenti ritenuti decisivi a favore della sussistenza di un’ autonoma organizzazione dalla mera circostanza che il contribuente era socio della Ernst & Young s.p.a. e si avvaleva della struttura di quest’ultima, prescindendo, invece, dalla doverosa analisi circa una sua propria attività di organizzazione, nella qualità di titolare o responsabile della stessa.
6 . Ne segue l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2025.